Cittadinanza italiana 2026 – Guida ufficiale aggiornata

Indice

In breve. La cittadinanza italiana si acquista in modo automatico (ad esempio per nascita da genitore italiano, adozione o riconoscimento da minorenne), per beneficio di legge oppure su domanda, per matrimonio o per residenza (naturalizzazione). Per la cittadinanza per residenza servono di norma 10 anni di residenza legale, un reddito sufficiente (come soglia di riferimento, il Ministero indica 8.263,31 euro l’anno per chi richiede da solo) e l’italiano di livello B1. La domanda per matrimonio e residenza si invia online al Ministero dell’Interno, con un contributo di 250 euro, e la legge fissa un termine di 24 mesi, prorogabile fino a 36.

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In questa guida vediamo in modo facile ma completo come ottenere la cittadinanza italiana, quali sono i requisiti, i documenti necessari, i tempi e cosa fare nel caso si riceva un preavviso di rigetto.

Cittadinanza italiana con noi

Cos’è la cittadinanza italiana?

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, detto civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge n° 91 del 5 febbraio 1992 (modificata, tra l’altro, dalla legge del 1° dicembre 2018, n. 132 e, nel 2025, dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74) e dai regolamenti di esecuzione n° 572/93 e n° 362/94.

Come si ottiene la cittadinanza italiana?

La normativa italiana attualmente in vigore prevede diverse modalità di acquisto della cittadinanza:

  • cittadinanza italiana automatica (es. nascita, adozione, riconoscimento giudiziale di filiazione, ecc.);
  • cittadinanza italiana per beneficio di legge (es. discendenza, nascita e continuata residenza);
  • cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.

La legge italiana permette la doppia cittadinanza, pertanto l’acquisto della cittadinanza italiana non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del Paese di origine, a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.

Analogamente, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di un altro Stato non perde la cittadinanza italiana, a meno che non vi rinunci formalmente.

Vediamo quindi come ottenere la cittadinanza italiana a seconda dei vari casi.

Quando la cittadinanza italiana si acquista in modo automatico?

L’acquisto della cittadinanza avviene in modo automatico, e quindi non è necessario fare richiesta di cittadinanza italiana, nel caso di cittadinanza iure sanguinis, cittadinanza per riconoscimento dei figli, cittadinanza per adozione e cittadinanza per acquisto da parte dei genitori.

Cittadinanza italiana per nascita (ius sanguinis)

In Italia vige lo ius sanguinis, ovvero il diritto di sangue, per cui il figlio di padre o di madre cittadini italiani è cittadino italiano.

Questa regola vale in generale anche se il figlio nasce all’estero ma, per chi nasce all’estero e possiede un’altra cittadinanza, dal 2025 si applicano anche i limiti dell’art. 3-bis (vedi i requisiti per la cittadinanza iure sanguinis più sotto). In ogni caso è fondamentale registrare la nascita presso l’anagrafe nazionale, altrimenti bisognerà chiedere in seguito l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.

Il molto dibattuto ius soli automatico, ovvero l’acquisto automatico della cittadinanza italiana per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani, è previsto solo in tre casi:

  • se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  • se nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge dello Stato di appartenenza;
  • se è figlio di ignoti ed è stato trovato nel territorio della Repubblica, finché non è provato il possesso di un’altra cittadinanza.

Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione

Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l’acquisto retroagisce dal momento della nascita.

Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.

Ovviamente non sono ammesse frodi. Se un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero venisse annullato perché considerato falso, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Cittadinanza italiana per adozione

Come nel caso precedente, anche il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto.

Invece, se l’adottato è maggiorenne, può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione, come vedremo in seguito.

Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori

Questo è sicuramente ciò che interessa di più alle famiglie straniere. Infatti, il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza, purché conviva in modo stabile ed effettivo con il genitore. Dal 24 maggio 2025 (legge n. 74/2025) serve inoltre che il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza, o dalla nascita se ha meno di due anni.

Non sottovalutare il dettaglio della convivenza: l’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) specifica che la convivenza deve essere stabile, effettiva e deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se la convivenza interviene in un momento successivo o viene cessata, il figlio minore non acquista automaticamente la cittadinanza italiana e dovrà verificare, caso per caso, un’altra via di acquisto.

Per i casi di riacquisto leggi anche la guida al riacquisto della cittadinanza italiana.

Quando la cittadinanza si acquista per beneficio di legge?

L’acquisto della cittadinanza avviene per cosiddetto beneficio di legge nei seguenti casi.

Cittadinanza italiana per discendenza

La cittadinanza italiana per discendenza è un caso particolare che interessa solo lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre o uno dei nonni siano o siano stati cittadini italiani per nascita.

In questi casi, lo straniero acquista la cittadinanza italiana se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • presta servizio militare nelle Forze Armate italiane e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • assume un impiego pubblico, anche all’estero, per lo Stato italiano;
  • al compimento dei 18 anni di età, è residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno due anni e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Per nascita e residenza in Italia (ius soli)

Poco sopra abbiamo visto che in Italia lo ius soli automatico vale solo in casi limitati.

Lo ius soli, però, esiste. Infatti, lo straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro il compimento dei 19 anni.

In questo caso la cittadinanza è immediata. Attenzione, però: bisogna fare la dichiarazione in modo volontario entro il compimento dei 19 anni. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all’interessato, nei sei mesi prima dei 18 anni, che può dichiarare entro i 19 anni: se la comunicazione non c’è stata, il diritto può essere esercitato anche dopo (art. 33 D.L. 69/2013). Negli altri casi, dopo questa età bisognerà fare richiesta ad altro titolo.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata all’Ufficio di stato civile del Comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, davanti all’Autorità consolare italiana.

In fondo a questa guida, nella sezione sugli ultimi aggiornamenti, trovi le novità che interessano le pratiche di cittadinanza.

Come si ottiene la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione?

La cittadinanza italiana per stranieri più conosciuta è sicuramente quella per matrimonio, insieme alla cittadinanza per residenza (naturalizzazione). Vediamole insieme.

Cittadinanza italiana per matrimonio

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio oppure, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. Questi tempi sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ovviamente non deve esservi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione legale.

Se il coniuge è cittadino straniero e acquista la cittadinanza ad altro titolo, il tempo di attesa necessario non si calcola dalla data del matrimonio ma dalla data in cui il coniuge diventa cittadino italiano.

Se il coniuge italiano muore mentre sono in corso i termini di legge per concludere il procedimento, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 195/2022) la morte non impedisce al coniuge straniero di ottenere la cittadinanza italiana. Tutti i dettagli sono nella guida alla cittadinanza per matrimonio.

Cittadinanza italiana per residenza (naturalizzazione)

Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per chi ha ottenuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi dell’Unione europea.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno due anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che è o è stato cittadino italiano per nascita;
  • se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • se lo straniero ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • se lo straniero nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

Quali sono i requisiti per la cittadinanza italiana?

I requisiti per la richiesta di cittadinanza italiana variano da caso a caso. Nei paragrafi sopra trovi le varie situazioni in cui ti puoi riconoscere, per capire quale pratica di cittadinanza è più adeguata.

In generale, se la cittadinanza si acquista in modo automatico o per beneficio di legge, i requisiti sono quelli di base e bastano pochi documenti.

Se, invece, devi fare domanda di cittadinanza per diritto di sangue, per matrimonio o per residenza, i requisiti sono più stringenti e vanno dimostrati con i documenti che spieghiamo nei prossimi paragrafi.

Requisiti per la cittadinanza italiana per residenza

  • 10 anni di residenza legale continuativa in Italia;
  • reddito sufficiente: il vademecum del Ministero usa come soglie di riferimento 8.263,31 € l’anno per chi richiede da solo, 11.362,05 € con il coniuge a carico, più 516,00 € per ogni figlio a carico, verificate sulle dichiarazioni degli ultimi tre anni;
  • conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1.

Requisiti per la cittadinanza italiana per matrimonio

  • matrimonio con un cittadino italiano;
  • conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1.

Requisiti per la cittadinanza italiana iure sanguinis

I requisiti per una pratica di cittadinanza per diritto di sangue sono molto articolati:

  • discendenza da un avo italiano che non fosse già morto il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia e dell’Unità d’Italia);
  • nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza: nessun membro della linea di discendenza deve essersi naturalizzato straniero prima della nascita del proprio figlio;
  • per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza valgono anche le regole dell’art. 3-bis (D.L. 36/2025, convertito dalla legge 74/2025): senza una delle eccezioni previste, la persona è considerata non aver mai acquistato la cittadinanza italiana. Le eccezioni sono, ad esempio, la domanda o la causa presentate, o l’appuntamento comunicato dall’ufficio, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, un genitore o un nonno che ha o aveva al momento della morte la sola cittadinanza italiana (secondo le istruzioni del Ministero dell’Interno, di norma si guarda alla data di nascita dell’interessato o, se l’ascendente era già morto, alla data della morte), oppure un genitore che ha vissuto in Italia almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell’adozione del figlio.

La valutazione può essere più difficile e, trattandosi di un argomento molto specifico, conviene approfondirlo in una guida dedicata alla cittadinanza italiana iure sanguinis.

Quali documenti servono per la cittadinanza italiana?

Vediamo ora i documenti necessari per le varie pratiche di cittadinanza.

Documenti per la cittadinanza italiana per residenza

  1. Passaporto e carta di identità in corso di validità
  2. Permesso di soggiorno valido o ricevuta di richiesta rinnovo
  3. Atto di nascita*
  4. Certificato penale*
  5. Certificato storico di residenza**
  6. Modello 730, Modello CU o Modello Unico
  7. Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1***
  8. Marca da bollo da 16 €
  9. Versamento del contributo di 250 €

* Di regola i documenti stranieri devono essere legalizzati o apostillati e tradotti in italiano. Se non sai come fare, leggi la nostra guida su come legalizzare e apostillare i documenti stranieri.

** La residenza deve essere continua. Se ci sono dei “buchi di residenza” non giustificati, non puoi inoltrare la pratica di cittadinanza.

*** Il livello B1 si dimostra con la certificazione di un ente riconosciuto oppure con un titolo di studio (dalla scuola secondaria di primo grado in su) conseguito in italiano in un istituto riconosciuto. La conoscenza della lingua italiana non è richiesta nei seguenti casi:

Documenti per la cittadinanza italiana per matrimonio

I documenti per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio sono simili a quelli per la cittadinanza per residenza, ma non è necessario dimostrare il reddito. È però necessario provare il matrimonio o l’unione civile e i periodi di residenza legale richiesti dall’art. 5.

  1. Passaporto e carta di identità in corso di validità
  2. Permesso di soggiorno valido o ricevuta di richiesta rinnovo
  3. Atto di nascita
  4. Certificato penale
  5. Atto di matrimonio iscritto o trascritto in Italia
  6. Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1
  7. Marca da bollo da 16 €
  8. Versamento del contributo di 250 €

Documenti per la cittadinanza italiana iure sanguinis

I documenti per le pratiche di cittadinanza iure sanguinis sono generalmente i seguenti:

  • atti di nascita di tutti gli antenati in linea retta fino all’avo italiano;
  • atti di morte di tutti gli antenati in linea retta fino all’avo italiano;
  • certificati di matrimonio (ed eventualmente di divorzio) di tutti gli antenati in linea retta fino all’avo italiano;
  • certificato di naturalizzazione o dichiarazione di intenti o certificato di non naturalizzazione dell’avo italiano.

Come si presenta la domanda di cittadinanza italiana online?

Dal 18 maggio 2015 la domanda di cittadinanza per matrimonio e per residenza può essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno.

La richiesta di cittadinanza italiana è presentata alla Prefettura competente ma è indirizzata al Presidente della Repubblica. Nel caso della cittadinanza per naturalizzazione, la cittadinanza viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto tempo ci vuole per la cittadinanza italiana?

La legge 91/1992 stabilisce che il termine a disposizione della Pubblica Amministrazione per la cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione è di 24 mesi (2 anni), prorogabili fino a un massimo di 36 mesi dalla presentazione della domanda. Questi tempi valgono solo per le istanze presentate dal 20 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nel caso della cittadinanza iure sanguinis, il tempo necessario varia molto da Comune a Comune e da Consolato a Consolato: controlla i termini indicati dall’ufficio competente.

Quali sono le fasi della pratica di cittadinanza?

Le fasi di avanzamento della cittadinanza sono 7, come spieghiamo nella guida alle 7 fasi della cittadinanza italiana, ma spesso non sono così ben definite. Può capitare che lo stato della pratica non venga aggiornato sul portale e resti bloccato nelle prime fasi quando, in realtà, l’iter si sta già concludendo.

Quindi non preoccuparti se non vedi cambiamenti: un controllo attraverso l’accesso agli atti può sempre essere utile, ma potrebbe trattarsi anche di un semplice malfunzionamento del portale o del mancato aggiornamento dello stato della pratica da parte dei funzionari.

Quanto costa la cittadinanza italiana?

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 € l’importo del contributo richiesto per la cittadinanza. Per le domande di riconoscimento della cittadinanza per discendenza presentate da maggiorenni ai consolati è invece dovuto un diritto consolare di 600 euro dal 1° gennaio 2025 (legge di bilancio 2025).

Il contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste dalla L. 91/1992, ovvero nei casi di:

  • nati in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettono la cittadinanza;
  • soggetti trovati sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza;
  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore età;
  • minori adottati da italiani;
  • riacquisto della cittadinanza a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno;
  • figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza.

I proventi di questi contributi sono destinati per metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie dei procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Come si controlla lo stato della pratica di cittadinanza?

Sul portale ufficiale del Ministero dell’Interno, lo stesso da cui si inviano le istanze di cittadinanza, si può controllare la pratica tramite la funzione “visualizza stato pratica”.

Per consultare online la domanda inviata tramite un’utenza NO-SPID, una volta effettuato l’accesso con SPID o CIE, è possibile associare la pratica inserendo i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C).

Per evitare di dover accedere continuamente al portale, è stata introdotta anche la possibilità di controllare lo stato della cittadinanza tramite l’app IO. Le comunicazioni arrivano direttamente sull’app, con notifiche sul telefono.

Come funziona il giuramento per la cittadinanza italiana?

Una volta concluso l’iter amministrativo, la Prefettura invia al Comune il decreto di concessione della cittadinanza italiana.

È stata introdotta anche la possibilità di scaricare il decreto direttamente dall’app “SEND – Notifiche digitali“. Da qui puoi scaricare il decreto e ottenere i codici necessari per prenotare l’appuntamento per il giuramento presso il Comune in cui sei residente.

Le modalità di prenotazione e i tempi per l’appuntamento del giuramento variano da Comune a Comune, ma è possibile ottenere un anticipo dell’appuntamento documentando adeguatamente i motivi della richiesta.

Quando si perde o viene revocata la cittadinanza italiana?

Perdita automatica

La legge n. 91/1992 prevede tre ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:

  • la revoca dell’adozione per colpa dell’adottato comporta la perdita automatica della cittadinanza acquistata in virtù dell’adozione, purché egli abbia un’altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, co. 3);
  • la mancata ottemperanza all’intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica accettati da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, o la mancata ottemperanza all’invito di abbandonare il servizio militare prestato per uno Stato estero (art. 12, co. 1);
  • l’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l’acquisto volontario della cittadinanza di quello Stato, quando tali circostanze si verificano durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2).

Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie, l’art. 26, co. 3, della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone la prevalenza sulla disciplina interna.

Rinuncia alla cittadinanza

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all’estero e siano titolari di un’altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La rinuncia in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.

Chi ha ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figlio convivente con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, può rinunciarvi (senza limiti di tempo) una volta divenuto maggiorenne, sempre che sia in possesso di un’altra cittadinanza (art. 14).

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il maggiorenne in possesso di un’altra cittadinanza, anche se risiede in Italia, a seguito di revoca dell’adozione per fatti imputabili all’adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4).

Revoca della cittadinanza

L’articolo 10-bis della L. n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 14), prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i seguenti reati:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
  • ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 2, lett. a) n. 4, che rinvia all’art. 270, terzo comma, c.p.);
  • partecipazione a banda armata (art. 407, co. 2, lett. a) n. 4, che rinvia all’art. 306, secondo comma, c.p.);
  • assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.), fattispecie espressamente richiamata;
  • sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore perché, per l’entità della pena prevista, non rientra nel catalogo di delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) n. 4) c.p.p.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e solo se l’interessato possiede o può acquisire un’altra cittadinanza (art. 9 D.L. 48/2025).

Le ipotesi di revoca si applicano solo se la cittadinanza italiana è stata acquisita per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9) oppure ai sensi dell’articolo 4, co. 2, della stessa legge, cioè nel caso dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla cittadinanza italiana per stranieri?

Nuove regole sull’autocertificazione di alcuni stati

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per reperirli.

Pertanto, chi presenta la domanda non deve produrre certificati con informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, ma deve limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per reperire tali informazioni o dati.

Domande frequenti

Quanti anni di residenza servono per la cittadinanza italiana?

Di regola servono 10 anni di residenza legale in Italia. Il periodo scende a 5 anni per apolidi e rifugiati e a 4 anni per i cittadini dell’Unione europea. Bastano 2 anni a chi ha un genitore o un nonno che è o è stato cittadino italiano per nascita, 3 anni allo straniero nato in Italia e 5 anni all’adottato maggiorenne dopo l’adozione.

Si può mantenere la cittadinanza d’origine diventando italiani?

Sì. La legge italiana permette la doppia cittadinanza, quindi l’acquisto della cittadinanza italiana non fa perdere quella del Paese di origine, salvo che sia la legge di quel Paese a vietarla. Allo stesso modo, l’italiano che acquista un’altra cittadinanza resta italiano, a meno che non rinunci formalmente.

Quanto costa la domanda di cittadinanza italiana?

Per la domanda per residenza o per matrimonio servono il versamento del contributo di 250 euro e una marca da bollo da 16 euro. Il contributo non si paga per il riconoscimento della cittadinanza per nascita e per i casi automatici previsti dalla legge 91/1992, come i minori adottati da italiani. Per il riconoscimento per discendenza presentato da maggiorenni ai consolati è invece dovuto un diritto consolare di 600 euro dal 1° gennaio 2025.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza per residenza o matrimonio?

La legge 91/1992 dà alla Pubblica Amministrazione 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020. Per la cittadinanza iure sanguinis i tempi variano molto da Comune a Comune e da Consolato a Consolato.

Come posso controllare lo stato della mia domanda?

Accedendo con SPID o CIE al portale cittadinanza del Ministero dell’Interno e usando la funzione “visualizza stato pratica”. Le domande inviate senza SPID si associano inserendo il Numero Pratica (K10 o K10/C). Le comunicazioni possono arrivare anche sull’app IO.

Fonti ufficiali

Le fonti sono state consultate il 19 ottobre 2026. Norme, procedure e importi possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente (Prefettura, Comune o Consolato).

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Kaltra Dauti
4 anni fa
Hamza e Alessio ragazzi molto simpatici e non solo .Preparati veloci super professionali e disponibili .Spiegano le cose con molta accuratezza , molto competenti e si vede che fanno con passione il loro lavoro . Ci tengono ad aiutarti , cosa rara ai giorni d’oggi . Mi hanno aiutato con la conversione del mio permesso di soggiorno , in altri caf mi avevano detto che non si poteva neanche fare . Vi stra consiglio di andare da loro. Sono molto contenta di averli trovati .
Sono dei ragazzi gentilissimi, giovani e molto competenti!
In questo paese distrutto dalla burocrazia, sono riusciti a farmi ricredere e a continuare a sperare che qualcosa possa finalmente cambiare e molto in positivo!... Meritano davvero tanti stima e "successo"! Provare per credere!
La chiudo qui perché se dovessi raccontare la mia esperienza, dovrei partire da mooolto lontano e la mia recensione non sarebbe più efficace! ?
Buon giorno a tutti
Ho avuto un'esperienza unica usufruendo di servizio dei ragazzi e vorrei testimoniare che fanno un lavoro eccellente,professionale all massimo e al livello umano senza rivali,un AIUTO IMMENSO!
Ne sono grata,auguro prosperita e tantissime persone felici di avervi incontrati.
Grazie infinite,abbiate tutto il bene del mondo.Grazie Hamza Ameer.Di cuore.
Con stima e affetto,Teresa.
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