In breve. Per la cittadinanza figli minorenni non c’è una regola unica: contano il genitore, il luogo di nascita e dove vive il bambino. Il figlio di un italiano è italiano dalla nascita, ma con la riforma del 2025 chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza può aver bisogno di una dichiarazione dei genitori, di regola entro tre anni. Chi vive in Italia con un genitore che diventa italiano di regola lo segue, se convive con lui e risiede qui legalmente da almeno due anni.
Qui trovi le situazioni più comuni: nato all’estero da un italiano, figlio di chi diventa cittadino, nato in Italia, riconosciuto o adottato. Per ciascuna: chi presenta la richiesta, dove e cosa succede ai 18 anni.
Aggiornato il 28 ottobre 2026. La guida sulla cittadinanza figli minorenni descrive le regole generali e non è una consulenza sul tuo caso: consolati e Comuni possono avere prassi diverse e le regole sono cambiate più volte tra il 2025 e il 2026.
Cittadinanza figli minorenni: quali strade esistono?
La tabella riassume sei situazioni; per tutti i modi di ottenere la cittadinanza vedi i tipi di cittadinanza italiana.
| Situazione del minore | Come diventa italiano | Chi agisce e dove | Base (L. 91/1992) |
|---|---|---|---|
| Figlio di un genitore italiano | Italiano dalla nascita; dal 2025 limiti se è nato all’estero con un’altra cittadinanza | Registrazione della nascita: consolato o Comune | Artt. 1 e 3-bis |
| Minore straniero con un genitore italiano per nascita | Dichiarazione dei genitori o del tutore | Di persona all’ufficiale di stato civile: consolato all’estero, di regola Comune in Italia | Art. 4, comma 1-bis |
| Vive con un genitore che acquista la cittadinanza | Segue il genitore | Nessuna domanda del figlio; controllano gli uffici di stato civile | Art. 14 |
| Nato in Italia da genitori stranieri | Di regola non è italiano alla nascita; può dichiarare entro un anno dal 18° compleanno | Il figlio, all’ufficio di stato civile | Artt. 1 e 4, comma 2 |
| Riconosciuto da un italiano | Di regola acquista la cittadinanza | Atto di riconoscimento o sentenza | Artt. 2 e 3-bis |
| Adottato da un italiano | Di regola acquista la cittadinanza | Giudice italiano; adozioni estere: Tribunale per i minorenni | Artt. 3 e 3-bis |
Un figlio di cittadino italiano nato all’estero è italiano dalla nascita?
Dipende dall’altra cittadinanza. Il figlio di padre o madre italiani è cittadino per nascita anche se nasce all’estero (art. 1), ma con la riforma del 2025 l’art. 3-bis (D.L. 36/2025, convertito dalla legge 74/2025) considera chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza come se non avesse mai acquistato quella italiana, salvo eccezioni. L’altra cittadinanza può arrivare anche senza domanda, per esempio con lo ius soli (cittadinanza per nascita sul territorio) del Paese di nascita.
Per registrare la nascita, il Ministero degli Esteri indica che il consolato controlla se ricorre una di queste situazioni:
- il figlio non ha, e non può acquistare, un’altra cittadinanza;
- ha un’altra cittadinanza, ma il genitore italiano ha vissuto in Italia almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione (per chi è diventato italiano per matrimonio o residenza, contano gli anni dopo il giuramento);
- ha un’altra cittadinanza e un genitore ha solo quella italiana;
- ha un’altra cittadinanza e un nonno aveva solo quella italiana, con la linea di trasmissione ininterrotta.
Nelle ultime due ipotesi le autodichiarazioni non bastano. Se nessuna ricorre, il Ministero rinvia alla dichiarazione dell’art. 4, comma 1-bis, descritta qui sotto. Per la discendenza da nonni e avi vedi la guida sulla cittadinanza iure sanguinis.
Come funziona la dichiarazione per il figlio di un italiano per nascita?
Riguarda il minore straniero o apolide (senza alcuna cittadinanza) con un genitore cittadino italiano per nascita; per il Ministero dell’Interno non bastano genitori diventati italiani per concessione, matrimonio o beneficio di legge. Il minore acquista la cittadinanza se i genitori o il tutore la dichiarano e vale una di queste condizioni:
- lettera a): dopo la dichiarazione il minore risiede legalmente in Italia almeno due anni continuativi;
- lettera b): la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita, o da quando è accertata la filiazione, anche adottiva.
Il termine di tre anni vale dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, legge di bilancio); prima era un anno. Da quella data per la dichiarazione della lettera b) non si paga il contributo di 250 euro (circolare 889/2026); sui contributi già versati le fonti consultate non sono univoche (la circolare li fa salvi, un consolato descrive richieste di rimborso): chiedi all’ufficio. Alcune pagine ufficiali riportano ancora l’anno o i 250 euro: prevale la legge. Se il primo anno era già scaduto prima del 2026, la circolare non chiarisce se valga il nuovo termine: chiedi all’ufficio.
Chi firma, dove e con quali documenti?
Per la circolare 26185 firmano entrambi i genitori o il tutore, di persona davanti all’ufficiale di stato civile (l’ufficio che registra nascite e matrimoni); ne basta uno se la filiazione è accertata solo verso di lui o se l’altro è morto, con prova documentale. Se i genitori dichiarano in momenti diversi, conta la data della seconda dichiarazione. Le pagine dei consolati consultati includono il genitore straniero. All’estero si va al consolato (può servire un appuntamento), in Italia di regola al Comune.
Ogni consolato fissa i documenti: Buenos Aires, per esempio, chiede l’autocertificazione firmata, i documenti d’identità, la prova di residenza e l’atto di nascita; Lima chiede l’atto di nascita del minore con apostille e traduzione e il passaporto del genitore italiano (vedi legalizzazione e apostille). Il minore non è italiano dalla nascita: acquista dal giorno successivo a quello in cui le condizioni sono soddisfatte, quindi, con la lettera b) e la dichiarazione resa nei termini, il giorno dopo la dichiarazione; con la lettera a) le condizioni comprendono i due anni di residenza dopo la dichiarazione.
C’è una regola transitoria?
Sì. Vale per i minori che il 24 maggio 2025 erano figli di cittadini per nascita nei casi dell’art. 3-bis, lettere a), a-bis) e b): quelli in cui i genitori avevano chiesto il riconoscimento con domanda, appuntamento o causa entro le 23:59 del 27 marzo 2025. Per loro la dichiarazione era possibile fino al 31 maggio 2026; il D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026, ha spostato il termine al 31 maggio 2029 (circolare 19951/2026). Chi nel frattempo è diventato maggiorenne dichiara di persona entro la stessa data. Non vale per i casi delle lettere c) e d).
Il figlio diventa italiano insieme al genitore che ottiene la cittadinanza?
Per l’art. 14 i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza la acquistano a loro volta, per legge e senza una domanda propria, se convivono con lui. Per gli acquisti dal 24 maggio 2025 serve anche che, alla data in cui il genitore acquista, il minore risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni.
- Convivenza: stabile ed effettiva, documentata, e presente quando il genitore acquista (art. 12 del regolamento, D.P.R. 572/1993).
- Quale data conta: se il genitore diventa italiano con decreto, conta il giuramento, non la notifica del decreto; il figlio acquista il giorno dopo (circolare ai Prefetti del 24 luglio 2025).
- Nato all’estero con un’altra cittadinanza: l’art. 3-bis deroga all’art. 14 e per il Ministero vale la lettera d): il genitore deve aver risieduto in Italia almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio e almeno due anni dopo il proprio acquisto. Per il nato in Italia, o all’estero senza altra cittadinanza, questo limite non c’è. Caso delicato: chiedi all’ufficio.
- Date di passaggio: per gli acquisti fino al 23 maggio 2025, e i giuramenti fino al 22 maggio, valgono le regole precedenti. I documenti del Ministero indicano le date in modo leggermente diverso: se il giuramento è vicino, chiedi conferma.
Controllano gli ufficiali di stato civile: per due pagine consolari, quello del Comune di residenza del minore. Se manca una condizione, la regola non scatta. Chi vive all’estero non ha i due anni di residenza in Italia, quindi di regola questa via non è aperta. Per il figlio già maggiorenne al giuramento le circolari consultate non dicono nulla. Per la residenza legale del minore straniero vedi i familiari al seguito e il permesso art. 31; per la domanda del genitore, la cittadinanza per residenza e quella per matrimonio.
E se il bambino è nato in Italia da genitori stranieri?
Di regola non è italiano alla nascita: non esiste uno ius soli generale. Sono italiani dalla nascita i figli di genitori ignoti o apolidi, chi non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge del loro Paese e i trovatelli (art. 1). Gli altri possono dichiarare di volere la cittadinanza entro un anno dal 18° compleanno, se hanno risieduto legalmente in Italia senza interruzioni (art. 4, comma 2). Ad ottobre 2026 non risulta in vigore uno ius scholae (cittadinanza legata agli anni di scuola); alla Camera sono in esame proposte di modifica, di cui controllare lo stato. Dettagli nella guida sulla cittadinanza per nascita in Italia.
Cosa vale per il riconoscimento e l’adozione?
Il minore riconosciuto da un cittadino italiano, o dichiarato suo figlio con sentenza, acquista la cittadinanza (art. 2); per il Ministero del Lavoro l’effetto risale alla nascita. Se il figlio è maggiorenne mantiene la sua cittadinanza e può scegliere quella italiana entro un anno. Per chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza valgono i limiti dell’art. 3-bis.
Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza (art. 3). Se l’adozione è pronunciata in Italia basta il provvedimento del giudice; se è estera, il Tribunale per i minorenni la rende efficace e ordina la trascrizione nei registri di stato civile. L’adottato maggiorenne può chiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza legale successivi all’adozione. Anche per l’adottato nato all’estero con un’altra cittadinanza valgono i limiti dell’art. 3-bis, che deroga all’art. 3 e cita l’adozione nella lettera d).
Cosa cambia quando il figlio compie 18 anni?
- Art. 14 e art. 4, comma 1-bis: da maggiorenne si può rinunciare alla cittadinanza italiana solo se se ne ha un’altra, così da non restare apolidi.
- Dichiarazione in corso: se il figlio compie 18 anni durante i due anni di residenza dopo la dichiarazione, le circolari consultate non dicono come si procede: chiedi all’ufficio.
- Regola transitoria: chi è diventato maggiorenne dichiara di persona entro il 31 maggio 2029.
- Art. 4, comma 1, lettera c): lo straniero o apolide il cui genitore o nonno è o era cittadino per nascita, se al compimento dei 18 anni risiede legalmente in Italia da almeno due anni, può dichiarare di volere la cittadinanza entro un anno dal 18° compleanno (circolare ai Prefetti del 24 luglio 2025).
- Nato in Italia, riconosciuto o adottato da maggiorenne: un anno dal 18° compleanno per la dichiarazione dell’art. 4, comma 2; un anno per scegliere la cittadinanza dopo il riconoscimento; cinque anni di residenza legale dopo l’adozione.
La legge italiana ammette la doppia cittadinanza, ma quella dell’altro Paese può non ammetterla: vedi la guida sulla doppia cittadinanza.
Domande frequenti
Il figlio di un cittadino italiano nato all’estero è sempre italiano?
Non sempre. Con la riforma del 2025 chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza è considerato non averla mai acquistata, salvo le eccezioni dell’art. 3-bis. Se un genitore è italiano per nascita, si valuta allora la dichiarazione dell’art. 4, comma 1-bis, resa dai genitori o dal tutore.
Entro quando si dichiara la cittadinanza per il figlio minorenne?
Per la dichiarazione dell’art. 4, comma 1-bis, lettera b), di regola entro tre anni dalla nascita o dall’accertamento della filiazione (prima era un anno), senza contributo di 250 euro dal 1° gennaio 2026. In alternativa servono due anni continuativi di residenza legale del minore in Italia dopo la dichiarazione. Per alcuni minori il termine transitorio è il 31 maggio 2029.
I figli minorenni diventano italiani con il genitore che ottiene la cittadinanza?
In genere sì, se convivono con lui e, con le regole del 2025, risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data in cui il genitore acquista, o dalla nascita se hanno meno di due anni. Non serve una domanda del figlio; la verifica spetta all’ufficio di stato civile competente.
Servono le firme di entrambi i genitori?
Per la dichiarazione dell’art. 4, comma 1-bis, la circolare 26185 prevede entrambi i genitori o il tutore, e un solo genitore se la filiazione è accertata solo verso di lui o se l’altro è morto, con prova documentale. Per l’art. 14 non c’è una dichiarazione del figlio.
Fonti ufficiali
- D.L. 36/2025 con la L. 74/2025, testo coordinato – Normattiva
- Circolare n. 26185, prime istruzioni sulla L. 74/2025 – Ministero dell’Interno
- Circolare ai Prefetti del 24 luglio 2025 – Ministero dell’Interno
- Circolare n. 889 dell’8 gennaio 2026 – Ministero dell’Interno
- Circolare n. 19951 del 12 marzo 2026, proroga per i minori – Ministero dell’Interno
- Nascita: registrazione dei figli nati all’estero – Ministero degli Esteri
- Beneficio di legge per i figli minori nati all’estero – Consolato Generale di Buenos Aires
- Acquisto automatico della cittadinanza – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Le fonti sono state consultate il 28 ottobre 2026. Alcune pagine consolari e ministeriali non sono aggiornate alle ultime modifiche e le prassi variano: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
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