In breve. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha due strade diverse: chi arriva dall’estero per una cura programmata chiede prima un visto per cure mediche e poi il permesso (art. 36 del Testo unico immigrazione), chi è già in Italia con una malattia di particolare gravità chiede un permesso con regole proprie (art. 19, comma 2, lettera d-bis). Il visto si chiede all’ambasciata o al consolato; chi entra con il visto deve chiedere il permesso alla questura entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. L’esito dipende dalle autorità competenti.
In questa guida trovi la differenza tra le due strade, i documenti, la durata, il rinnovo, il lavoro e i costi. Il visto è l’autorizzazione a entrare, che dà il consolato; il permesso di soggiorno è il documento per restare, che rilascia la questura (la sede provinciale della Polizia di Stato). Per confrontare questo permesso con gli altri vai ai tipi di permesso di soggiorno; per i visti, ai tipi di visto per l’Italia.
Aggiornato il 26 ottobre 2026. La guida descrive le regole in generale e non valuta il tuo caso: documenti e prassi possono cambiare da consolato a consolato e da questura a questura.
Che cos’è il permesso di soggiorno per cure mediche e quando si usa?
La legge usa l’espressione «cure mediche» per situazioni diverse. Conviene non mescolarle, perché cambiano durata e diritti:
- Cura programmata (art. 36). Vivi all’estero e vuoi curarti in Italia: prima ottieni il visto, poi il permesso. Il percorso vale anche per l’eventuale accompagnatore.
- Malattia di particolare gravità (art. 19, comma 2, lettera d-bis). Sei già in Italia e la tua malattia non è adeguatamente curabile nel Paese di origine. Il permesso lo rilascia il questore.
- Gravidanza o genitore di un minore. Casi a parte, spiegati più avanti in breve.
| Punto | Cura programmata (art. 36) | Malattia grave già in Italia (art. 19, c. 2, lett. d-bis) |
|---|---|---|
| Chi decide | Il consolato sul visto, la questura sul permesso | Il questore |
| Durata del permesso | Pari alla durata presunta della cura | Il tempo indicato dalla certificazione sanitaria, comunque non oltre un anno |
| Rinnovo | Finché durano le necessità terapeutiche documentate | Finché restano certificate le condizioni di particolare gravità |
| Lavoro | Il permesso lo consente | La norma non lo dice: chiedi conferma |
| Conversione in lavoro | Non figura tra i permessi convertibili dell’art. 6, comma 1-bis | Dal 2023 la legge non la prevede più |
Come si ottiene il visto per cure mediche?
Il visto per cure mediche è previsto dal decreto interministeriale dell’11 maggio 2011 (Allegato A, punto 3), che rinvia all’art. 36 del Testo unico e all’art. 44 del regolamento di attuazione (DPR 394/1999). Si chiede all’ambasciata o al consolato italiano competente per il Paese in cui vivi.
Quale visto serve: C o D?
Il decreto prevede il visto per cure mediche sia di breve durata (tipo C, Schengen) sia di lunga durata (tipo D, nazionale), sempre per un periodo determinato. Il tipo C vale fino a 90 giorni, il tipo D oltre (da 91 a 365 giorni, secondo Vistoperitalia): di norma conta la durata della cura.
Quali documenti si presentano?
Le liste cambiano da una sede consolare all’altra e alcune sedi le definiscono orientative, riservandosi di chiedere altri documenti. I punti ricorrenti nelle schede consolari e nella circolare n. 5/2000 del Ministero della Sanità sono:
- la dichiarazione della struttura sanitaria italiana scelta, pubblica o privata accreditata, con tipo di cura, data di inizio e durata prevista;
- la prova di un deposito versato alla struttura di almeno il 30% del costo previsto delle cure;
- la prova di avere in Italia risorse sufficienti per le altre spese sanitarie, per vitto e alloggio fuori dalla struttura e per il rimpatrio di paziente e accompagnatore (anche tramite un garante);
- la certificazione sanitaria della malattia, tradotta in italiano;
- i documenti ordinari del visto e, per il tipo C, un’assicurazione sanitaria di viaggio (almeno 30.000 euro nelle schede consultate).
Per i programmi umanitari (art. 36, comma 2) servono invece l’autorizzazione del ministero della Salute o l’attestazione della Regione. Alcune sedi chiedono anche di dimostrare che la cura non è disponibile nel tuo Paese: controlla la pagina della sede competente.
Quanto costa il visto e che cosa succede se viene rifiutato?
Al 26 ottobre 2026 la tabella dei diritti consolari indica 90 euro per il visto Schengen (tipo C) e 116 euro per il visto nazionale di lungo soggiorno (tipo D), come si legge per esempio nella scheda dell’ambasciata ad Ankara; in valuta locale la cifra cambia con il tasso consolare trimestrale. Di regola l’importo non viene restituito se il visto è rifiutato.
Per un visto per cure mediche il rifiuto deve essere motivato, anche per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza (art. 4, comma 2, del Testo unico). Il Testo unico non ammette in Italia chi non dimostra scopo e condizioni del soggiorno e mezzi di sussistenza sufficienti, né chi è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza (art. 4, comma 3); per il visto Schengen il Codice dei visti (art. 32) elenca anche l’assicurazione di viaggio inadeguata e i dubbi ragionevoli sull’intenzione di lasciare il territorio. Come reagire: guida sul visto rifiutato.
Che permesso si ottiene in Italia con il visto per cure mediche?
Dopo l’ingresso devi chiedere il permesso di soggiorno per cure mediche entro 8 giorni lavorativi, non di calendario (art. 5, comma 2, del Testo unico). La domanda si presenta direttamente all’ufficio immigrazione della questura, non con il kit postale: lo indicano il Portale Immigrazione e la scheda di Vistoperitalia. I documenti possono variare da questura a questura: chiedi l’elenco aggiornato alla tua.
Il permesso dura quanto la cura prevista e si rinnova finché restano le necessità terapeutiche documentate; consente di lavorare (art. 36, comma 3, nel testo del D.L. 130/2020). Il comma 3 non fissa un massimo; una scheda di Integrazione Migranti parla di una durata «in genere non superiore a un anno». Chi soggiorna per cure mediche rientra tra gli esclusi dal permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, comma 3) e questo permesso non figura tra quelli che l’art. 6, comma 1-bis, elenca come convertibili in lavoro: se vuoi restare dopo la cura, fai verificare il caso.
Anche l’accompagnatore con visto chiede il proprio permesso. Non è un «familiare al seguito» di chi si trasferisce per lavoro o studio (vedi la guida): per lui vale l’art. 36. Le fonti consultate non indicano un numero massimo di accompagnatori.
Per il rinnovo vale in generale il termine di almeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, comma 4, dopo il D.Lgs. 83/2026): se il permesso dura pochi mesi, chiedi alla questura quando presentare la domanda. Le regole generali sono nella guida sul rinnovo del permesso; se è già scaduto, la domanda tardiva è valutata caso per caso (guida sul permesso scaduto). Prima di un rifiuto la questura può inviare un preavviso di rigetto: vedi la guida sul preavviso di rigetto.
Salvo i programmi umanitari, le cure sono a carico del paziente o di chi lo sostiene. Sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale la circolare n. 5/2000 non consente quella volontaria a chi ha il permesso dell’art. 36, ma è un testo del 2000 e può non riflettere le regole di oggi: chiedi all’ASL.
Che cosa prevede il permesso per chi è già in Italia con una malattia grave?
L’art. 19, comma 2, lettera d-bis, tutela dall’espulsione chi ha condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine. La condizione deve risultare da documentazione di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e deve comportare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di ritorno nel Paese di origine o di provenienza.
In questi casi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non oltre un anno. Si rinnova finché le condizioni certificate restano e vale solo in Italia. La domanda si presenta alla questura; documenti e appuntamento possono cambiare da una questura all’altra.
Alcuni punti vanno verificati sul tuo caso:
- Lavoro. L’art. 19 non dice espressamente se si può lavorare. Una scheda regionale lo esclude perché la malattia è invalidante, altre pagine non ne parlano: prima di accettare un lavoro chiedi conferma alla questura o alle avvocate dello studio.
- Conversione. Dal 2020 al 2023 la legge parlava di permesso «convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»; il D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023, ha tolto queste parole (vedi i permessi convertibili in lavoro). Se il tuo permesso è anteriore, fai controllare il caso.
E la gravidanza o il genitore di un minore?
Le donne in gravidanza e nei sei mesi dopo la nascita non possono di regola essere espulse (art. 19, comma 2, lettera d) e possono ottenere un permesso per cure mediche per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria (art. 28 del DPR 394/1999). La sentenza della Corte costituzionale n. 376/2000 estende la tutela al marito convivente. Il regolamento prevede anche un permesso per cure mediche a favore del genitore di un minore nelle condizioni dell’art. 31, comma 3: leggi la guida sul permesso art. 31 per i minori.
Quali costi e quali termini valgono per il permesso?
La tabella costi del Portale Immigrazione (pagina del 22 luglio 2024) prevede 16 euro di marca da bollo e 30,46 euro per il permesso elettronico, più un contributo di 40 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e fino a un anno (50 euro oltre un anno e fino a due). La tabella è generale e non parla di cure mediche, ma l’art. 5, comma 2-ter, del Testo unico non richiede il versamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso per cure mediche: chiedi alla questura quali importi si applicano.
Il D.Lgs. 83/2026, che si applica dal 22 maggio 2026, ha portato a 90 giorni sia il termine per chiedere il rinnovo sia il termine entro cui l’ufficio rilascia, rinnova o converte il permesso quando ci sono i requisiti (art. 5, commi 4 e 9). Alcune pagine informative indicano ancora 60 giorni, ma prevale la legge. Il termine di 30 giorni per il permesso unico di lavoro (art. 5, comma 8.1-bis) riguarda un altro procedimento: il comma 8.2 esclude questi permessi dal comma 8.1.
Che cosa non copre questa guida?
Restano fuori tre casi. Senza permesso, le cure urgenti o essenziali sono previste dall’art. 35, comma 3, del Testo unico; la circolare n. 5/2000 le collega al codice STP (straniero temporaneamente presente). I cittadini UE assicurati nel proprio Paese possono avere bisogno del modulo S2, che il loro ente assicurativo rilascia dopo un’autorizzazione preventiva (Your Europe, in inglese). Per una semplice visita medica alcuni consolati indicano un visto per turismo (guida sul visto turistico). Su assicurazione e iscrizione al SSN trovi le guide sull’assicurazione sanitaria e sulla tessera sanitaria.
Domande frequenti
Posso lavorare con il permesso di soggiorno per cure mediche?
Con il permesso dell’art. 36 la legge lo consente (comma 3). Per quello dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis, il testo non lo dice: prima di lavorare chiedi conferma alla questura o alle avvocate dello studio.
Posso portare un accompagnatore?
Sì, l’art. 36 prevede visto e permesso anche per l’eventuale accompagnatore, che deve dimostrare mezzi economici adeguati e, per i visti Schengen, un’assicurazione sanitaria. Le fonti consultate non indicano un numero massimo: chiedilo al consolato competente prima di presentare la domanda.
Quanto dura il permesso di soggiorno per cure mediche?
Dipende dal tipo. Quello dell’art. 36 dura quanto la cura prevista e si rinnova finché restano le necessità terapeutiche documentate. Quello dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis, dura per il tempo indicato dalla certificazione sanitaria, comunque non oltre un anno, ed è rinnovabile finché le condizioni certificate restano.
Entro quando chiedo il permesso dopo l’arrivo con il visto?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia (art. 5, comma 2, del Testo unico), non di calendario. La domanda va presentata direttamente all’ufficio immigrazione della questura, non con il kit postale. Se hai già superato il termine, chiedi subito una valutazione del tuo caso.
Fonti ufficiali
- Decreto interministeriale 11 maggio 2011 sui visti – Ministero degli Affari Esteri e altri ministeri
- Scheda Vistoperitalia sul visto per cure mediche – Ministero degli Affari Esteri
- Circolare 24 marzo 2000, n. 5 – Ministero della Sanità
- Testo unico immigrazione, vigente al 12 dicembre 2025 – Ministero degli Affari Esteri
- Decreto-legge 130/2020 – Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020
- Legge 50/2023, conversione del D.L. 20/2023 – Gazzetta Ufficiale n. 104/2023
- Decreto legislativo 83/2026 – Gazzetta Ufficiale n. 115/2026
- Permesso di soggiorno per cure mediche: chi può richiederlo – Integrazione Migranti, Ministero del Lavoro
Le fonti sono state consultate il 26 ottobre 2026. Norme e importi possono cambiare e le pagine informative più vecchie possono non essere aggiornate: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
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