Capitano spesso situazioni in cui il cittadino straniero in Italia non abbia il passaporto, in quanto fuggitivo dal proprio Paese o, più semplicemente, per problemi legati al suo rinnovo presso l’Ambasciata del Paese d’origine in Italia.
Se sei uno straniero senza passaporto o non puoi rinnovarlo per qualsiasi ragione, questo articolo fa al caso tuo. Scopriremo infatti come ottenere il documento o titolo di viaggio per stranieri, documenti di identità alternativi al passaporto ordinario.
Straniero senza passaporto: cosa fare
Partiamo dal presupposto che, come previsto dall’articolo 6 comma 3 del Testo Unico Immigrazione, sia obbligatorio, per lo straniero, esibire su richiesta sia il passaporto, o altro documento equivalente, e il permesso di soggiorno.
I documenti equipollenti al passaporto sono i seguenti:
- Documento di viaggio per rifugiati;
- Titolo di viaggio per apolidi e stranieri;
- Libretto di navigazione;
- Documento di navigazione aerea;
- Lasciapassare delle Nazioni Unite;
- Documento rilasciato da un Quartier generale della NATO;
- Carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.;
- Lasciapassare.
Se hai già la residenza in Italia, la carta di identità e la patente di guida sono da considerarsi come validi documenti di identità, come vedremo meglio anche tra poco.
Se, invece, non hai nessuno di questi documenti, perché sei rifugiato politico o per altri motivi non puoi disporre del passaporto rilasciato dal tuo Paese di origine, leggi i paragrafi seguenti.
Documento di viaggio per rifugiati
Agli stranieri titolari dello status di rifugiato è concesso, secondo l’articolo 24 del Testo Unico Immigrazione, un documento di viaggio per stranieri. Lo stesso articolo tutela anche i titolari dello status di protezione sussidiaria, nonostante sia più attenuata rispetto allo status di rifugiato, in quanto in entrambi i casi esiste, per lo straniero, l’impossibilità di interloquire con le autorità del proprio Paese d’origine.
Si richiede in Questura, prenotando un appuntamento tramite il sito PrenotaFacile ove disponibile e pagando un contributo di €42,22 tramite bollettino postale.
Il documento di viaggio per rifugiati sostituisce totalmente il passaporto, permettendo di viaggiare liberamente tranne, per ovvie ragioni, nel proprio Paese d’origine, pena la revoca dello status di rifugiato.
Titolo di viaggio per stranieri e apolidi
Arriviamo ora al nocciolo della questione: uno straniero con regolare permesso di soggiorno ma impossibilitato a rinnovare il passaporto per altre ragioni, può richiedere un titolo di viaggio?
La risposta è chiara e tonda: sì! La questione è stata definitivamente chiarita dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3552 del 2018, che ha stabilito il diritto degli stranieri a ottenere il titolo di viaggio anche nei casi in cui non sia possibile ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio Paese.
Tale diritto sussiste, infatti, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di contatti con le autorità del Paese d’origine, ma anche quando essa sia di natura oggettiva, ad esempio a causa di prassi o normative interne che rendono impossibile il rilascio del documento.
Di conseguenza, il titolo di viaggio può essere richiesto direttamente al Questore qualora si sia in possesso di una dichiarazione scritta dell’Ambasciata che attesti l’impossibilità di rilasciare il passaporto, oppure quando vi siano motivi soggettivi o oggettivi che ne impediscano l’ottenimento, come il fondato timore di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica, l’impossibilità di presentare la documentazione richiesta o la mancanza di un consolato in Italia.
In ogni caso, è necessario fornire una documentazione adeguata che dimostri in modo esauriente le ragioni che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese.
Anche il Tar di Napoli si è espresso in questi termini, con la sentenza n. 1669 del 19/02/2021, riconoscendo il diritto al titolo di viaggio a un cittadino straniero maggiorenne titolare di un permesso di soggiorno non legato ad alcuna forma di protezione.
Il Tar ricorda che tutti i cittadini stranieri hanno diritto ad accedere a un titolo di viaggio in caso di impossibilità di ottenere il passaporto, che va intesa in senso ampio, includendo anche i casi di impossibilità di fatto legati all’organizzazione consolare.
Infine, il Tar ricorda che la prova di questa impossibilità può essere fornita adducendo indizi di ogni genere: solleciti al consolato, richieste di appuntamenti senza risposta, biglietti del treno, ecc.
Quanto costa il titolo di viaggio
Il titolo di viaggio per stranieri, che vale per 5 anni, costa poco più rispetto al documento di viaggio per rifugiati, in quanto si deve pagare, oltre ai €42,22, anche una tassa di concessione governativa di €73,50.
Le modalità di richiesta sono le medesime del documento di viaggio per rifugiati, è sufficiente selezionare l’opzione “titolo di viaggio per stranieri” nel modulo di richiesta da presentare in Questura.
Rinnovo permesso di soggiorno senza passaporto
In un’Italia idilliaca, quando lo straniero non dispone del passaporto, gli basterebbe fare una visita alla Questura per ottenere, in breve tempo, il titolo di viaggio per stranieri.
La realtà, purtroppo, è ben diversa. Anche ammettendo che la Questura non opponga resistenza al rilascio del titolo di viaggio per stranieri allo straniero non titolare dello status di rifugiato, i tempi per ottenere l’appuntamento possono essere di oltre sei mesi.
Viene lecito, pertanto, chiedersi se sia obbligatorio il passaporto per rinnovare il permesso di soggiorno. Ancora una volta, la risposta ci viene dal Tribunale di Roma con ordinanza del 10 marzo 2022, il quale chiarisce che in ogni caso ai sensi dell’art. 9 comma 3, lettera a) del DPR n. 394/1999 il rilascio del permesso di soggiorno non presuppone necessariamente il passaporto, documento di identità che può infatti essere sostituito da “altro documento equipollente” da cui risultino “la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli interessati”.
Il Tribunale ha, infatti, agito col buon senso, riconoscendo che, una volta effettuata la prima registrazione dello straniero, rilasciato il permesso di soggiorno e addirittura la carta di identità (la quale è un documento di identità a tutti gli effetti), sarebbe assurdo insistere ancora sull’esibizione del passaporto.
Nel caso specifico su cui si è espresso il Tribunale, la ricorrente non aveva addirittura nessun tipo di documento di identità, se non una dichiarazione sostitutiva di certificazione delle proprie generalità alla presenza di due testimoni, rilasciata dinanzi al Comune di Roma. Secondo il giudice quindi, anche questa dichiarazione è sufficiente per identificare la persona, negli elementi necessari per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto sono autocertificabili per legge.
FAQ – Titolo di viaggio per stranieri
L’ambasciata si rifiuta di rinnovare il mio passaporto, cosa posso fare?
Documentando chiaramente che l’ambasciata del tuo Paese d’origine ostacola il rilascio del tuo passaporto, puoi richiedere un titolo di viaggio alla Questura della località in cui risiedi, anche se non sei titolare dello status di rifugiato.
Posso rinnovare il permesso di soggiorno senza passaporto?
Sì, la carta di identità italiana o anche una certificazione sostitutiva delle proprie generalità sono da considerarsi validi per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.



















