Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2026
Trasferirsi in Italia per lavoro, studio o motivi religiosi non significa necessariamente dover lasciare la propria famiglia all’estero. In determinate situazioni, il coniuge, i figli o altri familiari aventi diritto possono entrare insieme al titolare principale attraverso la procedura dei familiari al seguito.
Il risultato finale è un permesso di soggiorno per motivi familiari, ma il percorso passa normalmente da tre autorità diverse: Sportello Unico per l’Immigrazione, rappresentanza diplomatica italiana e Questura. Per questo è importante preparare la pratica nell’ordine corretto.
In breve: il familiare al seguito entra in Italia insieme alla persona che si trasferisce con un titolo idoneo. Prima dell’ingresso occorre verificare rapporto familiare, reddito e alloggio, ottenere il nulla osta quando previsto e richiedere il visto nazionale. Dopo l’arrivo devono essere avviati gli adempimenti per il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi.
Che cosa significa “familiare al seguito”
La procedura è prevista dall’articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 286/1998. Serve a tutelare l’unità familiare quando il cittadino non UE deve ancora trasferirsi in Italia e vuole essere accompagnato dai familiari che hanno diritto al ricongiungimento.
Non è quindi un visto turistico né una scorciatoia rispetto al ricongiungimento familiare. I requisiti familiari, economici e abitativi devono essere comunque verificati.
La differenza rispetto al ricongiungimento e alla coesione familiare
Le tre situazioni vengono spesso confuse:
- con i familiari al seguito, il titolare principale e i familiari organizzano il trasferimento nello stesso periodo;
- nel ricongiungimento familiare, il richiedente è già regolarmente soggiornante in Italia e chiede di essere raggiunto dai familiari che vivono all’estero;
- la coesione familiare riguarda, in linea generale, il familiare che si trova già regolarmente in Italia e chiede un titolo per motivi familiari.
La scelta non dipende soltanto dalla comodità. Cambiano il momento in cui si presenta la domanda, i documenti disponibili e la posizione del richiedente.
Chi può chiedere l’ingresso dei familiari al seguito
La procedura può essere utilizzata, in presenza delle condizioni previste dalla legge, da chi dispone di un visto d’ingresso per:
- lavoro subordinato collegato a un contratto di durata non inferiore a un anno;
- lavoro autonomo non occasionale;
- studio;
- motivi religiosi.
Per ricercatori, lavoratori altamente qualificati e altre categorie speciali possono esistere regole specifiche. È quindi opportuno controllare il tipo esatto di visto prima di preparare la domanda.
Quali familiari possono entrare al seguito
In linea generale, le categorie sono quelle previste per il ricongiungimento familiare:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato;
- figli minori non coniugati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, con il consenso dell’altro genitore quando necessario;
- figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per ragioni oggettive legate allo stato di salute;
- genitori a carico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla normativa.
I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli nei casi previsti dalla legge.
La parentela deve essere provata con documenti di stato civile validi per l’Italia. A seconda del Paese di emissione possono servire traduzione, legalizzazione o Apostille.
La procedura in cinque passaggi
1. Controllo del titolo di ingresso
Prima di raccogliere i documenti bisogna verificare che il visto del titolare principale consenta l’ingresso dei familiari al seguito. La verifica va fatta sulla categoria reale del visto, non soltanto sul motivo generico del trasferimento.
2. Verifica di rapporto familiare, reddito e alloggio
La pratica richiede normalmente la prova:
- del rapporto di parentela;
- della disponibilità di un alloggio idoneo;
- di risorse economiche sufficienti.
La soglia reddituale dipende dall’assegno sociale e dal numero dei familiari. Poiché cambia ogni anno, deve essere calcolata con i valori in vigore al momento della domanda.
3. Domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione
Per la procedura ordinaria viene richiesto il nulla osta allo Sportello Unico competente. Se il titolare principale è ancora all’estero, può essere necessario incaricare una persona in Italia mediante procura o delega.
La modulistica e le modalità operative non sono identiche in tutte le Prefetture. Non conviene quindi utilizzare un modulo trovato online senza verificare che sia quello indicato dall’ufficio competente.
4. Domanda di visto nazionale
Dopo il nulla osta, il familiare presenta la domanda di visto nazionale per motivi familiari all’Ambasciata o al Consolato italiano competente per il luogo di residenza.
La rappresentanza diplomatica verifica l’identità, il rapporto familiare e la documentazione richiesta per quel Paese. Può chiedere integrazioni o documenti ulteriori.
5. Ingresso in Italia e permesso di soggiorno
Il visto consente l’ingresso, ma non conclude la procedura. Entro otto giorni lavorativi dall’arrivo devono essere avviati gli adempimenti per il permesso di soggiorno per motivi familiari.
La ricevuta della domanda deve essere conservata insieme al passaporto e alla documentazione consegnata dalle autorità.
Il requisito dell’alloggio
L’alloggio è uno dei punti che provoca più richieste di integrazione. In base alla situazione possono essere richiesti:
- contratto di locazione registrato, atto di proprietà o contratto di comodato;
- certificato di idoneità alloggiativa, quando previsto;
- consenso del proprietario o del titolare dell’alloggio;
- documenti di identità delle persone coinvolte;
- informazioni sulle persone già residenti o ospitate nell’immobile.
Per un solo minore di quattordici anni la normativa prevede una semplificazione specifica in materia di alloggio. La documentazione sostitutiva deve però essere quella richiesta dallo Sportello Unico competente.
Una prenotazione alberghiera o una sistemazione temporanea non deve essere considerata automaticamente sufficiente: prima di presentare la domanda occorre verificare le istruzioni della Prefettura.
Il requisito del reddito
Il richiedente deve dimostrare un reddito annuo proveniente da fonti lecite e non inferiore alla soglia prevista per il proprio nucleo familiare.
Il calcolo parte dall’importo annuale dell’assegno sociale e aumenta in base al numero dei familiari. Per alcune composizioni familiari sono previste regole particolari. Possono inoltre rilevare, alle condizioni di legge, i redditi dei familiari conviventi.
È preferibile effettuare il calcolo prima di avviare la domanda. Utilizzare importi riferiti ad anni precedenti può portare a una richiesta di integrazione o a una valutazione negativa.
Documenti da preparare per il nulla osta
L’elenco preciso dipende dal visto, dal rapporto familiare e dalla Prefettura. Normalmente è utile predisporre:
- passaporto del titolare principale;
- copia del visto o del provvedimento che autorizza l’ingresso;
- passaporto del familiare;
- certificato di matrimonio o di nascita;
- consenso dell’altro genitore, quando necessario;
- documentazione sul reddito;
- documentazione relativa all’alloggio;
- idoneità alloggiativa o documentazione sostitutiva nei casi ammessi;
- eventuale procura o delega;
- traduzioni, legalizzazioni o Apostille richieste per gli atti formati all’estero.
Nomi, date e luoghi devono essere coerenti in tutti i documenti. Anche una differenza di traslitterazione tra passaporto e certificato di nascita può richiedere chiarimenti.
Documenti per il visto
Dopo il nulla osta, la rappresentanza diplomatica pubblica la propria lista aggiornata. In genere vengono richiesti:
- formulario per il visto nazionale;
- passaporto valido;
- fotografie conformi;
- nulla osta;
- documenti di stato civile che provano il rapporto familiare;
- copia del passaporto e del visto del titolare principale;
- eventuali documenti aggiuntivi richiesti dal Consolato.
Non esiste una lista identica per ogni Paese. Prima dell’appuntamento è necessario consultare il portale ufficiale “Il visto per l’Italia” e il sito dell’Ambasciata o del Consolato competente.
Se il familiare è minorenne
Per un minore devono risultare con chiarezza maternità, paternità e responsabilità genitoriale. Se viaggia senza uno dei genitori, può essere richiesta un’autorizzazione specifica al viaggio, oltre al consenso e agli eventuali provvedimenti sull’affidamento.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari
Una volta in Italia, il familiare segue gli adempimenti indicati dallo Sportello Unico e dalla Questura. In genere occorre conservare:
- passaporto e visto nazionale;
- documentazione relativa al nulla osta;
- atti che dimostrano il rapporto familiare;
- documenti del titolare principale;
- documentazione consegnata dallo Sportello Unico;
- ricevute e bollettini previsti;
- fotografie formato tessera.
Il permesso per motivi familiari ha normalmente una durata collegata a quella del titolo del familiare principale e consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nei limiti previsti dalla legge.
Errori frequenti
Gli errori più comuni non riguardano soltanto la mancanza di un documento. Spesso la pratica si blocca perché:
- il visto del titolare principale non è stato verificato correttamente;
- il reddito è calcolato con valori dell’anno precedente;
- l’alloggio non corrisponde a quello indicato nella domanda;
- i certificati esteri non sono tradotti o legalizzati nella forma richiesta;
- i dati anagrafici non coincidono tra passaporti e certificati;
- viene utilizzata modulistica di una Prefettura diversa;
- la lista del Consolato viene controllata troppo tardi.
Preparare una cronologia della pratica — nulla osta, appuntamento consolare, ingresso e domanda del permesso — aiuta a non perdere scadenze e documenti.
Domande frequenti
Familiari al seguito e ricongiungimento familiare sono la stessa cosa?
No. I requisiti sono collegati, ma cambia il momento del trasferimento. Nel familiare al seguito, il nucleo organizza l’ingresso nello stesso periodo; nel ricongiungimento, il richiedente vive già in Italia.
Serve sempre il nulla osta?
Nella procedura ordinaria per familiari al seguito di un cittadino non UE è normalmente necessario. Alcune categorie speciali seguono regole diverse e devono essere verificate separatamente.
Il familiare può lavorare in Italia?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, in generale, di svolgere lavoro subordinato o autonomo.
Entro quando va chiesto il permesso di soggiorno?
Gli adempimenti devono essere avviati entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
Una prenotazione d’hotel basta per dimostrare l’alloggio?
Non va dato per scontato. La documentazione accettata dipende dalla situazione concreta e dalle istruzioni dello Sportello Unico competente.
Posso presentare la pratica mentre sono ancora all’estero?
La procedura può richiedere l’intervento di un procuratore speciale o di una persona delegata in Italia. Forma della procura, documenti e modalità di deposito devono essere verificati con la Prefettura competente.
Fonti istituzionali
- Articolo 29 del D.Lgs. 286/1998 su Normattiva
- Portale Servizi del Ministero dell’Interno
- Portale ufficiale “Il visto per l’Italia”
- Informazioni delle Prefetture sul ricongiungimento e sui familiari al seguito
Le regole e la modulistica possono cambiare. Prima del deposito è necessario controllare le istruzioni pubblicate dalla Prefettura e dalla rappresentanza diplomatica competenti.
Assistenza per la pratica di familiari al seguito
Una pratica completa deve essere coerente dall’inizio alla fine: il rapporto familiare dichiarato allo Sportello Unico deve corrispondere agli atti presentati al Consolato e ai documenti utilizzati per il permesso di soggiorno.
SH Immigration Specialists può assistere nella verifica preliminare dei requisiti, nella preparazione dei documenti e nella gestione delle diverse fasi della procedura, senza promettere l’esito o tempi diversi da quelli delle autorità competenti.
Contattaci per richiedere una valutazione del caso.


















