In breve. Il permesso di soggiorno art. 31 è il permesso “per assistenza minori” dell’articolo 31, comma 3, del Testo unico immigrazione: la Questura lo rilascia a un familiare di un minore che si trova in Italia, di solito un genitore, dopo che il Tribunale per i minorenni ne ha autorizzato la permanenza per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore. Dura per il periodo deciso dal giudice e si revoca se i motivi cessano. Decide il tribunale, caso per caso: l’esito non è garantito.
Qui trovi quando il tribunale può autorizzare il soggiorno di un familiare, come si presenta la richiesta, cosa succede in Questura, quanto dura il permesso e che cosa consente.
Aggiornato il 28 ottobre 2026. Guida generale sulle regole, non una valutazione del tuo caso: ogni procedimento dipende dai fatti, dalle prove e dalle decisioni delle autorità competenti, e tribunali e Questure hanno prassi diverse.
Che cos’è il permesso di soggiorno art. 31 e chi decide?
L’articolo 31 del Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998, “TU”) raccoglie le norme a favore dei minori. Con “permesso art. 31” si intende di solito il comma 3: il Tribunale per i minorenni (il tribunale dei minori) può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare del minore che si trova in Italia, per un periodo determinato, per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico (fisico e psicologico) del minore, tenendo conto di età e condizioni di salute, anche in deroga alle altre disposizioni del TU.
I passaggi sono due. Il tribunale decide con un decreto (il provvedimento scritto del giudice) e lo comunica al questore, cioè alla Questura, l’ufficio di polizia che rilascia i permessi. Poi la Questura rilascia il permesso: il Portale Immigrazione del Ministero dell’Interno elenca “Assistenza minori art. 31 T.U.I.” tra le richieste da presentare in Questura (indice aggiornato al 4 novembre 2024). Per gli altri permessi vedi i tipi di permesso di soggiorno in Italia.
Che differenza c’è con il comma 1 dell’articolo 31?
Il comma 1 riguarda il figlio minore che convive con un genitore straniero regolarmente soggiornante: segue la condizione del genitore. Il comma 2 è abrogato dal 2016. Per i minori affidati il Portale ha una scheda a parte, sul permesso per affidamento.
| Aspetto | Comma 1 | Comma 3 (permesso art. 31) |
|---|---|---|
| Per chi | Il minore che convive con un genitore regolarmente soggiornante | Un familiare del minore, di solito un genitore |
| Chi decide | Nessun giudice: il minore segue la condizione del genitore | Il Tribunale per i minorenni, poi la Questura |
| Durata del permesso | Fino alla maggiore età (o permesso UE di lungo periodo) | Il periodo stabilito dal tribunale |
Quando il tribunale può autorizzare il soggiorno di un familiare?
La legge non elenca i casi: parla di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15750/2019, che richiama la n. 21799/2010) spiegano che non serve un’emergenza: conta il danno concreto e oggettivamente serio che il minore, per età o salute, subirebbe se il familiare dovesse andare via o se fosse sradicato dall’ambiente in cui è cresciuto.
Le decisioni richiamate dalle Sezioni Unite hanno considerato, per esempio, radicamento e durata del soggiorno, impegno di inserimento, difficoltà di adattamento in un altro Paese, disagio del distacco e tenera età. Conviene quindi documentare la situazione in concreto, ad esempio con certificati medici (li cita tra gli allegati il tribunale di Brescia).
- Chi può beneficiarne: il testo parla di “familiare”; le pagine dei tribunali che abbiamo letto parlano di genitori e Cagliari indica che il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero minorile. Il minore deve essere in Italia.
- Anche senza i requisiti ordinari: la norma può derogare alle altre regole del TU, quindi il giudice può valutare anche chi non avrebbe diritto di restare. Per Trieste è una via autonoma rispetto al permesso ordinario e al ricongiungimento familiare.
- Condanne penali: secondo le Sezioni Unite una condanna per un reato che di regola impedisce ingresso o soggiorno non porta al rigetto in automatico. Il giudice valuta se la persona è una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e bilancia questo aspetto con l’interesse del minore, prioritario ma non assoluto.
Come si presenta la richiesta al Tribunale per i minorenni?
Non c’è una procedura uguale ovunque. Questo è quanto indicano le pagine dei tribunali di Trieste, Cagliari e Brescia: verifica quella del tribunale competente per te.
- Quale tribunale: quello del luogo in cui risiede il minore (Trieste).
- Chi presenta: il familiare, anche personalmente e senza avvocato (Trieste); a Brescia anche tramite un procuratore.
- Come: istanza scritta in italiano, spedita con raccomandata o consegnata in cancelleria; vari tribunali pubblicano un modulo.
- Costi: nessun contributo unificato; Trieste e Cagliari indicano 27 euro di diritti di cancelleria (pagoPA a Trieste, marca da bollo a Cagliari), Brescia una marca da bollo.
- Documenti: non abbiamo trovato un elenco nazionale. Brescia chiede copia dell’eventuale permesso, documenti sulla parentela, eventuali certificati medici sul minore, autocertificazione del domicilio e certificato penale e dei carichi pendenti. Se i documenti sono stranieri, chiedi alla cancelleria se servono traduzione e legalizzazione.
- Tempi: non prevedibili, perché dipendono dall’istruttoria (Trieste).
Il tribunale decide con decreto di accoglimento o di rigetto e lo comunica anche alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore.
Che cosa succede se il tribunale respinge la richiesta?
Per il tribunale di Trieste il diniego può essere impugnato davanti alla Corte d’appello. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite nel 2019 il percorso è stato: reclamo alla Corte d’appello (sezione per i minorenni) e poi ricorso in Cassazione. Le pagine consultate non indicano il termine: chiedi subito a cancelleria o avvocato quale termine vale per il tuo decreto.
Cosa fare in Questura dopo il decreto?
Il permesso si chiede in Questura, non con il kit postale. L’indice del Portale non rimanda a una scheda per questo permesso e le Questure hanno prassi e prenotazioni proprie: chiedi all’Ufficio immigrazione quali documenti portare, oltre al decreto e al documento di identità.
- Importi generali: la tabella del Portale (22 luglio 2024) indica 16 euro di marca da bollo, 30,46 euro per il permesso elettronico e un contributo di 40 euro (da oltre tre mesi a un anno) o 50 euro (da oltre un anno a due). Non dice se valgono per questo permesso; indica il contributo come non previsto, per esempio, per i minori e per aggiornamenti, conversioni e duplicati. Chiedi alla Questura quali importi si applicano a te.
- Termine di legge: in generale la Questura ha 90 giorni per rilasciare un permesso se ci sono i requisiti e le condizioni previsti dal TU e dal regolamento di attuazione (art. 5, c. 9, TU, come modificato dal D.Lgs. 83/2026, che si applica dal 22 maggio 2026). Le pagine più vecchie possono indicare 60 giorni; i tempi reali variano.
- Otto giorni lavorativi: il termine dell’art. 5, c. 2, TU riguarda chi entra in Italia. Per il permesso dopo il decreto non abbiamo trovato un termine specifico: non aspettare.
Quanto dura il permesso, si rinnova e quando si perde?
Dura quanto stabilito dal tribunale. Una relazione presentata a un convegno di Torino (giugno 2025) e pubblicata dalla giustizia amministrativa lo descrive come rinnovabile. La legge non spiega come: poiché l’autorizzazione è a tempo, parla presto con tribunale e Questura. La regola generale è chiedere il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza (art. 5, c. 4, TU, dopo il D.Lgs. 83/2026): vedi il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione si revoca quando cessano i gravi motivi o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. La Cassazione (n. 4197/2018, ricordata dalle Sezioni Unite) osserva che l’autorizzazione è temporanea ma il disagio del minore può non esserlo.
L’articolo 31, comma 3, non dice cosa succede ai 18 anni del minore. L’articolo 32 del TU riguarda un’altra situazione: chi diventa maggiorenne dopo essere stato soggetto al comma 1 o essere stato affidato può ottenere un permesso per studio, lavoro o esigenze di cura. Se il minore sta per compiere 18 anni, parlane presto con un professionista.
Cosa permette il permesso art. 31?
- Lavoro: secondo il tribunale di Trieste e la relazione di Torino consente di lavorare. L’articolo 31 non lo scrive: chiedi conferma alla Questura.
- Conversione: l’art. 6, c. 1-bis, lett. h), TU elenca il permesso per assistenza di minori tra quelli convertibili in permesso per lavoro, “ove ne ricorrano i requisiti”. Il tribunale di Trieste scrive invece che non si converte: verifica il tuo caso. Vedi i permessi convertibili in lavoro.
- Dicitura sul documento: il TU prevede la dicitura “perm. unico lavoro” per i permessi che autorizzano a lavorare, e dal 22 maggio 2026 (D.Lgs. 83/2026) elenca questo permesso tra quelli a cui non si applica (art. 5, c. 8.2, lett. g-ter). Riguarda l’etichetta, non dice da sola se si possa lavorare.
- Limiti: è temporaneo, legato ai motivi dichiarati e revocabile.
Che differenza c’è con ricongiungimento, protezione speciale e cure mediche?
- Ricongiungimento familiare: è la via ordinaria, con visto e requisiti propri; l’art. 31 è autonomo. Vedi il ricongiungimento familiare e i familiari al seguito.
- Protezione speciale: si fonda sui divieti di allontanamento dell’art. 19 TU e passa da altre autorità: vedi il permesso per protezione speciale.
- Cure mediche: il regolamento (D.P.R. 394/1999, art. 11, c. 1, lett. c-quinquies) prevede un permesso per cure mediche per il genitore di un minore nelle condizioni dell’art. 31, c. 3: vedi il permesso per cure mediche.
Domande frequenti
Il permesso art. 31 permette di lavorare?
Le fonti consultate dicono di sì: lo indicano una pagina del tribunale per i minorenni di Trieste e una relazione della giustizia amministrativa del 2025. L’articolo 31 non lo prevede in modo espresso: chiedi conferma alla Questura prima di firmare un contratto.
Serve un avvocato per chiedere l’autorizzazione al tribunale?
Non sempre. I tribunali per i minorenni di Trieste e Brescia indicano che l’istanza può essere presentata personalmente. Un avvocato può comunque aiutare a documentare i gravi motivi e a impugnare un rigetto davanti alla Corte d’appello. Le prassi cambiano da un tribunale all’altro.
Quanto dura il permesso di soggiorno art. 31?
Dura quanto l’autorizzazione del tribunale, concessa per un periodo determinato e revocata se i gravi motivi cessano o se il familiare tiene comportamenti incompatibili con le esigenze del minore. La legge non fissa una durata unica: decide il giudice caso per caso.
Si può ottenere senza un permesso di soggiorno valido?
La norma permette al tribunale di autorizzare ingresso o permanenza anche in deroga alle altre disposizioni del TU, quindi il giudice può valutare anche chi, con le regole ordinarie, non avrebbe diritto di restare. Non è automatico: contano i gravi motivi per il minore e l’eventuale rischio per l’ordine pubblico.
Il permesso art. 31 si converte in permesso per lavoro?
L’articolo 6, comma 1-bis, lettera h), del TU lo elenca tra i permessi convertibili in permesso per lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Una pagina del tribunale di Trieste dice invece che non si converte: verifica il testo vigente e il tuo caso con la Questura o con le avvocate dello studio.
Fonti ufficiali
- Permesso di soggiorno per assistenza minori – Tribunale per i minorenni di Trieste
- Nulla osta straordinario per motivi di salute del minore, art. 31 – Tribunale per i minorenni di Cagliari
- Richiesta di autorizzazione per i genitori di minori stranieri (art. 31) – Tribunale per i minorenni di Brescia
- D.Lgs. 286/1998, artt. 28-34 (testo vigente all’11 aprile 2023) – Tribunale per i minorenni di Trieste
- Sezioni Unite civili, sentenza n. 15750 del 12 giugno 2019 – Corte di cassazione
- Per cittadini extracomunitari: richieste in Questura e alle Poste – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- Testo unico immigrazione, copia al 12 dicembre 2025 – Ministero degli Affari esteri
- D.Lgs. 83/2026, Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Gazzetta Ufficiale
Le fonti sono state consultate il 28 ottobre 2026. Le pagine dei tribunali non sono datate, quelle del Portale Immigrazione sono anteriori al D.Lgs. 83/2026 e il testo dell’articolo 31 letto è dell’aprile 2023: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
In un procedimento come questo l’assistenza amministrativa può servire a ordinare i documenti sulla situazione del minore, a individuare tribunale e Questura competenti e a seguire i passaggi dopo il decreto. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
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