In breve. La doppia cittadinanza italiana è ammessa: dal 16 agosto 1992 chi è cittadino italiano e ne acquista un’altra conserva quella italiana, e la legge non chiede a chi diventa italiano per matrimonio o residenza di rinunciare alla cittadinanza d’origine. Conta però anche la legge dell’altro Paese, perché non tutti gli Stati la ammettono alle stesse condizioni. La riforma del 2025 non l’ha abolita, ma ha limitato la cittadinanza per discendenza di chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza.
Puoi diventare italiano senza perdere il tuo passaporto? E un italiano che vive all’estero può prendere un’altra cittadinanza? Qui trovi le regole italiane in modo semplice: cosa dice la legge, cosa dipende dall’altro Paese, cosa cambia con la riforma del 2025 e che effetti pratici ha avere due cittadinanze. Perdita e rinuncia della cittadinanza italiana sono un tema a parte, che avrà una guida dedicata.
Aggiornato il 28 ottobre 2026. La guida descrive solo la legge italiana e non è una consulenza personalizzata: le regole dell’altro Paese vanno chieste alle sue autorità.
La legge italiana ammette la doppia cittadinanza?
Sì. Secondo il Ministero degli Esteri, la legge sulla cittadinanza (legge 91/1992) riconosce il diritto di avere più cittadinanze nello stesso tempo. Per l’articolo 11 chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può rinunciarvi se risiede o stabilisce la residenza all’estero. La regola vale dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge, e lascia salve le diverse disposizioni degli accordi internazionali (art. 26, comma 3).
Vale anche per chi diventa italiano. Tra i requisiti della cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per residenza (art. 9) la legge non prevede la rinuncia alla cittadinanza d’origine, e il giuramento dell’articolo 10 riguarda la fedeltà alla Repubblica e il rispetto di Costituzione e leggi.
Prima del 16 agosto 1992 le regole erano diverse. Per alcune persone che hanno perso la cittadinanza italiana entro il 15 agosto 1992 è possibile riacquistarla con una dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 (art. 17): vedi la guida sul riacquisto della cittadinanza italiana.
Quando si possono avere due cittadinanze secondo la legge italiana?
Le situazioni più comuni, in sintesi:
| Situazione | Cosa prevede la legge italiana | Base di legge |
|---|---|---|
| Sei straniero e diventi italiano per matrimonio o residenza | La rinuncia alla cittadinanza d’origine non è tra i requisiti | Artt. 5, 9 e 10 |
| Sei italiano e acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza (dal 16 agosto 1992) | Conservi quella italiana; puoi rinunciarvi solo se risiedi o stabilisci la residenza all’estero | Art. 11 |
| Sei figlio minorenne e convivi con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza | Segui il genitore, alle condizioni di legge; da maggiorenne puoi rinunciare, ma solo se hai un’altra cittadinanza (è una facoltà, non un obbligo) | Art. 14 |
| Sei nato all’estero e hai un’altra cittadinanza | Per la discendenza valgono dal 2025 i limiti dell’art. 3-bis | Art. 3-bis |
| Hai perso la cittadinanza italiana entro il 15 agosto 1992 | In alcuni casi puoi riacquistarla con una dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027 | Art. 17 |
Cosa dipende invece dall’altro Paese?
Questa guida riguarda solo la parte italiana. Ogni Stato decide da sé chi sono i suoi cittadini: alcuni possono non ammettere la doppia cittadinanza o ammetterla solo a certe condizioni, e gli accordi internazionali possono prevedere regole particolari. Non elenchiamo i Paesi, perché le regole cambiano e vanno lette alla fonte.
Prima di presentare domanda conviene quindi chiedere alle autorità dell’altro Paese, per esempio all’ambasciata o al consolato, se acquistare la cittadinanza italiana fa perdere o limita la tua cittadinanza d’origine e quali obblighi restano, per esempio sul servizio militare. Vale anche al contrario: se sei italiano e vuoi prendere un’altra cittadinanza, controlla prima le regole di quello Stato. Ricorda che la rinuncia alla cittadinanza italiana è un atto formale, possibile solo nei casi previsti dalla legge.
Cosa cambia con la riforma del 2025 per chi è nato all’estero?
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha aggiunto alla legge 91/1992 l’articolo 3-bis. Non vieta la doppia cittadinanza italiana: limita la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis). Chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato quella italiana, anche se è nato prima della riforma, salvo eccezioni. Le principali, in alternativa tra loro:
- domanda di riconoscimento presentata, appuntamento comunicato o causa avviata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- un genitore, un adottante o un nonno che possiede, o possedeva alla morte, solo la cittadinanza italiana;
- un genitore o adottante cittadino che ha risieduto in Italia almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita o dell’adozione del figlio.
Per il Ministero dell’Interno l’articolo 3-bis non crea una nuova via di trasmissione e non sana una linea di discendenza già interrotta. La Corte costituzionale non lo ha dichiarato incostituzionale (sentenza 63/2026). Con l’ordinanza 147/2026 ha però chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino a una norma come questa (causa C-816/26) e ha sospeso il giudizio. Requisiti e documenti sono nella guida sulla cittadinanza iure sanguinis.
Che effetti pratici ha la doppia cittadinanza italiana?
Ecco cosa indicano le pagine ufficiali italiane. Per gli obblighi verso l’altro Paese conta la sua legge.
- AIRE. Il cittadino italiano che si stabilisce all’estero deve iscriversi all’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (art. 6, legge 470/1988). Non devono farlo, per esempio, coloro che si recano all’estero per un periodo non superiore a 12 mesi. Secondo la pagina del Ministero l’iscrizione è gratuita e si fa tramite il consolato; la stessa pagina segnala nuove disposizioni della legge 11/2026, quindi controlla le istruzioni aggiornate del consolato. La pagina non indica eccezioni per chi ha anche un’altra cittadinanza.
- Voto e consolato. L’iscrizione all’AIRE serve per votare dall’estero, di regola per corrispondenza, alle elezioni politiche e ai referendum, e per il Parlamento europeo nei seggi consolari dei Paesi dell’Unione. È anche il presupposto per i servizi consolari e per i documenti di identità e di viaggio rilasciati dal consolato. Non avere il passaporto italiano non fa perdere la cittadinanza.
- Servizio militare. In Italia la leva obbligatoria è sospesa dal 1° gennaio 2005. Fare il servizio militare per uno Stato estero fa perdere la cittadinanza italiana solo se, dopo l’intimazione del Governo italiano, non lo lasci nel termine fissato (art. 12, comma 1). In caso di guerra con quello Stato valgono regole più severe (comma 2): alla fine della guerra perde la cittadinanza, tra gli altri, chi ha prestato servizio senza esservi obbligato o ne ha acquistato volontariamente la cittadinanza. Gli obblighi militari verso l’altro Paese dipendono dalla sua legge.
- Imposte. Di regola la cittadinanza non decide la residenza fiscale. Per le imposte sui redditi l’art. 2 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi), nel testo modificato dal D.Lgs. 209/2023, considera residente chi per la maggior parte dell’anno ha in Italia la residenza, il domicilio o la presenza, e presume residente, salvo prova contraria, chi per la maggior parte dell’anno è iscritto all’anagrafe dei residenti. La stessa norma presume però residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Altri Stati possono avere regole diverse: per le imposte rivolgiti a un consulente fiscale.
Quando conviene chiedere un parere legale?
Le regole generali bastano per orientarsi, ma alcuni casi vanno letti sui documenti:
- hai acquistato un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992 e non sai se hai perso quella italiana;
- sei nato all’estero con un’altra cittadinanza e vuoi capire se l’articolo 3-bis ti riguarda;
- l’altro Paese ti chiede di rinunciare alla cittadinanza italiana, o la sua legge cambia la tua posizione dopo la naturalizzazione.
Come si arriva alla doppia cittadinanza italiana?
Ogni via ha requisiti propri. Per vedere tutti i modi di acquisto e di riacquisto vai alla pagina sui tipi di cittadinanza italiana. Per orientarti:
- vivi in Italia da anni: cittadinanza per residenza, con il livello B1 spiegato nella guida alla certificazione B1;
- sei sposato con un cittadino italiano: cittadinanza per matrimonio;
- sei nato in Italia da genitori stranieri: cittadinanza per nascita in Italia;
- hai figli minorenni: cittadinanza dei figli minorenni.
Domande frequenti
L’Italia ammette la doppia cittadinanza?
Sì. Per la legge 91/1992 chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, e il Ministero degli Esteri indica la cittadinanza multipla tra i principi della legge. La regola vale dal 16 agosto 1992, salvo diverse disposizioni di accordi internazionali. Conta però anche la legge dell’altro Paese.
Devo rinunciare alla mia cittadinanza per diventare italiano?
La legge italiana non prevede la rinuncia alla cittadinanza d’origine tra i requisiti per matrimonio (art. 5) e residenza (art. 9); il giuramento riguarda la fedeltà alla Repubblica e il rispetto di Costituzione e leggi. Il tuo Paese, invece, potrebbe farti perdere o limitare la sua cittadinanza: chiedi alle sue autorità prima di presentare domanda.
Se acquisto un’altra cittadinanza perdo quella italiana?
Dal 16 agosto 1992, di regola, no: l’articolo 11 fa conservare la cittadinanza italiana, che si perde con una rinuncia formale o nei pochi casi previsti dalla legge, salvi gli accordi internazionali. Per gli acquisti precedenti le regole erano diverse e può esistere una possibilità di riacquisto.
La riforma del 2025 ha abolito la doppia cittadinanza?
No. Il decreto-legge 36/2025, convertito dalla legge 74/2025, ha aggiunto l’articolo 3-bis, che limita la cittadinanza per discendenza di chi è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza, salvo eccezioni. Resta valido l’articolo 11, e per matrimonio e residenza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza d’origine.
Chi ha due cittadinanze deve fare il servizio militare in Italia?
Al 28 ottobre 2026 in Italia non ci sono chiamate alla leva obbligatoria: è sospesa dal 1° gennaio 2005. Gli obblighi militari verso l’altro Paese dipendono dalla sua legge, e per la legge italiana (art. 12) la perdita della cittadinanza riguarda solo casi limitati.
Fonti ufficiali
- Doppia cittadinanza, perdita e rinuncia – Ministero degli Affari Esteri
- Legge 91/1992, testo coordinato con la riforma del 2025 – Consolato Generale d’Italia a Colonia
- Prime istruzioni operative sulla legge 74/2025 – Ministero dell’Interno
- Sentenza n. 63/2026 sull’art. 3-bis della legge 91/1992 – Corte costituzionale
- Ordinanza n. 147/2026, rinvio alla Corte di giustizia dell’UE – Corte costituzionale
- Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) – Ministero degli Affari Esteri
- Leva militare per la legge italiana – Ambasciata d’Italia ad Atene
- Decreto legislativo 209/2023, art. 1 (residenza fiscale delle persone fisiche), Gazzetta Ufficiale n. 301 – Gazzetta Ufficiale
Le fonti sono state consultate il 28 ottobre 2026. Le regole dell’altro Paese, le decisioni dei giudici e le istruzioni dei consolati possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Possiamo aiutarti a capire quale via alla cittadinanza italiana è adatta al tuo caso, a preparare i documenti e a seguire la pratica con gli uffici competenti, mentre le regole dell’altro Paese vanno chieste alle sue autorità. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Hai un caso come questo? Parlane con un consulente specializzato
In 30 minuti un consulente specializzato di SH Immigration Specialists analizza la tua situazione e ti dice cosa fare, quali documenti servono e quali errori evitare. Online da ogni Paese o in uno dei nostri 8 uffici in Italia, anche in arabo, hindi e urdu.
Vuoi che ce ne occupiamo noi? Scopri il servizio cittadinanza italiana.
Uffici a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze, Venezia-Mestre; online in tutta Italia e dall’estero.
Pagamento online sicuro con Stripe. SH Immigration Specialists non è uno studio legale: ricorsi e consulenza legale sono seguiti dalle avvocate del team.


















