In questa guida ufficiale ti spiego come ottenere il visto di ingresso e il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, necessari per i cittadini stranieri che, in accordo con università o altri istituti di ricerca, pubblici o privati, desiderano lavorare e studiare come ricercatori in Italia.
Come disciplinato dall’articolo 27 ter del D.lgs. n. 286/98, modificato dal D.lgs. n. 71/2018, coloro i quali ottengono il visto per ricerca scientifica possono fare ingresso e soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi ottenendo, alternativamente, un permesso di soggiorno superiore a 3 mesi per lavoro autonomo o subordinato.
Normativa permesso di soggiorno per ricerca scientifica
Le leggi che regolano il rilascio del visto e del permesso di soggiorno per ricercatori stabiliscono, anzitutto, che il permesso di soggiorno per ricerca scientifica può essere rilasciato ai cittadini stranieri che sono in possesso di un titolo di studio che dà accesso ai corsi di dottorato di ricerca anche nel paese dove è stato conseguito.
Ci sono anche alcuni accorgimenti di carattere legale da tenere presenti:
- Non bisogna essere considerato una minaccia alla sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico;
- Non essere stati espulsi (salvo che abbia ottenuto speciale autorizzazione o sia trascorso il periodo di divieto di reingresso);
- Non essere mai stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, in particolare per reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d’autore); reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale;
Requisiti permesso di soggiorno per ricerca scientifica
La particolarità del visto per ricerca scientifica consiste nella convenzione di accoglienza. Il ricercatore e l’istituto di ricerca, infatti, devono stipulare una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l’attività di ricerca richiesta e l’istituto si impegna ad accogliere nel proprio Paese il ricercatore.
In particolare, la convenzione stabilisce
- Il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore;
- Le risorse mensili messe a sua disposizione, le quali devono essere sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale;
- Le spese per il viaggio di ritorno.
Nella convenzione devono anche essere scritte le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attività di ricerca e sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare l’attività di ricerca e le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri.
Domanda nulla osta per ricerca scientifica
Come anticipato, l’ente ospitante e il ricercatore devono stipulare il contratto, chiamato convenzione di accoglienza. Questo, oltre a manifestare la volontà delle due parti, deve essere approvato anche dalla Prefettura.
Infatti, come per molte tipologie di visto di ingresso, è prima di tutto necessario ottenere il nulla osta, ovvero l’autorizzazione, della Prefettura. L’istanza deve essere presentata dall’istituto di ricerca, o suo delegato, allo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente, attraverso il portale ALI.
Successivamente, il ricercatore potrà rivolgersi all’Ambasciata italiana nel suo Paese per richiedere il visto per ricercatore.
Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, dopo aver effettuato controlli sulla veridicità della documentazione, sulla validità della convenzione di accoglienza e dopo aver acquisito dalla Questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all’ingresso del ricercatore, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta (ha, infatti, un trattamento prioritario sulle altre richieste di visto).
Documenti nulla osta per ricerca scientifica
Il ricercatore deve comunicare all’Università sia l’indirizzo di domicilio/residenza estera, che l’indirizzo del suo alloggio in Italia. Inoltre, per ottenere il nulla osta, deve procurarsi i seguenti documenti:
- Il contratto firmato (3 copie della versione in italiano più 3 nella versione in inglese, se firmato in digitale una sola copia è sufficiente);
- La convenzione di accoglienza firmata (3 copie, se firmata in digitale una sola copia è sufficiente);
- Una copia del titolo di studio, in italiano o in inglese o con traduzione legalizzata dall’ambasciata o da un notaio privato;
- Una scansione del Curriculum Vitae firmato con l’indicazione del giorno/mese/anno nel quale si è conseguita la laurea;
- Una scansione leggibile del passaporto, fare attenzione alla data di scadenza, che deve avere almeno ulteriori 6 mesi di validità dal momento dell’inserimento della domanda di nullaosta;
- La ricevuta di prenotazione, per almeno 2 mese/i, di un alloggio.
Visto di ingresso per ricerca scientifica
Una volta ottenuto il nulla osta della Prefettura, il ricercatore straniero deve chiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o Consolato italiano nel suo paese entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
I documenti necessari sono pressoché gli stessi richiesti dalla Prefettura per il rilascio del nulla osta.
Procedura e tempistica permesso di soggiorno per ricerca scientifica
All’ottenimento del visto di ingresso è possibile recarsi in Italia per richiedere il permesso di soggiorno per ricercatori alla Questura.
Ricorda che, se fai ingresso attraverso un altro Stato UE, devi dichiarare la tua presenza sul territorio nazionale entro 8 giorni dall’ingresso. Altrimenti, la comunicazione si intende assolta con l’apposizione del timbro Schengen sul passaporto.
Il permesso di soggiorno per ricerca va richiesto attraverso gli appositi kit forniti dalle Poste e
viene rilasciato dal questore entro trenta giorni dall’espletamento delle formalità, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro lavoro autonomo, subordinato o borsa di addestramento alla ricerca.
Il permesso di soggiorno si rinnova in caso di proroga del programma di ricerca, per una durata pari alla stessa, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l’attività di ricerca. Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
Al termine del periodo di ricerca è possibile convertire il permesso di soggiorno per ricercatore sia altro tipo di permesso che nel permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Documenti permesso di soggiorno per ricerca
I documenti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno per ricerca scientifica vanno inseriti nel kit postale e, al giorno dell’appuntamento fissato dalle Poste, per il rilevamento delle impronte digitali, dovrai consegnare anche gli originali:
- Copia del contratto di soggiorno, rilasciata dalla Prefettura previo appuntamento;
- Prenotazione del residence/collegio universitario, con la dichiarazione che si sta alloggiando nella struttura firmata in originale dal responsabile, e una copia del documento di identità del firmatario); tale prenotazione dovrà avere una validità residua di almeno 30 giorni al momento dell’appuntamento;
- 1 fotocopia dell’intero passaporto, compreso il visto d’ingresso e la pagina riportante il timbro apposto al momento dell’ingresso in Italia;
- Il codice fiscale, se già in possesso;
- Contratto e convenzione di accoglienza in originale;
- Originale di tutta la documentazione inviata in allegato alla richiesta di nulla osta, fornita al collaboratore dall’Ateneo;
- 1 marca da bollo da 16,00 €.
Dal sito ufficiale della Polizia di Stato puoi monitorare lo stato di elaborazione del tuo permesso di soggiorno.
Ricongiungimento dei familiari
Il ricongiungimento dei familiari è consentito al ricercatore indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno e segue le regole di un classico ricongiungimento familiare con cittadino straniero, come spiegato nella nostra guida dedicata al ricongiungimento.
Preavviso di rigetto
Se la domanda di nulla osta, visto di ingresso o permesso di soggiorno è carente di documenti o informazioni importanti, la Pubblica Amministrazione dovrebbe emettere un preavviso di rigetto (leggi qui la nostra guida dettagliata), con cui ti vengono concessi 10 giorni per rispondere adeguatamente.
Visto per ricercatori rifiutato o revocato
I casi più frequenti di rifiuto o revoca del visto sono i seguenti:
- Non sono rispettate le condizioni della convenzione;
- I documenti forniti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
- L’istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- L’istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- L’istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.
In ogni caso, ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un esperto per risolvere al più presto e in modo efficace i problemi legati al tuo permesso di soggiorno, in modo da non perdere tempo e, soprattutto, il diritto a soggiornare sul territorio.
FAQ – Visto e permesso di soggiorno per ricerca scientifica
Il titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Stato UE può muoversi nell’Unione?
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.
A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco ufficiale, al SUI della Prefettura della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca.
Si può lavorare in caso di cessazione dell’attività di ricerca?
Al termine del percorso di ricerca, il ricercatore può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Non è invece possibile, al contrario dei permessi di soggiorno per studio rilasciati a studenti universitari, convertire il permesso di soggiorno per ricerca in altra tipologia, se l’attività di ricerca viene interrotta prima di quanto previsto dalla convenzione di ricerca stipulata.
È possibile iniziare a svolgere l’attività di ricerca prima del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca?
Si, il ricercatore può iniziare a svolgere l’attività di ricerca anche prima che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno (in alcune Questure sono, infatti, necessari mesi prima che il permesso venga rilasciato).
Avvocato immigrazione per università e ricercatori
È sempre consigliato rivolgersi a un esperto del settore per evitare errori burocratici durante la procedura e ridurre i tempi al minimo. Che tu sia un Ente privato o pubblico o un ricercatore, puoi contattarci tramite il nostro sito o scriverci una email.
Ricerca nel campo medico
Nel caso in cui il ricercatore debba svolgere in Italia un'attività di ricerca attiva nel campo delle professioni sanitarie, il rilascio del visto è subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute.
Solo nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dal Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011).



















