In breve. Il Modello M è la domanda di nulla osta per i lavoratori extra UE che un’impresa estera manda in Italia a eseguire un contratto di appalto (art. 27, comma 1, lettera i, del Testo Unico Immigrazione). La presenta il committente italiano sul Portale ALI, un modello per ogni lavoratore. Il permesso dura il tempo necessario a realizzare l’opera o il servizio e non si converte in permesso per lavoro.
Capita spesso che un’azienda italiana affidi un lavoro a un’impresa estera: il montaggio di un impianto, una manutenzione specialistica, un cantiere. Se l’impresa estera esegue il lavoro con propri dipendenti extra UE, questi entrano in Italia con il nulla osta per distacco in appalto, richiesto con il Modello M.
In questa guida vediamo chi presenta la domanda, quali documenti servono, quanto dura il permesso e cosa cambia se l’impresa estera ha sede in un altro Stato UE. Per il confronto con gli altri modelli leggi la guida al distacco di lavoratori extracomunitari.
Quando si usa il Modello M per un appalto?
L’articolo 27, comma 1, lettera i), riguarda i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro residente o con sede all’estero, da questo direttamente retribuiti, trasferiti temporaneamente in Italia per eseguire prestazioni oggetto di un contratto di appalto con un soggetto, italiano o straniero, residente in Italia.
Le condizioni principali sono:
- esiste un contratto di appalto o subappalto tra il committente in Italia e l’impresa estera;
- l’impresa estera opera con propria organizzazione e con personale proprio;
- i lavoratori sono già dipendenti dell’impresa estera al momento della domanda e, se assunti a termine, il loro contratto dura almeno quanto il distacco.
Chi presenta la domanda?
Il nulla osta lo chiede l’appaltante, cioè il committente in Italia, come prevede l’articolo 40, comma 13, del DPR 394/1999. La domanda si invia online sul Portale ALI allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, con un Modello M per ogni lavoratore.
Quali obblighi ci sono per il datore di lavoro?
- Comunicazione ai sindacati: l’impiego dei lavoratori va comunicato agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore, indicando numero di lavoratori e mansioni.
- Retribuzione minima: l’impresa estera garantisce ai lavoratori il trattamento retributivo minimo previsto dal contratto collettivo di categoria.
- Contributi: l’impresa estera garantisce il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo accordi di sicurezza sociale.
Quali documenti servono per il Modello M?
L’elenco esatto dipende dalla Prefettura. Come riferimento, lo Sportello Unico di Milano chiede:
- lettera di distacco dell’impresa estera, firmata per accettazione anche dal lavoratore, con data di assunzione, qualifica e mansione, sede operativa in Italia, impegno al rispetto degli obblighi contributivi e delle condizioni retributive del contratto collettivo;
- copia della comunicazione preventiva ai sindacati provinciali di settore;
- copia del contratto di appalto e degli eventuali subappalti;
- documento d’identità del legale rappresentante o del delegato, con titolo di soggiorno e procura se straniero;
- passaporto del lavoratore;
- alloggio: idoneità alloggiativa e cessione di fabbricato per un alloggio privato, oppure prenotazione di almeno un mese in albergo o residence.
I documenti esteri vanno tradotti in italiano e legalizzati o apostillati, salvo convenzioni: vedi la guida su legalizzazione e apostille.
Come funziona la procedura?
- Domanda con un Modello M per lavoratore sul Portale ALI.
- Nulla osta: se la domanda è accolta, il legale rappresentante o un delegato firma il contratto di soggiorno e il nulla osta viene trasmesso al consolato.
- Visto: il lavoratore chiede il visto per lavoro al consolato italiano del Paese di residenza.
- Ingresso: entro otto giorni dall’arrivo il lavoratore si presenta allo Sportello Unico, firma il contratto di soggiorno e ritira la modulistica per il permesso.
- Permesso: la richiesta si invia alla Questura con il kit postale. Il lavoratore inizia l’attività dopo questi adempimenti.
Quanto dura il permesso per distacco in appalto?
Nulla osta, visto e permesso di soggiorno valgono per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o del servizio (art. 40, comma 13, DPR 394/1999). Alcune amministrazioni regionali indicano un periodo iniziale fino a due anni, prorogabile in base ai lavori: verifica l’indicazione dello Sportello competente.
Il permesso si rinnova in caso di proroga dell’appalto, ma non si converte in un permesso per lavoro: al termine dei lavori il lavoratore rientra nel Paese di provenienza.
Cosa cambia se l’impresa ha sede in un altro Stato UE?
Se il datore di lavoro risiede o ha sede in un altro Stato membro dell’Unione europea, il comma 1-bis dell’articolo 27 sostituisce il nulla osta con una comunicazione allo Sportello Unico: si comunica il contratto di appalto e si dichiara che i lavoratori sono in regola con le norme dello Stato di residenza del datore di lavoro. A Milano questa ipotesi segue il modello M2.
Domande frequenti
Chi deve chiedere il nulla osta, l’impresa estera o quella italiana?
Lo chiede il committente in Italia, cioè l’appaltante, come prevede l’articolo 40, comma 13, del DPR 394/1999. La domanda si presenta online sul Portale ALI allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. L’impresa estera resta il datore di lavoro che retribuisce direttamente i lavoratori distaccati.
Serve un Modello M per ogni lavoratore?
Sì. Il Modello M è una domanda nominativa, quindi va compilato e inviato sul Portale ALI per ciascun lavoratore distaccato. A ogni domanda vanno allegati, tra l’altro, la lettera di distacco firmata anche dal lavoratore, il contratto di appalto, il passaporto e i documenti sull’alloggio.
I lavoratori devono essere già assunti dall’impresa estera?
Sì. I lavoratori devono risultare dipendenti dell’impresa estera già al momento della domanda e, se sono assunti a termine, il loro contratto deve durare almeno quanto il distacco. La lettera di distacco deve indicare la data di assunzione, la qualifica e la mansione.
Il permesso per appalto si può convertire in permesso per lavoro subordinato?
No. Il permesso dura il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’opera o del servizio e si può rinnovare solo se l’appalto viene prorogato. Al termine dei lavori il lavoratore deve rientrare nel Paese di provenienza; per un nuovo rapporto di lavoro in Italia serve una procedura diversa.
Bisogna avvisare i sindacati?
Sì. L’impiego dei lavoratori va comunicato in via preventiva agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore, indicando il numero dei lavoratori e le mansioni. La copia della comunicazione si allega alla domanda di nulla osta con il Modello M.
Fonti ufficiali
- Testo Unico Immigrazione, art. 27, comma 1, lett. i e comma 1-bis — Normattiva
- DPR 394/1999, art. 40, comma 13 — Normattiva
- Sportello Unico di Milano — documenti per i modelli M e M2
- Regione Friuli Venezia Giulia — lavoratori in distacco per appalti con ditte estere
Le fonti sono state consultate il 15 ottobre 2026. Documenti e prassi possono variare tra le Prefetture: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
SH Immigration Specialists supporta committenti e imprese estere nella preparazione della pratica: verifica del contratto di appalto, lettere di distacco, comunicazione ai sindacati, alloggi, compilazione dei Modelli M sul Portale ALI e assistenza per visti e permessi. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti. Tutti i servizi per le imprese sono nella pagina assunzione di lavoratori stranieri per aziende.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
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