Questa pagina è per chi vuole capire come si diventa cittadini italiani: tutte le vie previste dalla legge, i requisiti e le guide di dettaglio. SH Immigration Specialists, studio legale per l’immigrazione con assistenza amministrativa integrata, aiuta con documenti e pratiche (vedi la richiesta di cittadinanza); consulenza legale e ricorsi sono affidati alle avvocate dello studio.
In breve. I tipi di cittadinanza italiana, previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e riformati nel 2025, sono: per nascita (soprattutto per discendenza), per beneficio di legge, per matrimonio o unione civile, per concessione (residenza o meriti speciali) e per riacquisto. Nascere in Italia dà la cittadinanza solo in pochi casi. Dal 2025 la discendenza dei nati all’estero con un’altra cittadinanza ha limiti precisi.
Pagina aggiornata a ottobre 2026 sulla base delle fonti ufficiali indicate in fondo. Le regole cambiano: verifichiamo sempre le istruzioni aggiornate.
Qual è la base giuridica della cittadinanza italiana?
La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992). L’ultima grande riforma è il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (decreto in vigore dal 29 marzo 2025; modifiche della legge di conversione dal 24 maggio 2025). Le vie di acquisto si raggruppano così.
- Per nascita (artt. 1 e 3-bis). Il figlio di padre o madre cittadini è cittadino (iure sanguinis, cioè per discendenza); nascere in Italia basta solo in pochi casi.
- Per beneficio di legge (artt. 2, 3, 4 e 14). Cittadinanza riconosciuta dalla legge, di diritto o con dichiarazione: filiazione, adozione di minori, nati in Italia che compiono 18 anni, figli minorenni.
- Per matrimonio o unione civile (art. 5). Con domanda e decreto.
- Per concessione (art. 9). Con decreto, dopo anni di residenza legale (comma 1) o per meriti speciali (comma 2).
- Per riacquisto (artt. 13 e 17). Per chi ha perso la cittadinanza italiana; gli artt. 17-bis e 17-ter riguardano i territori ceduti alla ex Jugoslavia.
Per l’iter vedi la guida ufficiale e le 7 fasi; per entrare e vivere in Italia i tipi di visto e i tipi di permesso di soggiorno.
Cosa è cambiato con la riforma del 2025 e dopo?
Il decreto-legge 36/2025 ha inserito nella legge 91/1992 l’articolo 3-bis: chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato quella italiana, anche se è nato prima della riforma, salvo eccezioni. Le domande presentate dopo le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 seguono la nuova regola.
Le eccezioni sono alternative: domanda (o appuntamento comunicato) o causa entro quel termine; genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana; genitore o adottante con due anni continuativi di residenza in Italia dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio. Per il Ministero dell’Interno l’art. 3-bis non crea una nuova via di trasmissione né sana una linea interrotta.
- Figli minorenni (art. 4, comma 1-bis). Nuova dichiarazione dei genitori per i minori con un genitore cittadino per nascita. Dal 1° gennaio 2026 il termine è di tre anni dalla nascita (prima uno) e senza contributo di 250 euro (legge 199/2025). Per alcuni minorenni al 24 maggio 2025 è il 31 maggio 2029 (D.L. 200/2025, conv. legge 26/2026).
- Residenza (art. 9). Con un genitore o un nonno cittadino per nascita bastano due anni di residenza legale, non più tre.
- Figli di chi acquista la cittadinanza (art. 14). Dal 24 maggio 2025 i figli minorenni conviventi seguono il genitore se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita, se hanno meno di due anni).
- Riacquisto (art. 17). Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 è aperta una finestra per alcuni ex cittadini (nati in Italia o residenti da almeno due anni continuativi) che hanno perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992.
- Legge 63/2025. L’art. 7 prevede che la cittadinanza possa essere concessa (art. 9, comma 1) a familiari stranieri di vittime di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, per gli eventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4).
- Corte costituzionale. L’art. 3-bis non è stato dichiarato incostituzionale: la sentenza n. 63/2026 ha ritenuto non fondate le questioni del Tribunale di Torino sugli artt. 2 e 3 della Costituzione e sull’art. 117 in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, e inammissibili le altre. Con l’ordinanza n. 147/2026 (depositata il 23 luglio 2026) la Corte ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una norma come l’art. 3-bis, sospendendo il giudizio.
Quali sono tutti i tipi di cittadinanza italiana?
| Via | Per chi è | Requisiti principali | Dove e come si presenta | Guida |
|---|---|---|---|---|
| Per discendenza (iure sanguinis) artt. 1, 3-bis | Discendenti di cittadini italiani, se la linea di trasmissione non si è interrotta. | Se sei nato all’estero con un’altra cittadinanza serve un’eccezione dell’art. 3-bis (per esempio domanda o causa entro il 27 marzo 2025, o genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana). | Consolato del Paese di residenza (di solito su appuntamento) o Comune se vivi in Italia; 600 euro per ogni maggiorenne al consolato. | Cittadinanza iure sanguinis |
| Nascita in Italia (casi limitati) art. 1 | Nati in Italia da genitori ignoti o apolidi, o che non seguono la cittadinanza dei genitori; figli di ignoti trovati in Italia. | Nascita in Italia più uno di questi casi: essere figli di stranieri non basta. | Per effetto di legge, dalla nascita: nessuna domanda di cittadinanza. | Cittadinanza per chi è nato in Italia |
| Filiazione e adozione di minori artt. 2, 3 | Minori riconosciuti come figli, o adottati, da un cittadino italiano. | Riconoscimento, dichiarazione giudiziale o adozione durante la minore età. Il figlio maggiorenne può scegliere la cittadinanza entro un anno dal riconoscimento o dalla sentenza. | Per i minori opera la legge; per la scelta del maggiorenne verifica quale ufficio è competente. | Guida ufficiale |
| Nati in Italia che compiono 18 anni art. 4, c. 2 | Stranieri nati in Italia e sempre residenti legalmente fino ai 18 anni. | Residenza legale senza interruzioni dalla nascita ai 18 anni e dichiarazione entro un anno dal compimento dei 18. | Dichiarazione di persona all’ufficiale di stato civile (Comune); contributo di 250 euro. | Cittadinanza per chi è nato in Italia |
| Discendenti di cittadini per nascita (dichiarazione) art. 4, c. 1 | Stranieri con un genitore o un nonno che è o è stato cittadino per nascita. | Servizio militare per l’Italia o impiego pubblico statale, con dichiarazione; oppure, a 18 anni, due anni di residenza legale e dichiarazione entro un anno. | Dichiarazione di persona all’ufficiale di stato civile (Comune); contributo di 250 euro. | Guida ufficiale |
| Figli minorenni di cittadini per nascita art. 4, c. 1-bis | Minori stranieri con un genitore cittadino per nascita (non per naturalizzazione, matrimonio o beneficio di legge). | Dichiarazione dei genitori o del tutore entro tre anni dalla nascita o dalla filiazione; oppure due anni continui di residenza legale del minore in Italia dopo la dichiarazione. | Dichiarazione di persona all’ufficiale di stato civile. Dal 2026 nessun contributo per la dichiarazione entro il termine. | Cittadinanza dei figli minorenni |
| Figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza art. 14 | Figli minorenni conviventi di una persona che acquista o riacquista la cittadinanza. | Convivenza con il genitore e, per acquisizioni dal 24 maggio 2025, due anni continuativi di residenza legale in Italia (o dalla nascita, sotto i due anni). A 18 anni si può rinunciare, ma solo se si ha un’altra cittadinanza. | Per effetto di legge, insieme al genitore; convivenza e residenza contano alla data dell’acquisto del genitore. | Cittadinanza dei figli minorenni |
| Matrimonio o unione civile art. 5 | Coniuge straniero o parte di unione civile di un cittadino italiano. | Due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, o tre anni dal matrimonio se vivi all’estero (i termini si dimezzano con figli nati o adottati dai coniugi). Al momento del decreto nessuno scioglimento, annullamento o separazione legale (la morte del coniuge entro i termini di legge non impedisce l’acquisto: Corte cost. 195/2022), B1, nessuna causa ostativa. | Online sul portale del Ministero dell’Interno (SPID o CIE in Italia, registrazione all’estero, con verifiche al consolato). Contributo di 250 euro. | Cittadinanza italiana per matrimonio |
| Residenza (naturalizzazione) art. 9, c. 1 | Stranieri maggiorenni residenti legalmente in Italia da anni; la durata cambia per categoria. | Anni di residenza legale: 10 (altri stranieri), 4 (UE), 5 (apolidi, rifugiati, adottati maggiorenni), 3 (nati in Italia), 2 (genitore o nonno cittadino per nascita); 5 di servizio allo Stato. Reddito e B1. | Solo online sul portale del Ministero dell’Interno, poi Prefettura o consolato. Contributo di 250 euro e bollo da 16 euro (Prefettura di Catania), il bollo solo per le domande presentate in Italia. | Cittadinanza italiana per residenza |
| Concessione per meriti speciali art. 9, c. 2 | Stranieri con eminenti servizi resi all’Italia, o quando c’è un eccezionale interesse dello Stato. | Decisione discrezionale; la legge non fissa anni di residenza. | Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le fonti consultate non spiegano come presentare la richiesta. | Cittadinanza per concessione e meriti speciali |
| Familiari di vittime di crolli stradali L. 63/2025, art. 7 | Familiari stranieri (coniuge, unito civilmente o convivente stabile, figli, genitori, fratelli e sorelle) di vittime di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, per gli eventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. | Residenza regolare in Italia alla morte della vittima; cinque anni di residenza legale al momento della concessione (art. 9, comma 1). | Procedura di concessione dell’art. 9; le fonti consultate non indicano un percorso dedicato. | Cittadinanza per concessione e meriti speciali |
| Riacquisto della cittadinanza art. 13 | Ex cittadini italiani che hanno perso la cittadinanza e vogliono riacquistarla. | Uno dei cinque casi dell’art. 13 (per esempio impiego pubblico per l’Italia con dichiarazione, o un anno di residenza in Italia salvo rinuncia espressa); esclusi alcuni casi di perdita. | Nei casi che la prevedono, dichiarazione resa in Italia o al consolato; 250 euro (al consolato è un diritto consolare). | Riacquisto cittadinanza italiana |
| Riacquisto a termini riaperti (2025-2027) art. 17 | Nati in Italia, o residenti da almeno due anni continuativi, che hanno perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 (legge 555/1912, art. 8 nn. 1-2 e art. 12). | Dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Sono escluse rinunce e altre perdite dal 16 agosto 1992. | Di persona, davanti all’ufficiale di stato civile o al consolato; 250 euro (al consolato è un diritto consolare). | Riacquisto cittadinanza italiana |
| Territori ceduti alla ex Jugoslavia artt. 17-bis, 17-ter | Ex cittadini residenti nei territori ceduti con i trattati di Parigi (1947) e Osimo (1975) e discendenti diretti di lingua e cultura italiane. | Requisiti dei trattati (per esempio l’opzione); per i discendenti, prova di lingua e cultura italiane. | Istanza al Comune di residenza o, dove previsto, al consolato, con i documenti di una circolare del Ministero dell’Interno. | Guida ufficiale |
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Gli articoli citati sono quelli della legge 91/1992; per i nati all’estero con un’altra cittadinanza l’art. 3-bis deroga agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20. Perdita, rinuncia e revoca non sono vie di acquisto: vedi le domande frequenti e Perdita e rinuncia alla cittadinanza italiana.
Quale via fa per te? Le situazioni più comuni
È un primo orientamento: ogni caso va valutato.
Ho un genitore, un nonno o un avo italiano
È la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis). Dopo il 2025 conta se sei nato all’estero con un’altra cittadinanza.
Sono sposato/a con un cittadino italiano (o in unione civile)
Non è automatica: serve una domanda, con anni di residenza o di matrimonio, B1 e i requisiti di legge.
- Cittadinanza per matrimonio
- Certificazione B1 per la cittadinanza italiana
- Ricongiungimento con cittadino italiano
Vivo in Italia da anni
Dopo 2-10 anni di residenza legale, secondo la categoria, puoi chiedere la cittadinanza, con reddito, B1 e altri requisiti.
Sono nato in Italia da genitori stranieri
A 18 anni, con residenza legale continua, puoi dichiararlo entro un anno; in alternativa chiedi la cittadinanza per residenza dopo tre anni.
Ho perso o rinunciato alla cittadinanza italiana
In alcuni casi si riacquista con una dichiarazione. Fino al 31 dicembre 2027 c’è una finestra per alcune persone che l’hanno persa entro il 15 agosto 1992 (requisiti nella tabella).
- Riacquisto cittadinanza italiana
- Perdita e rinuncia
- Doppia cittadinanza
Ho figli minorenni
I figli possono seguire il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza; per i figli di un cittadino per nascita c’è una dichiarazione.
- Cittadinanza dei figli minorenni
- Le 7 fasi della cittadinanza
Come si presenta una domanda di cittadinanza?
- Raccogli i documenti. Parti dalla tabella e dalla guida ufficiale: la via decide ufficio e documenti. In genere servono atto di nascita e certificato penale del Paese d’origine e di quelli di residenza, tradotti e legalizzati o apostillati (vedi legalizzazione e apostille). I consolati possono chiedere gli originali di persona.
- Presenta la domanda. Matrimonio e residenza: online sul portale del Ministero dell’Interno (SPID o CIE in Italia, registrazione all’estero), poi Prefettura o consolato. Discendenza: consolato o Comune. Dichiarazioni e riacquisto: di persona davanti all’ufficiale di stato civile (per il riacquisto anche al consolato).
- Paga gli importi ufficiali. Contributo di 250 euro (art. 9-bis), con eccezioni; per la residenza una prefettura indica anche 16 euro di bollo (richiesto solo per le domande dall’Italia). Consolato: 600 euro per la discendenza. Certificati, traduzioni, apostille e B1 si pagano a parte.
- Attendi l’esito. Per matrimonio e residenza il Ministero ha 24 mesi, prorogabili fino a 36; puoi seguire la pratica sul portale e con l’app IO. Per le altre vie i tempi dipendono dall’ufficio.
- Decreto e giuramento. Per le domande presentate in Italia il decreto è notificato tramite SEND (notifiche digitali). Entro sei mesi giuri fedeltà alla Repubblica davanti all’ufficiale di stato civile (o al consolato), altrimenti il decreto perde efficacia. La cittadinanza vale dal giorno successivo.
- Registrazione. L’atto di nascita è trascritto dal Comune italiano e, se vivi all’estero, ti iscrivi all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero).
Quali requisiti valgono per più vie?
Matrimonio e residenza condividono diversi requisiti; le altre vie hanno regole proprie. Per ogni punto indichiamo le fonti.
- Residenza legale. Per il matrimonio (art. 5) contano due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, o tre dal matrimonio se si vive all’estero; per la residenza (art. 9) gli anni variano per categoria (vedi tabella) e una prefettura precisa che non si può trasferire la residenza all’estero durante la pratica. Fonti: legge 91/1992, Ministero dell’Interno, Prefettura della Spezia.
- Italiano al livello B1. Per gli artt. 5 e 9 serve almeno il B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento), provato con un titolo di studio o con il certificato di un ente riconosciuto. Esonerati i titolari dell’accordo di integrazione o del permesso UE di lungo periodo e, per la sentenza n. 25/2025 della Corte costituzionale, chi ha gravi limitazioni di apprendimento certificate. Fonti: art. 9.1 legge 91/1992, Ministero dell’Interno, Prefettura di Catania, Corte costituzionale.
- Reddito. Per la residenza serve un reddito adeguato negli ultimi tre anni. Le pagine di alcune prefetture indicano 8.263,31 euro annui per una persona sola, 11.362,05 con coniuge a carico, più 516 euro per ogni figlio a carico. Fonti: Prefetture di Catania e della Spezia.
- Precedenti penali. Servono i certificati penali del Paese d’origine e di ogni altro Paese di residenza. Per il matrimonio l’art. 6 esclude chi ha condanne per determinati reati contro lo Stato o per reati non colposi con pena massima di almeno tre anni, e chi presenta motivi di sicurezza della Repubblica; la riabilitazione ne fa cessare gli effetti. Fonti: legge 91/1992, Prefetture di Catania e della Spezia.
Quali sono i termini di legge e cosa significano?
Matrimonio e residenza. Per le domande degli artt. 5 e 9 presentate dal 20 dicembre 2020 la legge fissa 24 mesi dalla presentazione, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter); prima erano 48. Una prefettura precisa che il termine vale per le domande complete e regolari.
Discendenza. Il consolato di Colonia indica 36 mesi per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 e 730 giorni dalla documentazione completa per quelle precedenti; verifica il consolato competente. Per dichiarazioni (art. 4) e riacquisto le fonti consultate non indicano un termine unico.
- Termine di conclusione. È il tempo entro cui l’amministrazione deve decidere con un provvedimento espresso, dalla presentazione della domanda.
- Proroga. Il termine può essere esteso fino a 36 mesi in totale, non di 36 mesi in più.
- Scadenza senza risposta. L’amministrazione deve comunque decidere: scaduto il termine, il giudice amministrativo può accertare l’obbligo di provvedere, con azione proposta non oltre un anno dalla scadenza (art. 31 del codice del processo amministrativo).
- Termine per dichiarare. È il periodo per fare la dichiarazione: un anno dai 18 anni (art. 4, commi 1 e 2), tre anni dalla nascita (art. 4, comma 1-bis), 31 dicembre 2027 (art. 17). Dopo la scadenza quella dichiarazione di regola non è più possibile, ma possono restare altre vie; per l’art. 4, comma 2, il diritto si può esercitare anche oltre il termine se il Comune non ha avvisato l’interessato nei sei mesi prima dei 18 anni (D.L. 69/2013, art. 33).
- Giuramento. Va prestato entro sei mesi dalla notifica del decreto, altrimenti il decreto perde efficacia (art. 10); la cittadinanza vale dal giorno successivo (art. 15).
Cosa succede se la domanda viene respinta?
Per il matrimonio l’art. 8 prevede il rigetto con decreto motivato se ricorre una causa ostativa dell’art. 6; la domanda respinta può essere riproposta dopo cinque anni. Per la residenza le prefetture descrivono la decisione come discrezionale e il diniego è firmato dal Sottosegretario delegato.
Una domanda incompleta o irregolare è respinta in fase formale, con i motivi, e si può ripresentare online riutilizzando documenti non scaduti e pagamenti già fatti; secondo una prefettura questo rigetto non è direttamente impugnabile.
Un decreto di diniego si può contestare davanti a un giudice entro termini brevi, e il giudice competente dipende dal caso. Per esempio, davanti al giudice amministrativo il termine ordinario è di 60 giorni (art. 29 del codice del processo amministrativo). Le cause per accertare la cittadinanza (per esempio per discendenza) spettano alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale; dal 2025 di regola non sono ammessi giuramento e prova testimoniale e chi agisce deve provare che non ricorrono cause di mancato acquisto o di perdita (art. 19-bis, D.Lgs. 150/2011).
Per un diniego o un ricorso fai leggere subito gli atti a un legale: ricorsi e rappresentanza davanti a un giudice sono attività delle avvocate dello studio, vedi Avvocato cittadinanza italiana.
Domande frequenti sui tipi di cittadinanza italiana
Si può avere la doppia cittadinanza italiana?
Sì: chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana (art. 11 della legge 91/1992), e gli artt. 5 e 9 non prevedono tra i requisiti la rinuncia alla cittadinanza d’origine. Conta però la legge dell’altro Paese; per la discendenza dei nati all’estero con altra cittadinanza vale l’art. 3-bis.
Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza italiana?
Dipende dalla via. Per matrimonio e residenza la legge dà al Ministero 24 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter). Per la discendenza il consolato di Colonia indica 36 mesi per le domande dal 1° gennaio 2026. Per dichiarazioni e riacquisto dipende dall’ufficio.
Il livello B1 di italiano è obbligatorio?
Per matrimonio (art. 5) e residenza (art. 9) sì: serve almeno il B1 del QCER, provato con un titolo di studio o con la certificazione di un ente riconosciuto. Sono esonerati i titolari dell’accordo di integrazione o del permesso UE di lungo periodo e chi ha gravi limitazioni di apprendimento certificate.
Quanto costa la cittadinanza italiana?
Il contributo ordinario è di 250 euro (art. 9-bis), con eccezioni; per la residenza una prefettura indica anche 16 euro di bollo (richiesto solo per le domande presentate in Italia). I consolati chiedono 600 euro per la discendenza (maggiorenni) e 250 euro per il riacquisto. Certificati, traduzioni, apostille e B1 si pagano a parte.
Cosa succede alla cittadinanza dei miei figli?
I figli minorenni conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza la acquistano se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se hanno meno di due anni (art. 14, dal 24 maggio 2025). Per i figli stranieri di un cittadino per nascita c’è l’art. 4, comma 1-bis.
Dopo la riforma, i discendenti di italiani possono ancora ottenere la cittadinanza?
Sì, ma con limiti per chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza (art. 3-bis). Restano aperti, per esempio, i casi di genitore o nonno con la sola cittadinanza italiana, di genitore con due anni di residenza in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza e di domande presentate entro il 27 marzo 2025. Sull’art. 3-bis pende un rinvio alla Corte di giustizia dell’UE.
Posso perdere la cittadinanza italiana?
I casi sono pochi. L’art. 12 riguarda chi accetta un impiego pubblico o presta servizio militare per uno Stato estero e non lascia l’incarico quando il Governo lo intima, e alcuni casi in guerra. Si può rinunciare se si ha un’altra cittadinanza e si vive all’estero (art. 11). La revoca (art. 10-bis) riguarda chi ha acquistato la cittadinanza (artt. 4, comma 2, 5 o 9), segue condanne definitive per terrorismo e richiede un’altra cittadinanza.
Fonti ufficiali
- Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, testo coordinato con la legge 23 maggio 2025, n. 74 – Normattiva
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91, testo coordinato – Normattiva
- Circolare n. 26185 del 28 maggio 2025 sulla riforma della cittadinanza – Ministero dell’Interno
- Circolare n. 889 dell’8 gennaio 2026 (legge di bilancio 2026) – Ministero dell’Interno
- Circolare n. 19951 del 12 marzo 2026 sul termine delle dichiarazioni dei minori (D.L. 200/2025, legge 26/2026) – Ministero dell’Interno
- Ufficio II – Cittadinanza: procedura online, decreti e giuramento – Ministero dell’Interno
- Concessione della cittadinanza per residenza, art. 9 legge 91/1992 – Ministero dell’Interno
- Cittadinanza: invia la tua domanda online – Ministero dell’Interno
- Concessione della cittadinanza per residenza – Prefettura di Catania, Ministero dell’Interno
- Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) – Consolato Generale d’Italia a Colonia
- Sentenza n. 63/2026 sull’art. 3-bis della legge 91/1992 – Corte costituzionale
- Ordinanza n. 147/2026, rinvio alla Corte di giustizia dell’UE – Corte costituzionale
Fonti consultate il 19 ottobre 2026. Importi e tempi cambiano e variano da ufficio a ufficio: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente. L’esito dipende dalle autorità competenti. Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Guide utili
- Cittadinanza italiana 2026: guida ufficiale
- Cittadinanza italiana – Le 7 fasi
- Cittadinanza italiana per matrimonio
- Cittadinanza iure sanguinis
- Cittadinanza italiana per residenza
- Cittadinanza per chi è nato in Italia
- Riacquisto cittadinanza italiana
- Cittadinanza dei figli minorenni
- Certificazione B1 per la cittadinanza italiana
- Doppia cittadinanza e cittadinanza italiana
- Perdita e rinuncia alla cittadinanza italiana
- Cittadinanza per concessione e meriti speciali
- Legalizzazione dei certificati e apostille
- Richiesta cittadinanza italiana
- Avvocato cittadinanza italiana
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