In breve. Con la mobilità ICT, chi ha un permesso ICT rilasciato da un altro Stato dell’Unione europea può lavorare in Italia presso un’entità dello stesso gruppo fino a 90 giorni in un periodo di 180 senza nulla osta. Per periodi più lunghi serve il nulla osta per la mobilità di lunga durata e si ottiene il permesso “mobile ICT”. La disciplina è nell’articolo 27-sexies del Testo Unico Immigrazione.
Il trasferimento intra-societario non si ferma ai confini di un solo Paese. Un manager o un tecnico trasferito, ad esempio, in Germania con un permesso ICT può avere bisogno di lavorare anche nella sede italiana del gruppo. La direttiva 2014/66/UE prevede per questo la mobilità tra Stati membri, recepita in Italia dal D.Lgs. 253/2016 con l’articolo 27-sexies del D.Lgs. 286/1998.
In questa guida vediamo la differenza tra mobilità di breve e di lunga durata, cosa deve fare l’impresa e quali diritti hanno i familiari.
Chi può usare la mobilità ICT verso l’Italia?
La mobilità riguarda lo straniero che ha già un permesso ICT in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro. In Italia deve lavorare presso una sede, una filiale o una rappresentanza dell’impresa di appartenenza, oppure presso un’impresa dello stesso gruppo.
Chi invece arriva direttamente da un Paese fuori dall’UE segue la procedura ordinaria del nulla osta, spiegata nella guida al trasferimento intra-societario ICT.
Cos’è la mobilità di breve durata?
È il soggiorno per lavoro in Italia fino a 90 giorni in un arco di 180 giorni. In questo caso, secondo il comma 1 dell’articolo 27-sexies:
- non serve il nulla osta dello Sportello Unico;
- il lavoratore svolge l’attività sulla base del permesso ICT rilasciato dall’altro Stato membro;
- il permesso dello Stato di provenienza deve essere valido per tutto il periodo.
Prima di partire conviene verificare con lo Sportello Unico competente gli adempimenti di presenza richiesti al lavoratore e conservare la documentazione che collega il soggiorno all’entità italiana del gruppo.
Cos’è la mobilità di lunga durata?
Se il lavoro in Italia supera i 90 giorni, serve il nulla osta previsto per il trasferimento intra-societario. I punti principali:
- Chi chiede: l’entità ospitante, allo Sportello Unico della provincia in cui ha la sede legale, con il modello Mobile ICT.
- Quando: prima dell’ingresso oppure, se il lavoratore è già in Italia in mobilità breve, entro 90 giorni dal suo ingresso.
- Visto: il lavoratore entra in esenzione dal visto, sulla base del permesso ICT dell’altro Stato.
- Documenti: la documentazione e le informazioni vanno fornite in lingua italiana.
- Presenza: entro 8 giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico.
Per le imprese con protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno, il nulla osta è sostituito da una comunicazione telematica e il Questore verifica l’assenza di motivi ostativi. Documenti ed errori da evitare sono gli stessi del trasferimento ordinario, spiegati nella guida al Mod. ICT.
Si può lavorare mentre si aspetta il permesso?
Sì. Secondo il comma 11, nelle more del rilascio del permesso il lavoratore può svolgere l’attività, purché il permesso ICT dello Stato di provenienza non sia scaduto.
Cos’è il permesso “mobile ICT”?
È il permesso di soggiorno che il Questore rilascia per la mobilità di lunga durata, entro 45 giorni dalla dichiarazione di presenza. Le sue caratteristiche:
- riporta la dicitura “mobile ICT”;
- dura quanto il periodo di mobilità richiesto;
- si può rinnovare in caso di proroga, entro la durata massima del trasferimento (3 anni per dirigenti e specialisti, 1 anno per i lavoratori in formazione) e nei limiti di validità del permesso ICT dello Stato di provenienza.
Il lavoratore deve indicare il proprio domicilio e comunicarne le variazioni. Se il permesso viene negato o revocato, l’Italia lo comunica allo Stato membro che ha rilasciato il permesso ICT.
Quando il nulla osta per la mobilità può essere negato?
Il nulla osta è rifiutato o revocato se mancano i requisiti previsti o se ricorrono i casi dell’articolo 27-quinquies, comma 15: documenti falsi o ottenuti in modo fraudolento, entità costituita principalmente per agevolare gli ingressi, mancato rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali o contrattuali, sanzioni per lavoro irregolare, impresa in liquidazione o senza attività effettiva. Il decreto-legge 146/2025 ha aggiunto anche qui controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (comma 4-bis).
Attenzione al caso in cui il permesso ICT dell’altro Stato sia scaduto, revocato o annullato, oppure il nulla osta non sia stato chiesto entro 90 giorni dall’ingresso: in queste situazioni si applicano le norme sull’impiego di lavoratori senza permesso valido, con le relative sanzioni per il datore di lavoro.
I familiari possono seguire il lavoratore in mobilità?
Sì. Il titolare del permesso mobile ICT può chiedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del permesso, alle condizioni dell’articolo 29 del Testo Unico. I familiari ricevono un permesso per motivi familiari della stessa durata.
I familiari che hanno già un titolo di soggiorno dello Stato di provenienza possono entrare senza visto, se dimostrano di aver vissuto con il lavoratore in quello Stato. Per reddito e alloggio vedi la guida al ricongiungimento familiare.
Domande frequenti
Con un permesso ICT tedesco o francese posso lavorare subito in Italia?
Sì, con la mobilità di breve durata: fino a 90 giorni in un periodo di 180, presso una sede, filiale o impresa italiana dello stesso gruppo e senza nulla osta dello Sportello Unico. Il permesso ICT rilasciato dall’altro Stato membro deve però restare valido per tutto il periodo di lavoro in Italia.
Cosa serve per restare in Italia più di 90 giorni?
Serve il nulla osta per la mobilità di lunga durata, chiesto dall’entità ospitante con il modello Mobile ICT allo Sportello Unico della provincia della sede legale. Dopo la dichiarazione di presenza, il Questore rilascia entro 45 giorni il permesso “mobile ICT”, che dura quanto il periodo di mobilità richiesto.
Entro quando va chiesto il nulla osta se il lavoratore è già in Italia?
Entro 90 giorni dall’ingresso in Italia. Se il nulla osta non viene chiesto in tempo, oppure il permesso ICT dell’altro Stato è scaduto, revocato o annullato, si applicano le norme sull’impiego di lavoratori senza permesso valido, con le relative sanzioni per il datore di lavoro.
Serve il visto per la mobilità di lunga durata?
No. Nella mobilità di lunga durata il lavoratore entra in Italia in esenzione dal visto, sulla base del permesso ICT rilasciato dall’altro Stato membro. Entro 8 giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta deve però dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico, e la documentazione va fornita in lingua italiana.
Quanto può durare in totale la mobilità?
Non oltre la durata massima del trasferimento intra-societario, cioè 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati e 1 anno per i lavoratori in formazione, e non oltre la validità del permesso ICT dello Stato di provenienza.
Fonti ufficiali
- Testo Unico Immigrazione, art. 27-sexies — Normattiva
- Direttiva 2014/66/UE — EUR-Lex
- D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 — Normattiva
- Ministero dell’Interno — circolare n. 517 del 9 febbraio 2017
Le fonti sono state consultate il 15 ottobre 2026. Norme e procedure possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dello Sportello Unico competente prima di organizzare il trasferimento.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
SH Immigration Specialists aiuta le imprese a organizzare la mobilità dei lavoratori ICT verso l’Italia: verifica del permesso dello Stato di provenienza, calcolo dei periodi, preparazione della domanda per la mobilità di lunga durata e supporto per il permesso e i familiari. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti. Tutti i servizi per le imprese sono nella pagina assunzione di lavoratori stranieri per aziende.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Hai un caso come questo? Parlane con un consulente specializzato
In 30 minuti un consulente specializzato di SH Immigration Specialists analizza la tua situazione e ti dice cosa fare, quali documenti servono e quali errori evitare. Online da ogni Paese o in uno dei nostri 8 uffici in Italia, anche in arabo, hindi e urdu.
Vuoi che ce ne occupiamo noi? Scopri il servizio permesso di soggiorno.
Uffici a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze, Venezia-Mestre; online in tutta Italia e dall’estero.
Pagamento online sicuro con Stripe. SH Immigration Specialists non è uno studio legale: ricorsi e consulenza legale sono seguiti dalle avvocate del team.


















