In breve. Il visto di ingresso è l’autorizzazione che l’ambasciata o il consolato italiano rilascia al cittadino straniero per entrare in Italia. Esistono due tipi principali: il visto Schengen di tipo C, per soggiorni fino a 90 giorni, e il visto nazionale di tipo D, per soggiorni più lunghi per lavoro, studio o famiglia. Il visto C costa 90 euro, il visto D 116 euro, 50 per studio (importo da confermare con la sede).
Guida aggiornata il 19 ottobre 2026 secondo il Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009), il Regolamento UE 2018/1806, il decreto interministeriale n. 850 del 2011 sulle tipologie di visto, il Testo unico immigrazione e il D.L. 146/2025.
Che cos’è il visto di ingresso?
Il visto è un’autorizzazione apposta sul passaporto. Lo rilascia la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il Paese di residenza dello straniero e consente di presentarsi alla frontiera per entrare in Italia.
Il visto non garantisce l’ingresso: alla frontiera la polizia verifica di nuovo documenti, motivo del viaggio e mezzi di sostentamento.
Chi ha bisogno del visto per l’Italia?
Il visto serve ai cittadini dei Paesi extra UE indicati nel Regolamento UE 2018/1806. I cittadini dei Paesi esenti possono entrare senza visto per soggiorni brevi, fino a 90 giorni ogni 180, per turismo, affari o visite.
Per soggiorni oltre i 90 giorni, per lavoro, studio o famiglia, il visto nazionale serve di regola ai cittadini extra UE, anche a quelli dei Paesi esenti per i soggiorni brevi.
Quali sono i tipi di visto di ingresso?
- Visto A, transito aeroportuale: consente di restare nella zona internazionale di un aeroporto durante lo scalo, senza entrare nel territorio.
- Visto C, Schengen uniforme: per soggiorni fino a 90 giorni ogni 180, valido in tutta l’area Schengen.
- Visto D, nazionale: per soggiorni oltre i 90 giorni in Italia. Consente anche di circolare negli altri Paesi Schengen fino a 90 giorni ogni 180.
- Visto a validità territoriale limitata: valido solo per l’Italia o per alcuni Paesi indicati, rilasciato in casi eccezionali.
Per quali motivi si può chiedere il visto?
Il decreto interministeriale n. 850 del 2011 elenca i motivi di ingresso. I più richiesti sono:
- Lavoro subordinato: richiede il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione, di norma con il Decreto Flussi o, per alcune categorie, fuori quota come per la Carta Blu UE.
- Motivi familiari: per il familiare che raggiunge uno straniero regolarmente soggiornante, dopo il nulla osta al ricongiungimento familiare.
- Studio: per università, corsi e formazione (vedi il permesso di soggiorno per studio).
- Lavoro autonomo, compreso il visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto.
- Ricerca: per ricercatori con convenzione di accoglienza, vedi il visto per ricerca scientifica.
- Residenza elettiva: per chi vuole vivere in Italia con redditi propri senza lavorare.
- Turismo, affari, cure mediche, gara sportiva, invito: di solito visti C di breve durata.
- Altri motivi: adozione, missione, motivi religiosi, reingresso, investitori, attività artistiche e sportive.
Quanto costa il visto?
- Visto Schengen C: 90 euro, 45 euro per i minori da 6 a meno di 12 anni.
- Visto nazionale D: 116 euro.
- Visto nazionale D per studio: di solito 50 euro, come indicano le ambasciate (ad esempio Tirana e L’Aia) e le versioni precedenti della tariffa consolare (art. 29); la tabella pubblicata dal Ministero degli Esteri nel 2026 riporta invece 90 euro, quindi conferma l’importo con la sede.
Alcune categorie sono esenti, ad esempio i familiari di cittadini dell’Unione europea. In molti Paesi il pagamento avviene in valuta locale. Se la domanda passa da un centro visti esterno incaricato dal consolato, si aggiunge il costo del servizio.
Quali documenti servono?
Documenti comuni a tutti i visti
- modulo di domanda compilato e firmato;
- passaporto valido, con validità residua di almeno tre mesi oltre la data di uscita prevista per i visti C;
- fotografia recente formato tessera;
- prova del motivo del viaggio;
- prova dei mezzi di sostentamento e della sistemazione in Italia.
Documenti aggiuntivi
- per i visti C, un’assicurazione sanitaria di viaggio con copertura minima di 30.000 euro;
- per lavoro subordinato, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico;
- per motivi familiari, il nulla osta al ricongiungimento e i certificati che provano la parentela;
- per studio, l’iscrizione o la preiscrizione al corso.
I certificati stranieri vanno di solito tradotti e legalizzati o apostillati: vedi la guida a legalizzazione e apostille. L’elenco preciso dipende dal tipo di visto e dal consolato: si controlla sul portale ufficiale Visto per l’Italia del Ministero degli Esteri.
Come si chiede il visto di ingresso, passo per passo?
- Verificare tipo di visto e documenti sul portale ufficiale Visto per l’Italia.
- Se il visto lo richiede, ottenere prima il nulla osta in Italia: lavoro, famiglia o ricerca.
- Prenotare l’appuntamento presso il consolato competente o il centro visti da esso incaricato.
- Presentare la domanda con i documenti, pagare il contributo e lasciare le impronte digitali, se richieste.
- Attendere la decisione e ritirare il passaporto con il visto.
Quanto tempo serve per ottenere il visto?
- Visto C: il consolato decide di norma entro 15 giorni dalla domanda, termine prorogabile fino a 45 giorni nei casi più complessi.
- Visto D: il termine generale è di 90 giorni (art. 5, comma 8, DPR 394/1999); il Ministero indica termini di 30 giorni per i visti per ricongiungimento familiare e per lavoro subordinato in quota e di 120 giorni per il lavoro autonomo.
Cosa fare dopo l’ingresso in Italia?
- Con visto nazionale D: chiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso.
- Con visto C o senza visto per soggiorni brevi: se l’ingresso avviene da un altro Paese Schengen, va fatta la dichiarazione di presenza entro otto giorni.
- Con visto per lavoro subordinato o stagionale: firmare il contratto di soggiorno entro 15 giorni dall’ingresso (termine portato da otto a quindici giorni dal D.L. 146/2025, nel testo convertito dalla L. 179/2025; per altri ingressi, come la Carta Blu UE, il termine può essere diverso), vedi la guida alla domanda Decreto Flussi.
Cosa cambia con EES ed ETIAS?
Il sistema europeo EES (Entry/Exit System) è partito gradualmente il 12 ottobre 2025 ed è pienamente operativo dal 10 aprile 2026: alle frontiere esterne di Schengen ingressi e uscite dei cittadini extra UE in soggiorno breve vengono registrati in modo digitale, con impronte e foto del volto, al posto dei timbri sul passaporto.
ETIAS è l’autorizzazione di viaggio online che è previsto diventi obbligatoria per i cittadini dei Paesi esenti dal visto. Non è ancora operativa e l’Unione europea non ha fissato la data di avvio, che annuncerà con alcuni mesi di anticipo. Si richiederà solo sul sito ufficiale dell’Unione europea.
Cosa succede se il visto viene negato?
Il diniego di regola è motivato e viene comunicato dalla sede consolare; può non essere motivato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, tranne per le domande di visto presentate ai sensi degli artt. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39 del Testo unico, tra cui quelle per lavoro, famiglia e studio. Contro il diniego si può presentare ricorso. Il giudice competente cambia secondo il tipo di visto: per i visti per ricongiungimento familiare o per familiari al seguito decide il tribunale ordinario, senza limiti di tempo secondo il Ministero; per gli altri il giudice amministrativo (TAR Lazio), con un termine di 60 giorni dalla notifica indicato dal Ministero. Conviene rivolgersi subito a un avvocato. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra visto Schengen e visto nazionale?
Il visto Schengen di tipo C vale per soggiorni fino a 90 giorni ogni 180 in tutta l’area Schengen e costa 90 euro. Il visto nazionale di tipo D serve per soggiorni più lunghi in Italia, per lavoro, studio o famiglia, costa 116 euro e permette di chiedere poi il permesso di soggiorno.
Con il visto turistico si può lavorare in Italia?
No. Il visto per turismo è un visto C di breve durata che non consente di lavorare e di norma non può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. Per lavorare serve un visto nazionale per lavoro, di solito preceduto dal nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Dove si chiede il visto per l’Italia?
Il visto di ingresso si chiede presso l’ambasciata o il consolato italiano competente per il Paese in cui si risiede legalmente. In molti Paesi la domanda si presenta in un centro visti esterno incaricato dal consolato, che aggiunge il costo del proprio servizio al contributo per il visto.
Quanto dura il visto?
Il visto C dura al massimo il periodo del viaggio, entro 90 giorni ogni 180. Il visto D ha la durata indicata sul visto e va seguito dalla richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, mentre per lavoro va firmato il contratto di soggiorno.
Il visto garantisce l’ingresso in Italia?
No. Il visto consente di presentarsi alla frontiera, ma non garantisce l’ingresso: la polizia può verificare di nuovo documenti, motivo del viaggio e mezzi di sostentamento. Inoltre l’EES, partito gradualmente il 12 ottobre 2025 e pienamente operativo dal 10 aprile 2026, registra con impronte e foto ingressi e uscite dei cittadini extra UE in soggiorno breve.
Fonti ufficiali
- Visto per l’Italia – portale del Ministero degli Affari Esteri
- Regolamento UE 2018/1806 – elenco dei Paesi soggetti all’obbligo di visto (EUR-Lex)
- Regolamento CE n. 810/2009 – Codice dei visti (EUR-Lex)
- Travel Europe – sito ufficiale dell’Unione europea su EES ed ETIAS
- Termini di rilascio dei visti – Ministero degli Affari Esteri
- Diniego del visto – Ministero degli Affari Esteri
- Tariffa consolare – Ministero degli Affari Esteri
Le fonti sono state consultate il 19 ottobre 2026. Le regole e le prassi degli uffici possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
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