Ricongiungimento famigliare

Indice

Cosa è il ricongiungimento famigliare

La procedura che permette ai cittadini extracomunitari di raggiungere i propri familiari in Italia è chiamata ricongiungimento famigliare.

La domanda va presentata alla Prefettura, che rilascia il nulla osta ricongiungimento famigliare.

Attenzione a non confonderla con la coesione familiare e con il ricongiungimento familiare cittadino italiano, che ti spiegherò in seguito.

Requisiti ricongiungimento famigliare

Per fare domanda di ricongiungimento famigliare bisogna tenere conto dei seguenti requisiti: da parte del richiedente, del reddito e da parte del familiare straniero.

Permessi di soggiorno che permettono il ricongiungimento di un familiare in Italia

In generale, tutti i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono fare richiesta di ricongiungimento famigliare, quindi per i titolari di:

  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo (di durata non inferiore a un anno, pertanto non quelli stagionali);
  • permesso per motivi di studio,
  • permesso per motivi familiari;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • permesso per asilo politico e protezione sussidiaria;
  • per motivi religiosi;
  • permesso per attesa cittadinanza.

Anche la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita l’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento famigliare.

Familiari che possono ottenere il ricongiungimento famigliare

Attenzione, non tutti i familiari stranieri possono essere ricongiunti.

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante. Al coniuge è equiparato il partner (anche dello stesso sesso) unito civilmente, purché maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76; Circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n.3511);
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante, oppure
  • genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute, e non coniugato con altro coniuge regolarmente soggiornante;
  • è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
  • degli ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato.

Non è possibile il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella. Ricongiungere fratello e sorella è possibile solo con il ricongiungimento familiare cittadino italiano, come ti spiego tra poco.

Ricorda sempre che la legge non prevede ogni singola situazione e, per sua natura, è aperta all’interpretazione. A questo servono i giudici e i Tribunali che, con le loro decisioni, modificano e perfezionano la corretta interpretazione e applicazione delle leggi.

Per questo motivo, in fondo a questa guida, nella sezione Ultimi aggiornamenti ricongiungimento famigliare, puoi leggere le decisioni più recenti in merito al ricongiungimento.

Se non sei sicuro di avere i requisiti per fare domanda di ricongiungimento famigliare non esitare a contattarci.

Reddito per ricongiungimento familiare

Il reddito per ricongiungimento famigliare deve provenire da fonti lecite (lavoro subordinato o autonomo) ed essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere.

Per il 2024 l’INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha fissato l’importo dell’assegno sociale a 6.947,33€ annui (534,41 euro per 13 mesi).

Per ogni familiare da ricongiungere ti basterà aggiungere a questa cifra la sua metà, ovvero 3.473,67€, quindi:

  • 1 familiare da ricongiungere (anche se minore di 14 anni): 10.421,00€
  • 2 familiari da ricongiungere: 13.894,67€
  • 3 familiari da ricongiungere: 17.368,34€
  • 4 familiari da ricongiungere: 20.842,01€
  • 5 familiari da ricongiungere: 24.315,68€

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2024 rimane di 13.894,67€.

Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi.

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non devono dimostrare alcun reddito.

Ricongiungimento famigliare documenti

La documentazione per ricongiungimento famigliare, oltre a quella base, è quella necessaria per dimostrare il reddito, l’alloggio e il legame familiare.

Ricongiungimento familiare documenti base

  • Passaporto, carta di identità e codice fiscale del richiedente
  • Permesso di soggiorno del richiedente
  • Passaporto dei familiari da ricongiungere

Documentazione reddito per ricongiungimento famigliare

Lavoratori dipendenti:

  • ultima dichiarazione dei redditi (oppure Certificazione Unica);
  • fotocopia del contratto di lavoro (Unilav) o lettera di assunzione;
  • ultima busta paga;
  • modello S3 (è una semplice autocertificazione del datore di lavoro);
  • documento di identità del datore di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.

Lavoratori domestici:

  • Ultima dichiarazione dei redditi o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego o denuncia rapporto di lavoro INPS;
  • bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda;
  • modello S3 (è una semplice autocertificazione del datore di lavoro);
  • documento di identità del datore di lavoro.

Lavoratori autonomi:

Ditta individuale:

  • certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
  • fotocopia attribuzione P. IVA;
  • modello Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno);
  • bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine.

Società:

  • visura camerale della società di data recente;
  • fotocopia attribuzione Partita IVA della società;
  • mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno);
  • bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine.

Liberi professionisti:

  • iscrizione all’albo;
  • mod. Unico con ricevuta di presentazione.

Documenti alloggio ricongiungimento famigliare

Se in affitto:

  • contratto di affitto con ricevuta di registrazione o rinnovo;
  • comunicazione cessione di fabbricato;
  • certificato di idoneità alloggiativa;
  • Modello S2 (una semplice dichiarazione del titolare dell’appartamento attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti);
  • documento d’identità del titolare/i dell’alloggio.

Se in comodato:

  • dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare dell’appartamento o contratto di comodato d’uso con ricevuta di registrazione o rinnovo;
  • idoneità alloggiativa;
  • Modello S2 (una semplice dichiarazione del titolare dell’appartamento attestante il consenso ad ospitare anche i familiari ricongiunti);
  • documento d’identità del titolare/i dell’alloggio.

Attenzione: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa non serve e al posto del Modello S2 va compilato il Modello S1.

Se di proprietà:

  1. contratto di compravendita;
  2. idoneità alloggiativa.

Dimostrazione del legame familiare

  • certificato di matrimonio
  • atto di nascita

Inoltre, i titolari dello status di rifugiato e i ricercatori stranieri e dello status di protezione sussidiaria non devono dimostrare questo requisito.

Assicurazione sanitaria per il genitore over 65

Nel caso di richiesta di ricongiungimento familiare genitori ultrasessantacinquenni è richiesta un’assicurazione sanitaria.

Al momento della presentazione dell’istanza sarà sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa o, in alternativa, l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

La polizza deve essere sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso in Italia e prima della presentazione allo Sportello Unico, non deve avere una data di scadenza e deve coprire i rischi di malattia, infortunio e maternità.

Procedura ricongiungimento famigliare

Richiesta

Una volta che hai verificato di avere tutti i requisiti e hai raccolto i documenti puoi inoltrare la richiesta di nulla osta ricongiungimento familiare alla Prefettura, tramite il portale istituzionale.

Richiesta di visto al Consolato

Se la Prefettura accerta che tu abbia i requisiti rilascerà il nulla osta e potrai richiedere il visto per motivi familiari all’Ambasciata o Consolato italiano competenti per territorio. Il giorno dell’appuntamento dovrai portare con te anche i documenti per dimostrare il legame familiare, altrimenti il visto potrebbe essere rifiutato.

Ingresso in Italia

Una volta ricevuto il visto puoi effettuare l’ingresso e, entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare autorizzato al ricongiungimento, il familiare ospitante deve presentare la dichiarazione di cessione di fabbricato e la dichiarazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato o Comune).

Entro 8 giorni dall’ingresso devi anche comunicare allo Sportello Unico per l’immigrazione, presso la Prefettura competente, l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La Prefettura rilascia un kit da consegnare all’ufficio postale, il quale ti comunica il giorno in cui il tuo familiare dovrà presentarsi in Questura per il fotosegnalamento e per la consegna dei documenti in originale.

Richiesta permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma.

I figli minori di quattordici anni con l’entrata in vigore il 23.07.2016 della Legge 122 non sono più iscritti nel permesso di soggiorno del genitore ed è quindi previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori, anche prima del quattordicesimo anno di età.

Al compimento della maggiore età, al figlio che ancora risulti a carico dei genitori, qualora ne sussistano i requisiti, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata del permesso del genitore di cui è a carico.

Nulla osta ricongiungimento familiare

Coesione familiare

La coesione familiare si differenzia dal ricongiungimento familiare per il semplice fatto che viene richiesta per i familiari già presenti ad altro titolo sul territorio italiano.

I requisiti e la documentazione sono gli stessi del ricongiungimento famigliare ma, invece di fare domanda di nulla osta ricongiungimento familiare alla Prefettura, si richiede direttamente il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare alla Questura locale.

Ricongiungimento familiare cittadino italiano

Anche il cittadino italiano può chiedere il riavvicinamento familiare ma con alcune agevolazioni.

Anzitutto, ha la possibilità di ricongiungere i figli fino ai 21 anni. Inoltre, non è necessario richiedere il nulla osta ricongiungimento familiare alla Prefettura ma si può richiedere direttamente il visto di ingresso per motivi turistici/familiari al Consolato italiano.

Ricongiungimento fratello e sorella

Normalmente non è ammesso il ricongiungimento familiare tra fratelli e sorelle ma, se sei cittadino italiano, tuo fratello o sorella ha diritto al permesso di soggiorno, a patto che conviva con te.

L’art. 19 comma 2 lettera c) del d.lgs n. 286/98 stabilisce infatti che non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana.

Preavviso di rigetto ricongiungimento famigliare

Se hai ricevuto il diniego o il preavviso di rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare è fondamentale capire quali sono i motivi del rifiuto. Hai solo 10 giorni di tempo per inoltrare alla Prefettura le tue osservazioni e convincerli a cambiare la decisione.

Nulla osta ricongiungimento famigliare errato

Può capitare di sbagliare la domanda di ricongiungimento familiare e gli errori verranno riportati nel nulla osta. In alcuni casi, è possibile richiedere la modifica direttamente alla Prefettura ma, quando si tratta di dati sensibili come il nome o la data di nascita, è l’Ambasciata a dover notificare la Prefettura dell’errore.

Ultimi aggiornamenti ricongiungimento famigliare

Prima di addentrarci in questo approfondimento, è doveroso precisare che le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza comunitaria e italiane non sempre vengono seguite dall’amministrazione ma queste argomentazioni possono essere fatte valere in sede di giudizio contro un eventuale diniego.

Familiari ammessi al ricongiungimento familiare

  • sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18, TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal). La Corte di Giustizia UE ha precisato che il termine “a carico” deve ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato (e in generale il protetto internazionale) sembri essere il parente più idoneo a prendersi carico.
  • Corte di Cassazione, con sent. III Sez. Civile n. 20127/2021. Stabilisce che, per lo straniero che abbia lo status di rifugiato in Italia, la presenza di un altro figlio nel Paese di origine non impedisce il ricongiungimento familiare qualora questi non sia in grado di provvedere al sostentamento dei genitori al di sotto dei 65 anni.
  • Tribunale di Roma, con ordinanza n. RG 21787/2023 del 20/01/2024. Il Tribunale di Roma, ha innanzitutto rilevato che altre due figlie risiedevano all’estero (una figlia in Arabia Saudita ed un’altra nel Regno Unito) e quindi tale situazione non è di ostacolo al ricongiungimento, poiché la legge considera ostativa la presenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, escludendo quindi, implicitamente, quelli che vivono altrove, mentre in Pakistan era presente un altro figlio che, tuttavia data ancora la sua giovane età, il suo necessario impegno nel completamento degli studi e la sua non autosufficienza economica, non è in grado di prendersi cura dei bisogni specifici dei propri genitori, uniformandosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione n. 20127/2021.

Reddito per ricongiungimento familiare

  • Persino il reddito per ricongiungimento familiare non è sempre ben definito. Basti pensare che, la Sentenza Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – procedimento C-578/08, ha stabilito che la valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno sociale ma deve invece tener conto di altri fattori più concreti e dinamici, come la natura e solidità dei vincoli familiari, la durata dell’unione matrimoniale, la durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.

Rilascio del visto ricongiungimento familiare

  • Visto che il nulla osta per ricongiungimento famigliare richiede tempi lunghi, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 marzo 2024, ha stabilito che in certi casi è possibile richiedere il visto anche senza il nulla osta. La sentenza ha infatti condannato l’Ambasciata d’Italia ad Ankara a rilasciare il visto per ricongiungimento familiare alla figlia e alla moglie del ricorrente nonostante lo stesso non fosse in possesso del nulla osta della prefettura, ritenendo sussistenti tutti i requisiti necessari al rilascio di quest’ultimo e del visto.
    La motivazione risiede nel fatto che le due fasi di cui consta la procedura per il ricongiungimento familiare, la prima presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta, la seconda presso l’Ambasciata per la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto, sono autonome.
    Quindi, se da un lato l’Ambasciata anche in seguito al rilascio del nulla osta può negare il visto in seguito agli accertamenti effettuati, dall’altro il mancato ottenimento del nulla osta non preclude una decisione dell’Ambasciata sulla domanda di visto, come si desume chiaramente dall’art. 6, comma 5, d.p.r. 394/1999, il quale prevede che «le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso».

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