Permesso di soggiorno per protezione speciale: regole e novità 2026

Indice

In breve. Il permesso di soggiorno per protezione speciale è un permesso nazionale per chi non ottiene lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma non può essere allontanato dall’Italia, per esempio perché rischia tortura o trattamenti inumani o degradanti. Di regola lo riconosce la Commissione territoriale (o il giudice, se fai ricorso) e lo rilascia il questore: dal 2023 la legge non prevede più la richiesta diretta in Questura. Dura due anni, permette di lavorare e di regola non si converte in permesso per lavoro.

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Qui trovi chi decide, quando si ottiene, quanto dura, che diritti dà, se si converte in lavoro e cosa fare se la domanda è respinta.

Aggiornato il 19 ottobre 2026. Guida generale, non consulenza personalizzata: ogni caso dipende da storia, prove e decisioni delle autorità competenti, e la prassi varia da Questura a Questura.

Che cos’è il permesso di soggiorno per protezione speciale?

È il permesso che il questore (il responsabile della Questura, l’ufficio di polizia competente) rilascia a chi non può essere espulso né respinto perché ricorrono i divieti dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998, “TUI”). Lo prevede l’articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008: se la Commissione territoriale, l’organo che esamina le domande di asilo, non riconosce né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma ritiene che quei divieti ricorrano, trasmette gli atti al questore, che rilascia un permesso di due anni con la dicitura “protezione speciale”.

È una tutela nazionale, distinta dalla protezione internazionale: nata con la L. 132/2018, ampliata dal D.L. 130/2020 e ristretta dal D.L. 20/2023 (L. 50/2023). In giurisprudenza si chiama anche “protezione complementare”. Per gli altri permessi vedi i tipi di permesso di soggiorno in Italia.

In quali casi non si può essere allontanati?

Secondo i testi consultati, ad ottobre 2026 i presupposti sono quelli dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI. In sintesi, non si può espellere o respingere una persona:

  • verso uno Stato in cui rischia persecuzione per motivi personali o sociali o per gli altri motivi dell’articolo 19, o da cui potrebbe essere rinviata in uno Stato che non la protegge;
  • verso uno Stato in cui rischia tortura o trattamenti inumani o degradanti;
  • quando lo impongono gli obblighi costituzionali o internazionali dell’Italia richiamati dall’articolo 5, comma 6, del TUI.

Si considerano anche le violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di rientro.

Che fine ha fatto la tutela della vita privata e familiare?

Dal 2020 l’articolo 19 vietava l’allontanamento anche se violava la vita privata e familiare, valutando legami familiari, integrazione e durata del soggiorno. Il D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023, ha soppresso queste parti del comma 1.1.

Per la Corte di cassazione la tutela non è scomparsa: con la sentenza n. 29593/2025 (10 novembre 2025) la prima sezione civile ha affermato che restano i divieti dell’articolo 5, comma 6, tra cui l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Serve un radicamento in Italia abbastanza forte da rendere l’allontanamento una violazione di quel diritto, caso per caso e senza automatismi.

Che differenza c’è con asilo, protezione sussidiaria e permessi per casi speciali?

Rifugiato e protezione sussidiaria sono protezione internazionale; la protezione speciale è una tutela nazionale legata al divieto di allontanamento, non il vecchio permesso per motivi umanitari (abolito nel 2018). I permessi per “casi speciali” sono una categoria a parte, prevista da singoli articoli del TUI (per esempio per violenza domestica, gravi condizioni di salute o calamità): ognuno ha requisiti e procedure propri.

Aspetto Rifugiato e protezione sussidiaria Protezione speciale Casi speciali (esempi)
Durata del permesso 5 anni 2 anni Dipende dal permesso
Ricongiungimento familiare Sì No Dipende dal permesso
Conversione in permesso per lavoro Sì Di regola no Dipende (no per cure mediche e calamità)

Chi decide e come si arriva al permesso?

Dal 2023 la legge non prevede più una domanda separata di protezione speciale al questore. Di regola il percorso è questo:

  1. Presenti la domanda di protezione internazionale (vedi la guida sulla richiesta di asilo politico e protezione sussidiaria e le nuove regole del D.L. 100/2026): viene registrata e poi formalizzata.
  2. La Commissione territoriale decide: se non riconosce lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma ritiene che ricorrano i divieti dell’articolo 19, trasmette gli atti al questore, che rilascia il permesso.
  3. Se la domanda è respinta e fai ricorso, anche il giudice può riconoscere la protezione speciale: il permesso è rilasciato in esecuzione della decisione.

Fino al 2023 si poteva chiedere il permesso anche direttamente al questore, che acquisiva il parere della Commissione. La L. 50/2023 ha soppresso questa procedura, ma restano le regole precedenti per le istanze presentate fino all’11 marzo 2023 e per i casi in cui la Questura aveva già invitato la persona a presentare istanza (articolo 7, comma 2, del D.L. 20/2023).

Il portale Integrazione Migranti indica che, in attesa di chiarimenti ministeriali, non sembra più possibile chiedere il permesso al di fuori della procedura di protezione internazionale; la prassi può variare, quindi in caso di dubbi parlane con un avvocato prima di agire.

Cosa succede in Questura e quali documenti servono?

Dopo la decisione la pratica passa alla Questura, che ti convoca per rilasciare il permesso elettronico. Convocazione e documenti variano da una Questura all’altra: leggi la convocazione e chiedi alla Questura quali documenti portare e quali pagamenti sono dovuti.

Gli importi generali del Portale Immigrazione (tabella del 22 luglio 2024) sono 16 euro di marca da bollo e 30,46 euro per il permesso elettronico, più un contributo di 50 euro per i permessi da oltre uno a due anni: verifica con la Questura se è dovuto. Vedi la richiesta del permesso di soggiorno e, se hai solo la ricevuta, come lavorare con la ricevuta.

Quanto dura il permesso e come si rinnova?

Dura due anni ed è rinnovabile, ma il rinnovo richiede una nuova valutazione della Commissione territoriale: non è automatico. La regola generale dell’articolo 5, comma 4, del TUI, come modificata dal D.Lgs. 83/2026 (applicabile dal 22 maggio 2026), prevede di chiederlo almeno 90 giorni prima della scadenza, invece di 60: segui le istruzioni della Questura e non aspettare.

Per le modalità vedi il rinnovo del permesso di soggiorno e, se è già scaduto, il permesso scaduto. I permessi rilasciati con la vecchia tutela della vita privata e familiare e ancora validi si rinnovano una sola volta, per un anno (articolo 7, comma 3, del D.L. 20/2023).

Cosa permette il permesso di soggiorno per protezione speciale?

  • Lavoro: puoi lavorare come dipendente o in proprio, senza altre autorizzazioni.
  • Salute: hai diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e alla scelta del medico presso l’ASL (vedi la tessera sanitaria per stranieri).
  • Residenza: puoi iscriverti all’anagrafe del comune in cui abiti; di regola servono un permesso valido oltre tre mesi, il passaporto o un documento equipollente e il codice fiscale (vedi residenza in Italia per stranieri).
  • Famiglia: non dà diritto al ricongiungimento familiare.
  • Viaggi: di regola non spetta il titolo di viaggio per stranieri, salvo casi come l’impossibilità di avere il passaporto dal Paese d’origine. Secondo l’UNHCR si può viaggiare in area Schengen fino a 90 giorni: controlla prima i documenti.

Si può convertire in permesso per lavoro?

Di regola no. Il Portale Integrazione Migranti spiega che, dopo la L. 50/2023, il permesso non può più essere convertito in permesso per lavoro; la legge ha abrogato le lettere a), b) e h-bis) dell’articolo 6, comma 1-bis, del TUI, che elencavano alcuni permessi convertibili.

Una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza (Ministero dell’Interno, n. 0049449 del 29 maggio 2024, su parere dell’Avvocatura dello Stato) ammette però la conversione, se ci sono i requisiti di legge, per i permessi rilasciati prima del 5 maggio 2023 e ancora validi, e per quelli rilasciati dopo in esecuzione di una decisione del giudice su una richiesta presentata prima di quella data. Vedi i permessi convertibili in lavoro.

Cosa è cambiato di recente e cosa può cambiare?

  • 11 marzo e 6 maggio 2023: il D.L. 20/2023 (in vigore dall’11 marzo) e la L. 50/2023 (dal 6 maggio) hanno tolto la tutela espressa della vita privata e familiare, la domanda diretta al questore e la conversione in lavoro.
  • 22 maggio 2026: il D.Lgs. 83/2026 si applica da questa data e porta a 90 giorni il termine ordinario per chiedere il rinnovo.
  • 12 giugno 2026: il D.L. 100/2026, convertito senza modifiche dalla L. 145/2026, avvia l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo (documento nominativo, lavoro dopo 90 giorni dalla formalizzazione, ricorsi con termini più brevi in alcuni casi). Nelle parti consultate non risultano modifiche all’articolo 19 del TUI né all’articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.
  • Da seguire: un disegno di legge di delega (A.S. 1869, febbraio 2026) prevede requisiti più stringenti per la “protezione complementare”; ad agosto 2026 era ancora al Senato.

Cosa fare se la domanda è respinta?

Contro la decisione negativa della Commissione territoriale si fa ricorso, firmato da un avvocato, alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale. I termini sono:

  • 30 giorni dalla notifica della decisione, come regola generale (60 giorni se il ricorrente è all’estero);
  • 7 giorni nei casi dell’articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) 2024/1348;
  • 5 giorni nella procedura di frontiera.

I termini di 7 e 5 giorni vengono dal D.L. 100/2026, in vigore dal 12 giugno 2026: per le domande presentate prima, le norme transitorie possono prevedere termini diversi. Si può chiedere il patrocinio a spese dello Stato; contro il decreto del Tribunale c’è il ricorso per cassazione.

Se è la Questura a rifiutare il rilascio o il rinnovo, o ti manda un preavviso di rigetto (vedi l’articolo 10-bis), termini e giudice dipendono dal tipo di atto: leggi il documento e rivolgiti subito a un avvocato.

Domande frequenti

Posso chiedere la protezione speciale direttamente in Questura?

Dal 2023 la legge non prevede più la richiesta diretta al questore: di regola il permesso nasce dalla procedura di asilo, quando la Commissione territoriale o il giudice riconoscono i divieti dell’articolo 19. Fanno eccezione le istanze presentate fino all’11 marzo 2023.

Quanto dura il permesso di soggiorno per protezione speciale?

Due anni, con possibilità di rinnovo. Il rinnovo non è automatico: richiede una nuova valutazione della Commissione territoriale. Chiedilo con anticipo e secondo le istruzioni della Questura; la regola generale è almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il permesso per protezione speciale si può convertire in permesso per lavoro?

Di regola no, dopo la L. 50/2023. Per la circolare ministeriale del 29 maggio 2024 resta possibile, con i requisiti di legge, per i permessi rilasciati prima del 5 maggio 2023 e ancora validi e per alcuni rilasciati dopo in esecuzione di una sentenza.

Entro quanto tempo si fa ricorso se la domanda è respinta?

Di regola entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione territoriale (60 se sei all’estero); 7 giorni in alcuni casi e 5 nella procedura di frontiera, per effetto del D.L. 100/2026. Il ricorso va firmato da un avvocato: controlla subito la data di notifica.

Fonti ufficiali

Le fonti sono state consultate il 19 ottobre 2026. Alcuni testi vigenti non erano consultabili per intero online e la prassi varia da Questura a Questura: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.

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