Distacco di lavoratori extracomunitari in Italia: Modello D, Modello M e ICT

Indice

In breve. Per il distacco in Italia di lavoratori extracomunitari dipendenti di un’impresa estera, ad esempio lavoratori cinesi di una società con sede in Cina, si usa uno dei canali fuori quota del Testo Unico Immigrazione. Il canale dipende dall’attività: Modello D per dirigenti e personale altamente specializzato, Modello M per prestazioni oggetto di un contratto di appalto, Mod. ICT per i trasferimenti all’interno di un gruppo e lettera i-bis per i dipendenti delle società estere partecipate da imprese italiane. Il vecchio Modello L non si usa più. La domanda si presenta online sul Portale ALI del Ministero dell’Interno.

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Un’impresa estera che deve mandare per un periodo propri dipendenti extracomunitari in Italia non passa dal Decreto Flussi. L’articolo 27 del D.Lgs. 286/1998 prevede infatti una serie di casi particolari di ingresso per lavoro fuori quota, per i quali il nulla osta si può chiedere in qualsiasi momento dell’anno.

Il punto decisivo è scegliere il modello giusto: dipende da cosa farà il lavoratore in Italia e dal rapporto tra l’impresa estera e quella italiana. In questa guida mettiamo a confronto i canali disponibili oggi: Modello D, Modello M, trasferimento intra-societario (ICT) e lettera i-bis. Spieghiamo anche perché il Modello L, che si trova ancora in molte guide, non è più utilizzabile.

Quali sono i modelli per il distacco di lavoratori stranieri?

La domanda di nulla osta si presenta telematicamente sul Portale ALI del Ministero dell’Interno, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. Per i distacchi i modelli principali sono:

  • Modello D: richiesta di nulla osta al distacco di dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, comma 1, lettera a).
  • Modello M: richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per il distacco di lavoratori per l’effettuazione di prestazioni oggetto di contratto di appalto (art. 27, comma 1, lettera i).
  • Mod. ICT: nulla osta per il trasferimento intra-societario di dirigenti, specialisti e lavoratori in formazione (art. 27-quinquies), spiegato nella guida al trasferimento intra-societario ICT.
  • Lettera i-bis: nulla osta per i dipendenti delle società estere partecipate da imprese con sede in Italia, da impiegare nelle sedi italiane (art. 27, comma 1, lettera i-bis).

Quando si usa il Modello D?

Il Modello D riguarda il distacco di dirigenti o personale altamente specializzato verso una società che ha sede o filiali in Italia, verso un ufficio di rappresentanza di una società estera con sede principale in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, oppure verso la sede principale in Italia di società italiane o di altri Stati UE.

In base all’articolo 40, comma 5, del regolamento di attuazione (DPR 394/1999), il lavoratore deve avere conoscenze particolari qualificate come altamente specialistiche dal contratto collettivo ed essere occupato da almeno sei mesi nello stesso settore. Il distacco dura quanto l’esigenza effettiva, con un limite complessivo di cinque anni comprese le proroghe. Tutti i dettagli sono nella guida al Modello D.

Quando si usa il Modello M?

Il Modello M riguarda i lavoratori dipendenti di un’impresa con sede all’estero, da questa direttamente retribuiti, che vengono trasferiti temporaneamente in Italia per eseguire prestazioni oggetto di un contratto di appalto con un committente in Italia (art. 27, comma 1, lettera i).

Il nulla osta lo chiede l’appaltante italiano, vale per il tempo necessario alla realizzazione dell’opera o del servizio e richiede, tra l’altro, la comunicazione ai sindacati di settore e il rispetto del trattamento retributivo minimo del contratto collettivo. Se il datore di lavoro ha sede in un altro Stato UE, il nulla osta è sostituito da una comunicazione (comma 1-bis). Tutto il procedimento è nella guida al Modello M.

Dipendenti di una filiale estera: cosa prevede la lettera i-bis?

La lettera i-bis dell’articolo 27, comma 1, riguarda i lavoratori che sono stati dipendenti per almeno 12 mesi negli ultimi 48 prima della domanda di imprese con sede in Italia, oppure di società da queste partecipate che operano fuori dall’Unione europea. Le società partecipate si individuano in base all’ultimo bilancio consolidato dell’impresa italiana. Il nulla osta serve a impiegare questi lavoratori nelle sedi italiane.

È il canale tipico per un gruppo italiano con stabilimenti o filiali all’estero che vuole portare in Italia personale già formato nelle proprie sedi estere. Anche qui la domanda è fuori quota e si presenta online sul Portale ALI. Le imprese che hanno firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno sostituiscono il nulla osta con una comunicazione (art. 27, commi 1-ter e 1-quater).

Il Modello L si usa ancora?

No. Il Modello L serviva per l’ingresso temporaneo di lavoratori chiamati a svolgere funzioni o compiti specifici (art. 27, comma 1, lettera g). Quella lettera è stata soppressa dal D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, lo stesso decreto che ha introdotto il trasferimento intra-societario.

Oggi, per portare in Italia per un periodo limitato un dipendente di un gruppo estero, si valuta il trasferimento intra-societario (Mod. ICT) oppure, per dirigenti e personale altamente specializzato, il Modello D. Se l’impresa estera esegue un lavoro per un committente italiano, il canale è il Modello M. Le guide e i moduli che indicano ancora la lettera g vanno considerati superati.

Quale modello scegliere per dipendenti cinesi distaccati presso un’azienda italiana?

Prendiamo un’impresa con sede in Cina che deve mandare per un periodo alcuni dipendenti presso un’azienda italiana. La scelta del modello dipende dall’attività:

  • se vengono a dirigere o a portare competenze altamente specialistiche in una società del gruppo o con sede o filiale in Italia, si valuta il Modello D o, se ricorrono i requisiti del gruppo e dei tre mesi di anzianità, il Mod. ICT;
  • se sono dipendenti da almeno 12 mesi, negli ultimi 48, di una società cinese partecipata dall’azienda italiana e vengono a lavorare nelle sue sedi in Italia, si valuta la lettera i-bis;
  • se l’azienda italiana ha affidato all’impresa cinese un’opera o un servizio con un contratto di appalto, e i dipendenti vengono a eseguirlo, si usa il Modello M.

In tutti i casi i documenti esteri, come la lettera di distacco o la visura della società, vanno tradotti in italiano e legalizzati dall’autorità consolare italiana, salvo convenzioni che ne esonerano. Per i dettagli vedi la guida alla legalizzazione dei certificati stranieri e apostille.

Che cosa hanno in comune questi distacchi?

  • Fuori quota: la domanda non dipende dai click day del Decreto Flussi.
  • Domanda online: sul Portale ALI, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
  • Visto per lavoro: dopo il nulla osta, il lavoratore lo chiede al consolato italiano.
  • Arrivo in Italia: entro otto giorni dall’ingresso il lavoratore si presenta allo Sportello Unico per gli adempimenti del permesso di soggiorno.
  • Temporaneità: il permesso è legato al distacco e, in generale, non consente di lavorare per altri datori.
  • Protocollo d’intesa: per il Modello D e la lettera i-bis, le imprese che hanno firmato un protocollo con il Ministero dell’Interno inviano una comunicazione al posto della domanda di nulla osta (art. 27, commi 1-ter e 1-quater).
  • Controlli: dal 2025 (decreto-legge 146/2025) l’articolo 27 prevede controlli sulla veridicità delle dichiarazioni del datore di lavoro.

Quali errori evitare nel distacco di lavoratori stranieri?

  • Canale sbagliato: usare il Modello D per un dipendente del gruppo che rientra nel trasferimento intra-societario, o il contrario.
  • Modulistica superata: presentare un Modello L, che non ha più una base normativa.
  • Appalto non documentato: inviare lavoratori senza un contratto di appalto scritto o senza la comunicazione preventiva ai sindacati.
  • Attività diversa: impiegare il lavoratore in un cantiere o in un servizio diverso da quello indicato nella domanda.
  • Retribuzione: non garantire almeno il minimo previsto dal contratto collettivo italiano di categoria.

Domande frequenti

Il distacco di lavoratori extra UE rientra nel Decreto Flussi?

No. I casi di distacco previsti dall’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione sono fuori quota: la domanda di nulla osta non dipende dai click day del Decreto Flussi e si può presentare in qualsiasi momento dell’anno, online sul Portale ALI, allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.

Chi presenta la domanda di nulla osta?

Il soggetto in Italia indicato dalla norma: la società o la sede italiana per il Modello D, il committente appaltante per il Modello M, l’impresa con sede in Italia per la lettera i-bis. La domanda si invia sul Portale ALI allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente.

Qual è la differenza tra Modello D e Mod. ICT?

Entrambi riguardano dirigenti e personale specializzato. Il Mod. ICT segue l’articolo 27-quinquies, con requisiti propri (stesso gruppo, almeno tre mesi di rapporto, massimo tre anni); il Modello D segue l’articolo 27, lettera a), con il requisito dei sei mesi nel settore e il limite di cinque anni. Il canale va verificato sul caso concreto.

I lavoratori distaccati possono restare in Italia dopo il distacco?

In generale no: il permesso di soggiorno è legato al distacco e non consente di lavorare per altri datori. Per il Modello D è prevista la possibilità di assunzione presso l’azienda italiana al termine del distacco; negli altri casi serve una nuova procedura di ingresso o di lavoro.

Il Modello L esiste ancora?

No. Il Modello L corrispondeva all’articolo 27, comma 1, lettera g, del Testo Unico Immigrazione, soppressa dal D.Lgs. 253/2016. Oggi i trasferimenti temporanei all’interno di un gruppo seguono il Mod. ICT, il Modello D o, per i dipendenti delle società estere partecipate da imprese italiane, la lettera i-bis.

Il lavoratore distaccato deve essere pagato secondo i contratti italiani?

Sì. Deve ricevere almeno il trattamento retributivo minimo previsto dal contratto collettivo di categoria, e i contributi vanno versati salvo quanto previsto da eventuali accordi di sicurezza sociale tra l’Italia e il Paese di provenienza.

Servono traduzioni e legalizzazioni dei documenti esteri?

Sì, di regola la lettera di distacco e i documenti societari esteri, come la visura, vanno tradotti in italiano e legalizzati dall’autorità consolare italiana o apostillati, salvo convenzioni che ne esonerano. Controlla sempre le istruzioni dello Sportello Unico competente prima di inviare la domanda.

Fonti ufficiali

Le fonti sono state consultate il 15 ottobre 2026. Modelli e istruzioni possono variare tra le Prefetture: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente, cioè lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Come può aiutarti SH Immigration Specialists?

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