In breve. Il trasferimento intra-societario (ICT) permette a un gruppo con sede all’estero di distaccare in Italia, fuori dalle quote del Decreto Flussi, un dirigente, un lavoratore specializzato o un lavoratore in formazione. La domanda di nulla osta la presenta l’entità italiana del gruppo con il Mod. ICT. Il permesso dura quanto il trasferimento: al massimo 3 anni, oppure 1 anno per chi è in formazione.
Molti gruppi internazionali hanno bisogno di portare in Italia, per un periodo limitato, un manager o un tecnico che lavora già per loro all’estero. Per questi casi la legge prevede un canale dedicato: il trasferimento intra-societario, chiamato anche ICT (dall’inglese intra-corporate transfer).
La disciplina nasce dalla direttiva 2014/66/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, che ha introdotto gli articoli 27-quinquies e 27-sexies nel Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Le istruzioni operative sono nella circolare del Ministero dell’Interno n. 517 del 9 febbraio 2017.
In questa guida vediamo chi può essere trasferito, quali requisiti servono, quanto dura il permesso ICT e cosa succede ai familiari.
Che cos’è il trasferimento intra-societario ICT?
È il distacco temporaneo di un lavoratore da un’impresa stabilita fuori dall’Unione europea verso una sede, una filiale, una rappresentanza o un’altra società dello stesso gruppo in Italia. Il gruppo si individua secondo l’articolo 2359 del Codice civile, cioè in base ai rapporti di controllo e collegamento tra società.
Le caratteristiche principali sono tre:
- Fuori quota: il nulla osta non dipende dalle quote annuali del Decreto Flussi e si può chiedere in qualsiasi momento dell’anno.
- Temporaneo: il lavoratore viene in Italia per un periodo definito e alla fine rientra in un’entità del gruppo fuori dall’UE.
- Nominativo: la domanda riguarda una persona precisa, già dipendente del gruppo.
Chi può essere trasferito con il permesso ICT?
L’articolo 27-quinquies, comma 1, individua tre categorie di lavoratori:
- Dirigenti: chi ricopre una posizione direttiva e gestisce l’entità ospitante o un suo reparto.
- Lavoratori specializzati: chi possiede conoscenze specialistiche indispensabili per l’attività dell’entità ospitante, valutate anche in base a qualifica elevata ed esperienza professionale.
- Lavoratori in formazione: laureati trasferiti per lo sviluppo della carriera o per acquisire tecniche e metodi d’impresa, con retribuzione.
Il lavoratore deve risiedere fuori dall’Unione europea al momento della domanda, oppure essere già titolare di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. In questo secondo caso si applicano le regole sulla mobilità, che spieghiamo nella guida alla mobilità ICT tra Stati UE.
Chi è escluso dal trasferimento intra-societario?
Il comma 4 esclude espressamente alcune situazioni, che seguono altre procedure:
- ricercatori, che rientrano nell’articolo 27-ter;
- lavoratori distaccati ai sensi delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE;
- lavoratori autonomi e lavoratori somministrati da agenzie;
- studenti a tempo pieno e tirocinanti di breve durata;
- chi gode della libera circolazione in base ad accordi tra l’UE e il proprio Paese.
Quali sono i requisiti del trasferimento ICT?
La domanda deve dimostrare, pena il rigetto, una serie di condizioni indicate dal comma 5:
- Legame societario: l’impresa estera e l’entità ospitante in Italia appartengono allo stesso gruppo.
- Anzianità di almeno 3 mesi: il lavoratore è dipendente dell’impresa estera da almeno tre mesi ininterrotti prima del trasferimento.
- Contratto o lettera di incarico: indicano durata, sede in Italia, ruolo, retribuzione e condizioni di lavoro.
- Rientro: al termine del trasferimento il lavoratore torna in un’entità del gruppo in un Paese terzo.
- Qualifiche e titolo di studio: coerenti con la categoria; per le professioni regolamentate servono i requisiti del D.Lgs. 206/2007.
- Passaporto valido o documento equipollente.
- Piano formativo: solo per i lavoratori in formazione.
- Contributi: impegno a rispettare gli obblighi previdenziali italiani, salvo accordi di sicurezza sociale con il Paese di origine.
Le condizioni di lavoro e la retribuzione devono essere quelle previste per i lavoratori italiani in posizioni analoghe, come stabilisce l’articolo 4 del D.Lgs. 136/2016.
Quanto dura il permesso di soggiorno ICT?
Il permesso ICT dura quanto il trasferimento indicato nella domanda. La legge fissa però una durata massima, comprese le eventuali proroghe:
- 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati;
- 1 anno per i lavoratori in formazione.
Il permesso si può rinnovare se il trasferimento viene prorogato, sempre entro questi limiti. Raggiunta la durata massima, per una nuova domanda relativa allo stesso lavoratore devono passare almeno tre mesi.
Il permesso ICT non si converte in altri permessi e il nulla osta non si può riutilizzare per un nuovo rapporto di lavoro, come chiariscono le risposte pubblicate dalla Regione Toscana sul procedimento.
Come si ottiene il nulla osta ICT?
Il percorso si articola in quattro fasi:
- Domanda: l’entità ospitante presenta il Mod. ICT allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia in cui ha la sede legale.
- Nulla osta: lo Sportello decide entro 45 giorni, dopo aver acquisito i pareri dell’Ispettorato del lavoro e della Questura. Il nulla osta vale al massimo 6 mesi.
- Visto: il lavoratore chiede il visto per lavoro al consolato italiano, che riceve il nulla osta in via telematica.
- Permesso: entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico e avvia la richiesta del permesso ICT, che il Questore rilascia entro 45 giorni.
Documenti, compilazione del modello ed errori più frequenti sono spiegati passo per passo nella guida al Mod. ICT e al nulla osta.
Cosa cambia per le imprese con protocollo d’intesa?
Le entità ospitanti che hanno firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno possono sostituire la domanda di nulla osta con una comunicazione telematica (modello CICT). Resta la verifica della Questura sull’assenza di motivi ostativi. Le modifiche rilevanti vanno comunicate entro 30 giorni.
Quando il nulla osta ICT può essere rifiutato o revocato?
Il comma 15 elenca i casi principali:
- mancano le condizioni richieste dal comma 5;
- non è trascorso l’intervallo di tre mesi dal trasferimento precedente;
- i documenti sono stati ottenuti in modo fraudolento, falsificati o contraffatti;
- l’entità ospitante è stata costituita principalmente per agevolare l’ingresso dei lavoratori;
- l’impresa non rispetta gli obblighi fiscali, previdenziali o contrattuali, oppure è stata sanzionata per lavoro irregolare;
- l’impresa è in liquidazione o non svolge un’attività economica effettiva.
Per gli ultimi casi l’ufficio deve valutare la proporzionalità del provvedimento. Il decreto-legge 146/2025, convertito dalla legge 179/2025, ha inoltre aggiunto il comma 7-bis, che prevede controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dell’entità ospitante.
I familiari possono raggiungere il lavoratore ICT?
Sì. Il titolare del permesso ICT può chiedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso, alle condizioni dell’articolo 29 del Testo Unico. Ai familiari viene rilasciato un permesso per motivi familiari della stessa durata di quello del lavoratore.
Se la domanda per i familiari viene presentata insieme a quella del lavoratore, segue lo stesso termine di 45 giorni. Requisiti di reddito e alloggio sono spiegati nella nostra guida al ricongiungimento familiare.
ICT, Carta Blu UE o distacco: quale procedura scegliere?
Sono canali diversi, scelti in base al rapporto tra il lavoratore e l’azienda. Questa tabella riassume i casi più frequenti:
| Situazione | Procedura più adatta |
|---|---|
| Dipendente del gruppo da almeno 3 mesi, trasferito in Italia come dirigente, specialista o lavoratore in formazione per un periodo limitato | Trasferimento intra-societario (Mod. ICT), art. 27-quinquies |
| Dirigente o personale altamente specializzato con almeno 6 mesi nel settore, distaccato presso una società con sede o filiale in Italia | Modello D, art. 27, lett. a: vedi la guida al Modello D |
| Dipendente da almeno 12 mesi, negli ultimi 48, di una società estera partecipata da un’impresa italiana | Lettera i-bis, art. 27: vedi la guida al distacco di lavoratori extracomunitari |
| Un’impresa estera esegue in Italia un appalto con propri dipendenti | Modello M, art. 27, lett. i: vedi la guida al Modello M |
| Una società italiana assume direttamente un profilo altamente qualificato | Carta Blu UE, art. 27-quater: vedi la guida alla Carta Blu UE |
| Assunzione di personale anche non qualificato | Decreto Flussi: vedi le date del Decreto Flussi 2027 |
Il trasferimento ICT non si applica ai lavoratori distaccati nell’ambito di una prestazione di servizi tra imprese, ai lavoratori autonomi e ai somministrati. La scelta del canale dipende dal contratto, dalla durata e dal ruolo: conviene valutarla prima di preparare i documenti. Tutti i servizi per le imprese sono nella pagina assunzione di lavoratori stranieri per aziende.
Domande frequenti
Il nulla osta ICT è soggetto alle quote del Decreto Flussi?
No. Il trasferimento intra-societario è fuori quota: la domanda di nulla osta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno, senza attendere i click day. La presenta l’entità ospitante italiana con il Mod. ICT allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia in cui ha la sede legale.
Da quanto tempo il lavoratore deve essere dipendente dell’impresa estera?
Da almeno tre mesi ininterrotti prima del trasferimento. È una delle condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 27-quinquies, insieme al legame societario tra impresa estera ed entità ospitante e al rientro in un’entità del gruppo fuori dall’UE. La data di assunzione va indicata nella lettera di incarico.
Quanto dura al massimo il trasferimento intra-societario?
Il permesso ICT dura quanto il trasferimento, con un massimo di tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione, comprese le proroghe. Raggiunta la durata massima, devono passare almeno tre mesi prima di una nuova domanda per lo stesso lavoratore.
Il lavoratore ICT deve firmare il contratto di soggiorno?
No. Secondo le indicazioni sul procedimento pubblicate dalla Regione Toscana, per il trasferimento intra-societario il contratto di soggiorno non è richiesto. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso il lavoratore dichiara però la propria presenza allo Sportello Unico e avvia la richiesta del permesso ICT.
Il permesso ICT si può convertire in un permesso per lavoro subordinato?
No, il permesso ICT non è convertibile in altri permessi e il nulla osta non si può riutilizzare per un nuovo rapporto di lavoro. Per restare in Italia con un rapporto diverso serve un altro titolo di soggiorno, ottenuto con la relativa procedura.
Fonti ufficiali
- Direttiva 2014/66/UE — EUR-Lex
- D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 — Normattiva
- Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286/1998, art. 27-quinquies — Normattiva
- Ministero dell’Interno — circolare n. 517 del 9 febbraio 2017
Le fonti sono state consultate il 15 ottobre 2026. Norme e procedure possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
SH Immigration Specialists offre assistenza amministrativa e documentale alle imprese che devono trasferire personale in Italia: verifica preliminare dei requisiti, preparazione della documentazione, compilazione del Mod. ICT e supporto nelle fasi di visto e permesso. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione del caso scrivici dalla pagina contatti. Tutti i servizi per le imprese sono nella pagina assunzione di lavoratori stranieri per aziende.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Hai un caso come questo? Parlane con un consulente specializzato
In 30 minuti un consulente specializzato di SH Immigration Specialists analizza la tua situazione e ti dice cosa fare, quali documenti servono e quali errori evitare. Online da ogni Paese o in uno dei nostri 8 uffici in Italia, anche in arabo, hindi e urdu.
Vuoi che ce ne occupiamo noi? Scopri il servizio permesso di soggiorno.
Uffici a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze, Venezia-Mestre; online in tutta Italia e dall’estero.
Pagamento online sicuro con Stripe. SH Immigration Specialists non è uno studio legale: ricorsi e consulenza legale sono seguiti dalle avvocate del team.
Quali altre guide possono esserti utili?
- Mod. ICT: come chiedere il nulla osta per il trasferimento intra-societario
- Mobilità ICT tra Stati UE: breve e lunga durata
- Carta Blu UE: requisiti e procedura
- Familiari al seguito: nulla osta, visto e permesso di soggiorno
- Distacco di lavoratori extracomunitari in Italia: Modello D, Modello M e ICT


















