Assumere lavoratori stranieri formati all’estero: Guida Ufficiale

Indice

L’assunzione di lavoratori stranieri formati all’estero rappresenta oggi una delle principali alternative al Decreto Flussi per le imprese che hanno necessità di reperire personale qualificato dall’estero. La procedura per i lavoratori formati all’estero consente infatti di ottenere un nulla osta al lavoro subordinato al di fuori delle quote annuali previste dal Decreto Flussi.

Grazie alla procedura prevista dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione, infatti, è possibile ottenere un nulla osta per lavoratori stranieri al di fuori delle quote annuali stabilite dal Governo, purché abbiano completato un percorso di formazione professionale e civico-linguistica approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In questa guida scopriamo, passo dopo passo, come funziona la procedura e quali informazioni e documenti sono necessari per presentare una domanda LFE (Lavoratori stranieri Formati all’Estero).

Normativa per il nulla osta per lavoratori stranieri formati all’estero

La procedura è disciplinata dall’art. 23 del D.Lgs. 286/1998 TUI (Testo Unico Immigrazione), che consente l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri che abbiano partecipato a specifici programmi di formazione professionale e civico-linguistica organizzati nel Paese di origine e preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro.

La normativa di riferimento è la seguente:

L’ingresso avviene fuori quota e non è quindi soggetto ai limiti numerici previsti annualmente dal Decreto Flussi.

Approvazione del programma formativo

Prima di poter assumere qualsiasi lavoratore, è necessario che venga approvato un programma di formazione professionale e civico-linguistica.

Il programma può essere presentato da:

  • enti di formazione;
  • agenzie per il lavoro;
  • enti del terzo settore;
  • organizzazioni datoriali;
  • altri soggetti abilitati;
  • partenariati tra più soggetti.

Nella pratica, è necessario coinvolgere almeno un soggetto accreditato in Italia per la formazione professionale o per i servizi al lavoro, poiché questo elemento può rafforzare il progetto e facilitarne l’approvazione.

La domanda viene presentata attraverso la Piattaforma Ingressi Formati all’Estero (PIF), disponibile sul portale Servizi Lavoro. Una Commissione interministeriale valuta il progetto e entro circa 30 giorni decide se approvarlo o richiedere integrazioni.

Una volta approvato il progetto formativo, è possibile avviare la formazione all’estero.

Conclusione della formazione all’estero

Al termine del percorso formativo, l’ente organizzatore certifica la frequenza del corso, le competenze professionali acquisite, il completamento della formazione civico-linguistica e il raggiungimento del livello linguistico previsto dal progetto.

I lavoratori stranieri che completano con successo il percorso vengono inseriti negli elenchi trasmessi tramite la piattaforma PIF e potranno successivamente essere indicati nelle domande di nulla osta.

Presentazione della domanda LFE per lavoratori formati all’estero

Una volta conclusa la formazione, il datore di lavoro può richiedere il nulla osta al lavoro subordinato attraverso il modello LFE disponibile sul portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

La domanda viene presentata nominativamente e deve indicare il lavoratore che ha completato il percorso formativo approvato. Durante la compilazione, sarà necessario inserire una serie di informazioni relative sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

Informazioni per la compilazione della domanda LFE

Dati del datore di lavoro

Prima di iniziare la compilazione della domanda è opportuno avere a disposizione:

  • Visura Camerale aggiornata;
  • matricola INPS;
  • recapiti aziendali;
  • numero dei dipendenti;
  • dati economici dell’impresa;
  • informazioni previdenziali e fiscali;
  • dati della sede operativa presso cui verrà impiegato il lavoratore, ovvero sede operativa, Codice Ateco, indirizzo completo e telefono della sede lavorativa.

Nel caso di agenzie per il lavoro, sarà inoltre necessario indicare gli estremi di iscrizione all’Albo informatico nazionale delle Agenzie per il Lavoro.

Dati del lavoratore

Per ciascun lavoratore dovrai disporre di:

  • copia del passaporto in corso di validità in formato PDF;
  • codice fiscale italiano, se già attribuito;
  • Stato e città di residenza;
  • recapito telefonico;
  • indirizzo e-mail.

Informazioni sul rapporto di lavoro

Uno degli aspetti più importanti della domanda riguarda la corretta indicazione delle condizioni contrattuali offerte al lavoratore.

In particolare dovrai indicare:

  • CCNL applicato;
  • mansione;
  • codice CP 2011 della professione;
  • livello di inquadramento;
  • tipologia contrattuale;
  • durata del rapporto;
  • numero di mesi lavorativi;
  • numero di giornate lavorative;
  • orario settimanale;
  • orario mensile;
  • retribuzione prevista.

Sistemazione alloggiativa

Come per le altre procedure di ingresso per lavoro subordinato, occorre indicare la disponibilità di un alloggio per il lavoratore.

Generalmente vengono richiesti:

  • dati identificativi dell’immobile, ovvero indirizzo e dati catastali;
  • richiesta o certificato di idoneità alloggiativa;
  • contratto di locazione o altro titolo che dimostri la disponibilità dell’alloggio;
  • cessione di fabbricato oppure impegno alla sua successiva presentazione.

Documenti da allegare alla domanda

Tra i principali documenti richiesti:

  • documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante;
  • Visura Camerale aggiornata;
  • autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale firmata digitalmente;
  • proposta di contratto di soggiorno;
  • passaporto del lavoratore;
  • attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore;
  • attestazione di completamento del percorso di formazione professionale e civico-linguistica approvato dal Ministero del Lavoro;
  • attestazione relativa alle competenze professionali acquisite;
  • certificazione o attestazione del livello linguistico raggiunto;
  • documentazione relativa all’idoneità alloggiativa;
  • cessione di fabbricato o impegno alla presentazione;
  • asseverazione rilasciata da un professionista abilitato;
  • marca da bollo da 16 euro. 

 

L’asseverazione serve a verificare la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni contrattuali offerte al lavoratore e può essere rilasciata dai professionisti e dagli organismi abilitati dalla normativa vigente.

Una volta ottenuto il nulla osta, il lavoratore dovrà presentare domanda di visto presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.

Un aspetto importante riguarda i termini per la richiesta del visto. Nella disciplina originaria prevista dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione, il lavoratore doveva richiedere il visto entro 6 mesi dalla conclusione del percorso formativo.

Grazie al D.L. 11 ottobre 2024, oggi il termine è stato esteso a 12 mesi dalla conclusione del corso, offrendo a lavoratori, imprese ed enti formatori un periodo più ampio per completare le procedure necessarie e organizzare l’ingresso in Italia. La misura è attualmente prevista in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027.

Alla domanda di visto dovranno essere allegati il nulla osta e la documentazione relativa alla disponibilità all’assunzione.

Preavviso di rigetto e diniego del nulla osta per lavoratori stranieri formati all’estero

I principali motivi che possono portare al preavviso di rigetto o al successivo diniego sono, in genere:

  • mancanza o incompletezza della documentazione obbligatoria;
  • requisiti non soddisfatti da parte del datore di lavoro;
  • incongruenze tra contratto di lavoro, CCNL e inquadramento proposto;
  • insufficienza o non idoneità della capacità economica dell’impresa;
  • problemi relativi alla disponibilità o idoneità dell’alloggio;
  • irregolarità o criticità nella posizione del lavoratore;
  • mancanza dei requisiti previsti per il programma formativo (nei casi LFE);
  • verifiche negative in fase istruttoria da parte degli enti competenti.

Il datore di lavoro ha generalmente 10 giorni per presentare osservazioni o integrazioni. In assenza di elementi idonei a superare le criticità, lo Sportello Unico procede al diniego del nulla osta.

Per ridurre il rischio di errori, richieste di integrazione o dinieghi del nulla osta, affidati a professionisti nel settore immigrazione per avere un’assistenza specializzata in tutte le fasi della procedura per i lavoratori formati all’estero.

Visto e ingresso in Italia dei lavoratori stranieri formati all’estero

L’ottenimento del visto e l’ingresso in Italia non concludono la procedura.

Una volta arrivato in Italia, il lavoratore deve richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda si presenta attraverso l‘apposito kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati, allegando la documentazione richiesta e versando i contributi previsti dalla normativa.

Dopo la presentazione della domanda, il lavoratore riceverà una ricevuta che attesta la regolarità del soggiorno in attesa del rilascio del permesso. Successivamente sarà convocato dalla Questura competente per l’identificazione, il fotosegnalamento e la verifica della documentazione.

Una volta completati gli accertamenti, la Questura procede al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

È importante conservare tutta la documentazione relativa all’assunzione, al rapporto di lavoro e all’alloggio, poiché potrebbe essere richiesta durante l’istruttoria della pratica.

La procedura per l’assunzione di lavoratori formati all’estero rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono assumere personale straniero al di fuori delle quote del Decreto Flussi. Tuttavia, la corretta predisposizione della documentazione e la compilazione della domanda LFE richiedono particolare attenzione.

Infatti, errori nella verifica dei requisiti del datore di lavoro o nella predisposizione degli allegati obbligatori possono comportare richieste di integrazione e rallentamenti nell’istruttoria della pratica di nulla osta.

Per questo motivo è fortemente consigliabile affidarsi a professionisti specializzati in pratiche di immigrazione, in grado di assisterti in tutte le fasi della procedura, dall’analisi preliminare del progetto formativo fino alla presentazione della domanda LFE e alla successiva richiesta del visto.

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FAQ – Nulla osta per lavoratori stranieri: domanda LFE e procedura

No. La procedura prevista dall'art. 23 del Testo Unico Immigrazione è riservata esclusivamente ai lavoratori che hanno completato un programma di formazione professionale e civico-linguistica approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Non esiste un termine perentorio previsto dalla normativa. Nella pratica, una volta presentato il progetto tramite la piattaforma PIF, la commissione interministeriale si esprime generalmente entro circa 30 giorni, salvo richieste di integrazione o particolari complessità del progetto.

Tra le criticità più comuni vi sono la documentazione incompleta relativa all'alloggio, incongruenze tra il contratto proposto e il CCNL applicato e il mancato caricamento delle attestazioni che dimostrano il completamento del percorso formativo approvato.

Attualmente, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, il lavoratore può richiedere il visto d'ingresso entro 12 mesi dalla conclusione del percorso formativo. In precedenza il termine era di 6 mesi.

Sì. Un programma formativo approvato può riguardare più lavoratori. Tuttavia, per ciascun lavoratore dovrà essere presentata una specifica domanda nominativa di nulla osta tramite il modello LFE sul portale dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

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