In breve. In Italia esistono diversi tipi di ricongiungimento familiare e per ognuno c’è un modello diverso sul Portale ALI del Ministero dell’Interno. Il modello SM serve allo straniero che vive in Italia per far venire i familiari che sono all’estero; il modello T serve ai familiari al seguito, cioè quelli che entrano insieme a chi arriva con un visto di almeno un anno; il modello GN serve a far entrare il genitore naturale di un figlio minore che vive già in Italia. A questi si aggiungono i moduli S1, S2 e S3 per alloggio e lavoro. Regole diverse valgono per rifugiati, titolari di Carta Blu UE, permesso ICT e familiari di cittadini italiani o UE.
Guida aggiornata a ottobre 2026. Per i requisiti generali, il reddito 2026 e la checklist completa dei documenti leggi anche la guida al ricongiungimento familiare.
Quali tipi di ricongiungimento familiare esistono?
| Tipo | Chi lo chiede | Familiari | Modello |
|---|---|---|---|
| Ricongiungimento familiare ordinario (art. 29 TUI) | Straniero regolarmente soggiornante con carta di soggiorno o permesso di almeno un anno | Coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico invalidi al 100%, genitori a carico | SM |
| Familiari al seguito (art. 29, comma 4) | Straniero che entra in Italia con un visto di tipo D di almeno un anno (lavoro, lavoro autonomo, studio, motivi religiosi) | Gli stessi familiari, che entrano insieme al titolare del visto | T |
| Ricongiungimento del genitore naturale (art. 29, comma 5) | Genitore naturale regolarmente soggiornante | L’altro genitore naturale di un figlio minore che vive già regolarmente in Italia | GN |
| Ricongiungimento dei rifugiati (art. 29-bis) | Titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria | Gli stessi familiari dell’art. 29, più i genitori del minore non accompagnato rifugiato | SM, con regole agevolate |
| Familiari di Carta Blu UE e ICT | Titolari di Carta Blu UE o di permesso per trasferimento intra-societario | Familiari dell’art. 29 | Domanda anche contestuale a quella del lavoratore |
| Familiari di cittadini italiani o UE | Cittadino italiano o dell’Unione | Coniuge, figli, genitori e altri familiari a carico | Nessun nulla osta: visto per familiare e carta di soggiorno |
| Coesione familiare (art. 30) | Familiare che si trova già regolarmente in Italia | Familiari già presenti con un altro titolo di soggiorno | Domanda in Questura, non in Prefettura |
Modello SM: il ricongiungimento familiare ordinario
Il modello SM è la domanda di nulla osta al ricongiungimento per i familiari che vivono all’estero. La presenta lo straniero che ha una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno di almeno un anno, per esempio per lavoro subordinato o autonomo, studio, famiglia, motivi religiosi, asilo o protezione sussidiaria. Il permesso deve essere valido oppure deve essere stata chiesta in tempo la richiesta di rinnovo.
Familiari che si possono ricongiungere:
- coniuge non legalmente separato e di almeno 18 anni, o partner di un’unione civile;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, adottati, affidati o sotto tutela, con il consenso dell’altro genitore se esiste;
- figli maggiorenni a carico che per invalidità totale non possono provvedere a sé stessi;
- genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure genitori con più di 65 anni se gli altri figli non possono mantenerli per gravi e documentati motivi di salute.
Requisiti principali: un reddito annuo almeno pari all’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare (il doppio dell’assegno sociale per due o più figli sotto i 14 anni) e un alloggio idoneo certificato dal Comune. Dal dicembre 2024, per coniuge, figli maggiorenni e genitori serve anche aver vissuto legalmente in Italia per almeno due anni. Gli importi aggiornati al 2026 sono nella guida al ricongiungimento familiare.
Modello T: i familiari al seguito
Il modello T si usa quando lo straniero non è ancora in Italia ma sta per entrare con un visto di tipo D di almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o motivi religiosi, e vuole far entrare i familiari insieme a lui invece di chiedere il ricongiungimento dopo.
- Chi lo presenta: il titolare del visto, online allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura del luogo in cui vivrà.
- Familiari: gli stessi del ricongiungimento ordinario (coniuge, figli minori, figli maggiorenni invalidi a carico, genitori a carico).
- Requisiti: alloggio idoneo e reddito come per il ricongiungimento. Le istruzioni ministeriali precisano che per i visti per lavoro autonomo, studio e motivi religiosi non va dimostrato il reddito con i documenti di lavoro.
- Documenti tipici: passaporto con il visto, documenti dell’alloggio (contratto registrato di almeno sei mesi, idoneità alloggiativa, modello S2 del proprietario) e, per i genitori over 65, l’impegno a stipulare un’assicurazione sanitaria.
Per tutti i dettagli su nulla osta, visto e permesso leggi la guida ai familiari al seguito.
Il modello T è utile soprattutto per chi entra con un contratto di lavoro dall’estero, per esempio con il Decreto Flussi o con la Carta Blu UE, e per gli studenti universitari.
Modello GN: il ricongiungimento del genitore naturale
Il modello GN permette l’ingresso del genitore naturale di un figlio minore che vive già regolarmente in Italia con l’altro genitore. Lo presenta il genitore che ha la carta o il permesso di soggiorno. Servono alloggio e reddito, ma la legge considera anche il reddito e l’alloggio dell’altro genitore.
Moduli S1, S2, S3 e S4: cosa sono
| Modulo | A cosa serve | Chi lo firma |
|---|---|---|
| S1 | Dichiarazione di ospitalità del proprietario: sostituisce il certificato di idoneità alloggiativa quando si ricongiunge un solo figlio minore di 14 anni (in questo caso non serve l’S2) | Proprietario dell’alloggio |
| S2 | Assenso del proprietario a ospitare il familiare ricongiunto | Proprietario dell’alloggio |
| S3 | Autocertificazione del datore di lavoro sul rapporto di lavoro in corso e sulla retribuzione mensile | Datore di lavoro |
| S4 | Delega per far presentare la domanda a un’altra persona | Richiedente |
I moduli si scaricano dalla pagina dello Sportello Unico della Prefettura competente e si caricano insieme alla domanda sul Portale ALI. Ogni file può pesare al massimo 3 MB, in formato PDF, JPEG o TIFF.
Ricongiungimento per rifugiati e protezione sussidiaria
I titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria seguono l’art. 29-bis, con regole più favorevoli: non devono dimostrare il reddito e l’alloggio e il requisito dei due anni di soggiorno non si applica. Possono ricongiungere anche i genitori, se il rifugiato è un minore non accompagnato. Se mancano i documenti ufficiali sul legame familiare, si può provarlo anche in altro modo, ad esempio con l’aiuto delle rappresentanze diplomatiche. Leggi anche la guida alla protezione internazionale in Italia.
Familiari di Carta Blu UE e di trasferimento intra-societario
- Carta Blu UE: il ricongiungimento è possibile indipendentemente dalla durata del permesso, alle condizioni dell’art. 29. Se le domande sono presentate insieme, il permesso del familiare viene rilasciato contestualmente alla Carta Blu.
- Permesso ICT: il ricongiungimento è possibile a prescindere dalla durata del permesso e la domanda per i familiari si può presentare insieme a quella del lavoratore. Il familiare riceve un permesso della stessa durata.
Per le aziende che trasferiscono personale in Italia leggi la pagina assunzione di lavoratori stranieri per aziende.
Familiari di cittadini italiani e UE
Il familiare straniero di un cittadino italiano o dell’Unione non usa i modelli SM, T o GN: non serve il nulla osta della Prefettura. Chiede direttamente al Consolato il visto per familiare e, una volta in Italia, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. Possono entrare anche familiari che con il ricongiungimento ordinario non sarebbero ammessi, come i figli maggiorenni a carico. Approfondisci nelle guide sul ricongiungimento con cittadino italiano e sulla carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Coesione familiare: quando il familiare è già in Italia
Se il familiare si trova già regolarmente in Italia con un altro titolo di soggiorno, non si chiede il ricongiungimento ma la coesione familiare: la domanda di permesso per motivi familiari si presenta in Questura, con gli stessi requisiti di reddito e alloggio del ricongiungimento.
Come funziona la procedura con il modello SM, T o GN?
- Domanda online sul Portale ALI con il modello giusto e i documenti caricati (alloggio, reddito, stato di famiglia).
- Convocazione allo Sportello Unico della Prefettura, dove si mostrano gli originali; se corrispondono, il nulla osta viene rilasciato nella stessa occasione.
- Visto: il familiare lo chiede al Consolato italiano con il nulla osta e i documenti sul legame familiare legalizzati e tradotti.
- Ingresso e permesso: entro 8 giorni dall’arrivo si va allo Sportello Unico e poi si chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari.
La legge prevede che il nulla osta al ricongiungimento sia rilasciato entro 150 giorni dalla domanda. Se arriva un preavviso di rigetto bisogna rispondere entro 10 giorni: leggi la guida sul preavviso di rigetto art. 10-bis.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra modello SM e modello T?
Il modello SM si usa quando lo straniero vive già in Italia e vuole far venire i familiari dall’estero. Il modello T si usa quando lo straniero sta per entrare in Italia con un visto di almeno un anno e vuole che i familiari entrino insieme a lui, come familiari al seguito.
Si può fare il ricongiungimento con la ricevuta di rinnovo del permesso?
Sì. Per il modello SM il permesso deve essere valido oppure deve essere stata presentata in tempo la richiesta di rinnovo.
Quando si usa il modulo S1 al posto dell’S2?
Il modulo S1, cioè la dichiarazione di ospitalità del proprietario, si usa quando si ricongiunge un solo figlio minore di 14 anni: in questo caso sostituisce il certificato di idoneità alloggiativa e l’S2 non serve.
I rifugiati devono dimostrare reddito e alloggio?
No. I titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria seguono le regole agevolate dell’art. 29-bis e non devono dimostrare reddito e alloggio.
Il familiare di un cittadino italiano deve chiedere il nulla osta?
No. Il familiare straniero di un cittadino italiano o UE chiede direttamente il visto al Consolato e poi la carta di soggiorno, senza passare dal nulla osta della Prefettura.
Fonti ufficiali
- Art. 29 D.Lgs. 286/1998, ricongiungimento familiare – Normattiva
- Art. 29-bis D.Lgs. 286/1998, ricongiungimento dei rifugiati – Normattiva
- Istruzioni per la compilazione del modello SM – Prefettura
- Istruzioni per la compilazione del modello T – Prefettura
- Circolare Ministero dell’Interno prot. 2805 del 31 luglio 2017, modelli SM, T e GN – Prefettura
Le fonti sono state consultate il 17 ottobre 2026. Le istruzioni possono cambiare: verifica sempre la pagina dello Sportello Unico della Prefettura competente.
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