In breve. Viaggiare con ricevuta del permesso di soggiorno è possibile, ma solo a precise condizioni: ricevuta di rinnovo rilasciata, viaggio nel proprio Paese di origine (secondo Integrazione Migranti), nessun transito in altri Paesi Schengen, di regola uscita e rientro dalla stessa frontiera e domanda di rinnovo presentata nei termini. La ricevuta ha una validità massima di 9 mesi; oltre questo termine viaggiare è ancora più sconsigliato. Gli scali in aeroporti europei possono portare a respingimenti o a una segnalazione nel SIS.
In moltissimi ci chiedono se si può viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste al momento di consegna del kit o con il cedolino rilasciato dalla Questura.
La risposta è sì, puoi viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno o con il cedolino, ma a particolari condizioni. Inoltre, fare scalo in un paese dell’area Schengen può essere rischioso; ora ti spiego perché e come viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno in sicurezza.
Cosa dice la legge su viaggiare con ricevuta del permesso di soggiorno?
Come prima cosa è doveroso ricordare che la ricevuta del permesso di soggiorno, rilasciata dalle Poste o direttamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è un documento ufficiale che attesta la presentazione della domanda di rilascio o rinnovo e, a determinate condizioni, consente di soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa del permesso (come previsto dall’art. 5 comma 9-bis del Testo Unico Immigrazione).
Inoltre, lo stesso articolo, al comma 9, prevede che il permesso di soggiorno venga rilasciato, rinnovato o convertito entro 90 giorni dalla richiesta, se ci sono i requisiti (erano 60 prima del D.Lgs. 83/2026, che si applica dal 22 maggio 2026). Termine che, come ben sappiamo, raramente viene rispettato.
Per questo motivo si è pensato che fosse giusto non intrappolare una persona nel territorio italiano in attesa che la Pubblica Amministrazione facesse il suo lavoro e, tramite le indicazioni ministeriali del 2006, il Ministero dell’Interno ha precisato che è possibile lasciare l’Italia nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, a patto che:
- l’uscita e il rientro avvengano, di regola, attraverso la stessa frontiera;
- sia stata rilasciata la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- la richiesta di rinnovo sia stata presentata nei termini (le indicazioni del 2006, anteriori alla riforma del 2026, parlavano di non oltre 60 giorni dopo la scadenza: verifica con la Questura);
- non si transiti per altri Paesi Schengen.
Chiaramente, per rientrare in Italia bisognerà inoltre esibire:
- passaporto o un documento equipollente;
- ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno scaduto.
Si può rientrare da una frontiera diversa?
Una seconda circolare del 17 marzo 2009 del Ministero dell’Interno ha poi specificato che nei soli casi di rinnovo o di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato o ricongiungimento familiare, è possibile fare rientro in Italia anche attraverso un valico di frontiera diverso da quello di uscita. Il manuale ufficiale di Integrazione Migranti (2021) parla invece di soli valichi di frontiera esterna, anche diversi tra loro: le indicazioni non sono uniformi, quindi verifica con la Questura prima di partire.
Secondo Integrazione Migranti (pagina aggiornata a maggio 2026), chi è in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso “può solo rientrare nel proprio Paese di origine”, a condizione che il viaggio di andata o di ritorno non preveda il transito in un Paese dell’area Schengen; negli altri Paesi Schengen non è possibile viaggiare fino al rinnovo, salvo autorizzazioni specifiche. Se devi andare altrove, chiedi prima conferma alla Questura.
Ad ogni modo, consiglio sempre di prestare grande attenzione e di evitare gli spostamenti se non strettamente necessari e facilmente motivabili (ultimo fra tutti se viaggi per turismo). So che può essere frustrante ma bisogna avere pazienza. Per le regole sul rinnovo leggi la guida al rinnovo del permesso di soggiorno.
Quanto vale la ricevuta del permesso di soggiorno?
La recente circolare n. 400/B/2024 del Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta rilasciata a seguito della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha una validità massima di 9 mesi, calcolata dalla data di accettazione della pratica da parte dell’autorità competente (Poste o Questura stessa).
La circolare stessa non tiene evidentemente conto della reale situazione, in quanto varie Questure impiegano anche un anno per consegnare il permesso definitivo. Per il lavoro, Integrazione Migranti precisa che, scaduta la ricevuta, il rapporto di lavoro può in ogni caso proseguire regolarmente, ma il lavoratore dovrà presentare il titolo definitivo una volta rilasciato.
Chiaramente non la fa nessuno ma una cosa è certa: scaduti questi 9 mesi è ancora più sconsigliato viaggiare, poiché non si può più assicurare di essere ammessi al rientro in Italia e potresti dover richiedere il visto di reingresso.
Quali rischi corre chi viaggia con la ricevuta del permesso?
Come spiegato sopra, viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno può essere rischioso. Potresti infatti avere problemi nel rientro in Italia ma potresti anche avere problemi molto più nascosti e insidiosi, in particolare se attraversi un altro Paese dell’Area Schengen.
Cos’è lo Schengen Information System (SIS)?
Oggi è possibile raggiungere molte destinazioni con voli diretti che partono dagli aeroporti nazionali ma, specialmente per cittadini sudamericani e asiatici, può essere difficile. Molti dei voli con destinazione Argentina, Brasile, Pakistan, Bangladesh o India prevedono uno scalo in grandi aeroporti europei come Parigi o Francoforte. Evita questi voli. Rischi di essere rispedito in Italia o, peggio, di finire registrato nel SIS.
Lo Schengen Information System è una banca dati europea con informazioni e segnalazioni su chi transita in territorio UE, condivisa e utilizzata da autorità UE di frontiera, di immigrazione, di polizia, doganali e giudiziarie.
Cosa sono gli uffici di cooperazione SIRENE?
SIRENE è l’acronimo di Supplementary Information Request at National Entries (informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale). Se il SIS è la banca dati, SIRENE è l’ufficio responsabile dello scambio di informazioni e del coordinamento delle attività connesse alle segnalazioni SIS.
Per sapere se i tuoi dati sono presenti nel sistema o se vuoi chiedere l’eliminazione dal sistema, devi rivolgerti all’ufficio SIRENE.
Come si verifica e si cancella una segnalazione nel SIS?
Viaggiare con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, specialmente in area Schengen, è pericoloso perché rischi che i tuoi dati vengano registrati nel SIS. Se la segnalazione viene inserita, potresti essere fermato ai controlli ogni volta che cerchi di muoverti nell’UE e anche il rinnovo del tuo permesso di soggiorno potrebbe diventare difficoltoso.
Per questo motivo è fondamentale sapere se sei stato segnalato nel SIS: è un tuo diritto.

Quando è confermato che le tue generalità si trovano nel SIS devi assolutamente procedere a farle rimuovere dall’autorità stessa che le ha immesse. Per questo è talvolta necessario l’intervento di un Tribunale: in questi casi la valutazione spetta a un avvocato. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists.

Una volta che il nominativo viene cancellato, puoi richiedere nuovamente l’accesso al SIS per verificare che sia effettivamente stato cancellato, come in questo caso.

Cosa si può fare con la ricevuta del permesso di soggiorno?
Mentre attendi il tuo permesso e possiedi solo la ricevuta puoi:
- Lavorare (secondo l’art. 5 c. 9-bis del T.U.I., in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa; approfondisci nella guida su come lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno);
- Rivolgerti ai centri per l’impiego se smetti di lavorare (dal 2017 non esistono più le liste di mobilità);
- Ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare;
- Prendere la patente italiana;
- Iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale se sei in attesa del primo rilascio e mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anche a coloro che sono in fase di rinnovo;
- Beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Circolare INPS 29 gennaio 2008) ed essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali.
Domande frequenti
Posso viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno?
Solo a precise condizioni: che sia stata rilasciata la ricevuta di rinnovo, che la richiesta di rinnovo sia stata presentata nei termini (le indicazioni del 2006, anteriori alla riforma del 2026, parlavano di non oltre 60 giorni dopo la scadenza), che il viaggio sia verso il Paese di origine (secondo Integrazione Migranti), che uscita e rientro avvengano, di regola, dalla stessa frontiera e che non si transiti in altri Paesi Schengen. Al rientro servono passaporto, ricevuta e permesso scaduto.
Posso fare scalo in un altro Paese Schengen con la ricevuta?
È sconsigliato. Le condizioni della circolare del 2006 escludono il transito per altri Paesi Schengen e uno scalo in aeroporti come Parigi o Francoforte può portare a essere rispediti in Italia o a una segnalazione nel SIS, con problemi nei viaggi futuri e nel rinnovo.
Quanto dura la validità della ricevuta?
Secondo la circolare n. 400/B/2024 del Ministero dell’Interno, la ricevuta rilasciata per rilascio, rinnovo o conversione vale al massimo 9 mesi dalla data di accettazione della pratica da parte di Poste o Questura. Scaduto questo termine viaggiare è ancora più sconsigliato e potrebbe servire un visto di reingresso.
Posso rientrare in Italia da una frontiera diversa?
Di regola uscita e rientro devono avvenire dalla stessa frontiera. La circolare del 17 marzo 2009 consente un valico diverso solo per rinnovo o primo rilascio del permesso per lavoro autonomo, lavoro subordinato o ricongiungimento familiare. Negli altri casi conviene rispettare la regola generale. Il manuale ufficiale di Integrazione Migranti (2021) parla invece di soli valichi di frontiera esterna, anche diversi tra loro: verifica con la Questura prima di partire.
Come scopro se sono segnalato nel SIS?
Puoi chiedere l’accesso ai tuoi dati rivolgendoti all’ufficio SIRENE, responsabile dello scambio di informazioni sulle segnalazioni SIS. Se la segnalazione è confermata, va chiesta la rimozione all’autorità che l’ha inserita; talvolta serve l’intervento di un Tribunale e quindi la valutazione di un avvocato.
Fonti ufficiali
- Art. 5 D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico Immigrazione (Normattiva)
- Integrazione Migranti – Diritti dello straniero nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso
- Schengen Information System – Commissione europea
- Schengen: guida alla zona europea senza frontiere – Parlamento europeo
Le fonti sono state consultate il 15 ottobre 2026. Le regole e le prassi degli uffici possono cambiare: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Prima di partire con la ricevuta possiamo verificare il tipo di permesso, la data della domanda, la validità della ricevuta e l’itinerario, e aiutarti nella richiesta di accesso ai dati SIS. Consulenza legale, ricorsi e contenziosi, ad esempio per la cancellazione di una segnalazione davanti a un Tribunale, sono seguiti dalle avvocate dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
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