Permesso soggiorno lavoro autonomo e visto di ingresso – Guida ufficiale

Indice

In questa dettagliata guida ti descrivo nel modo più chiaro e completo come ottenere il permesso soggiorno lavoro autonomo, sia che ti trovi ancora all’estero e, di conseguenza, necessiti prima di un visto per lavoro autonomo, sia che ti trovi già in Italia con un altro permesso di soggiorno e desideri convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Questa procedura è assai complessa, sono richiesti specifici requisiti e la documentazione da produrre è molta, coinvolgendo più amministrazioni. Con la giusta preparazione e, se necessario, il nostro supporto, non avrai difficoltà a svolgere un lavoro autonomo con permesso di soggiorno specifico.

Cos’è il permesso soggiorno lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è un particolare permesso di lavoro specifico per chi intende avviare un’attività lavorativa in proprio. Possono richiederlo sia stranieri residenti all’estero, i quali avranno prima bisogno del visto per lavoro autonomo, ma anche coloro che si trovano già in Italia ad altro titolo (leggi la nostra guida sulla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro).

Ovviamente, il permesso di soggiorno lavoro autonomo abilita anche allo svolgimento di attività subordinate, come anche un normale permesso per motivi di lavoro permette di avviare un’impresa.

L’utilità del permesso di soggiorno lavoro autonomo sta quindi nel permettere di avere un titolo di soggiorno specifico a chi, nel momento della richiesta, non ha i requisiti per un normale lavoro subordinato ma dimostra invece quelli per un’attività in proprio.

Art 26 DL 286 98

La normativa che disciplina il visto per lavoro autonomo e il rilascio e rinnovo del permesso soggiorno lavoro autonomo all’interno delle quote previste dal Decreto Flussi, con tutti i requisiti e documenti necessari è contenuta nell’articolo 26 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione).

Ulteriori indicazioni utili si possono trovare nelle seguenti norme:

  • Circolare del MICA n. 3473/C del 29 novembre 1999 – D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Art. 39 – Disposizioni relative al lavoro autonomo degli stranieri.
  • Circolare del MAP n. 3589/C del 20 luglio 2005 – D.P.R. n. 334/2004. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394/1999, in materia di immigrazione.

 

Requisiti permesso soggiorno lavoro autonomo

I requisiti per ottenere il permesso di soggiorno lavoro autonomo variano a seconda dell’attività che intendi svolgere ma, in generale, sono i seguenti:

  • Possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della specifica attività (ad esempio: iscrizione in albi, registri, ruoli, ecc.);
    • Possesso di sufficienti risorse economico-finanziarie in relazione all’attività che si intende svolgere (i parametri economici finanziari di riferimento vengono dichiarati dalla Camera di Commercio competente per provincia, esclusivamente per le attività iscrivibili nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane).
    • Reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa €8.400).
  • Disponibilità di sistemazione alloggiativa idonea.

 

Per le attività soggette ad iscrizione ad Albi o nel Registro delle Imprese

  • Avere un nulla-osta rilasciato dall’autorità pubblica competente da cui risulti che non vi sono motivi ostativi allo svolgimento di quella determinata attività.
    • nel caso in cui l’attività sia sottoposta ad autorizzazione, licenza, ecc. l’attestazione deve essere rilasciata dalla competente amministrazione (per esempio: per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche la competenza è del Comune in quanto è l’ente che rilascia la necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività);
    • nel caso in cui si intenda, invece, svolgere un’attività libera (cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti), l’attestazione viene rilasciata dalla Camera di Commercio, previa presentazione di un’apposita domanda in bollo.

 

Infine, solo i cittadini stranieri che non hanno un altro permesso di soggiorno, necessitano anche di

  • visto per lavoro autonomo rilasciato dal Consolato italiano;
  • nulla osta provvisorio al lavoro autonomo rilasciato dalla Questura.

 

Permesso di soggiorno lavoro autonomo reddito minimo

Il reddito minimo per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è sempre pari ad almeno il minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria che è di circa €8.400. Non può essere dimostrato mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Se ti stai chiedendo come puoi avere un reddito prima ancora di esercitare l’attività, i tuoi dubbi sono leciti. Il permesso soggiorno lavoro autonomo, però, permette di svolgere attività autonome che, per loro natura, sono incerte e non garantiscono un guadagno certo, mentre la Pubblica Amministrazione vuole essere sicura che tu possieda già una fonte di reddito tale da essere autosufficiente anche qualora la tua attività non andasse bene come sperato.

Anche quando si chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato normale è necessario dimostrare un contratto che raggiunga questa soglia ma, in questi casi, è l’azienda a garantire di fornirti quella cifra.

Certificazione dell’esistenza dei requisiti art 26 dl 286 98

Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o

autorizzatorio, devi acquisire presso la Camera di Commercio competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività.

Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (circa €7.000).

Permesso soggiorno lavoro autonomo

Documenti permesso di soggiorno per lavoro autonomo

I documenti necessari per ottenere il permesso soggiorno lavoro autonomo sono i seguenti (possono variare a seconda delle specifiche casistiche, come spiegato in precedenza):

  • copia del passaporto;
  • copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • prova della disponibilità del reddito minimo e delle risorse per avviare l’attività;
  • prova della disponibilità di un alloggio idoneo;
  • nulla osta dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio;
  • attestazione dei parametri economico-finanziari dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio;
  • nulla osta provvisorio al lavoro autonomo della Questura;
  • visto per lavoro autonomo.

 

Le autorizzazioni, l’attestazione, ed il nulla osta hanno tutti validità di soli tre mesi, quindi bisogna essere rapidi a procurarseli per fare richiesta al Consolato o alla Prefettura.

Visto per lavoro autonomo

Per ottenere il permesso soggiorno lavoro autonomo, l’aspirante imprenditore in Italia che viene dall’estero deve prima ottenere un visto per lavoro autonomo. Questi ingressi, tuttavia, rientrano nell’ambito delle quote e sono consentiti solo ed esclusivamente in favore delle categorie previste dal vigente decreto flussi:

  1. imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a €500.000, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.
    La valutazione dell’ “interesse per l’economia italiana” è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
  2. liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione.
    Sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy è disponibile l’elenco delle “associazioni delle professioni non regolamentate”, per le quali non esistono ordini, albi o collegi;
  3. figure societarie di società non cooperative e “amministratori e dirigenti” stranieri di società italiane ai quali concedere il visto per lavoro autonomo che, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 sono i presidenti, i membri del consiglio di amministrazione, gli amministratore delegati e i revisori dei conti delle sole società di capitali (per azioni, responsabilità limitata e accomandita per azioni), già in attività da almeno tre anni;
  4. artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
  5. cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

 

Come vedete, quindi, non è semplice rientrare in una di queste categorie rendendo, di fatto, il visto per lavoro autonomo una possibilità limitata, anche in considerazione delle poche centinaia di quote di ingresso che vengono concesse ogni anno. Ottenere il permesso soggiorno lavoro autonomo convertendo da un altro permesso è invece più semplice, dato che non vi sono limiti di quote.

Procura

Se il cittadino extracomunitario non è in Italia, dovrà delegare un individuo regolarmente soggiornante sul territorio affinché possa richiedere per lui tutti i certificati e i documenti elencati sopra presso le Pubbliche Amministrazioni.

Questa delega è chiamata procura, viene presentata dal procuratore presso il Consolato italiano o un notaio pubblico nel suo Paese di provenienza. La procura deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità diplomatica italiana all’estero (o apostillata).

Certificazione camera di commercio

In tutti i casi in cui l’attività che si intende svolgere abbia carattere imprenditoriale e sia iscrivibile nel Registro Imprese, la Camera di Commercio competente per il luogo in cui l’attività lavorativa autonoma deve essere svolta, oppure l’Ordine professionale deve emettere l’attestazione dei parametri economico finanziari.

I parametri sono determinati sulla base del contenuto capitalistico di ogni tipologia di attività, che vengono distinte in basso, medio e alto.

Questa attestazione non deve essere rilasciata anche nei seguenti casi:

  • a chi è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l’esercizio di un’attività lavorativa;
  • a chi intende svolgere un’attività di consulenza;
  • a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d’opera di società costituite da meno di tre anni;
  • a coloro che voglio ricoprire la qualifica di semplice socio o di amministratore di società.

 

Quindi, nel caso di attività soggette ad iscrizione agli ordini professionali (es. avvocato, commercialista, ingegnere,…) le attestazioni vengono rilasciate dagli stessi ordini.

Nulla osta provvisorio al lavoro autonomo Questura

Il documento finale necessario per il rilascio del visto al lavoro autonomo è il nulla osta al lavoro autonomo della Questura. Dopo che ti sei procurato tutti gli altri documenti li puoi sottoporre all’ufficio immigrazione della Questura competente per territorio che, entro 20 giorni, rilascerà il documento. Avrai bisogno di

  • fotocopia del passaporto;
  • eventuale procura tradotta e legalizzata;
  • nulla osta dell’Ordine professionale o della Camera di Commercio, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio;
  • attestazione dei parametri economico-finanziari rilasciata dalla Camera di Commercio.
  • Contratto di affitto o acquisto registrato dell’immobile destinato ad alloggio. In alternativa, una dichiarazione, sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un idoneo alloggio.

 

Se l’attività da esercitare non è soggetta all’iscrizione in alcun Ordine professionale né necessita dell’autorizzazione della Camera di Commercio e non è nemmeno di tipo imprenditoriale, pertanto non iscrivibile nel Registro Imprese, puoi richiedere direttamente il nulla osta alla Questura.

Come aprire un’attività in Italia (anche dall’estero)

Per avviare un’attività autonoma di qualsiasi tipo, indipendentemente che debba ottenere un permesso soggiorno lavoro autonomo, devi sapere che ci sono specifici obblighi previsti dalla legge:

  • scegliere il Codice Attività: in funzione del tipo d’attività che s’intende esercitare è necessario scegliere tra i codici attività previsti dalla normativa vigente. Se l’attività non è descritta in alcun codice, sarà necessario utilizzare un codice generico che più si avvicina alla tipologia d’attività;
  • scegliere il Regime Fiscale: a secondo del fatturato annuo previsto si potranno scegliere specifici regimi fiscali dai quali potranno derivare diverse modalità di tenuta della contabilità;
  • compilare la Dichiarazione Inizio Attività: per la compilazione, ci si può rivolgere direttamente ai funzionari dell’Agenzia dell’Entrate (Lavoro Autonomo) o della Camera di Commercio (Attività Impresa);
  • aprire Partita IVA: se il codice attività scelto rientra tra le Attività d’Impresa è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce attività di lavoro autonomo bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. L’apertura e la chiusura della Partita IVA sono gratuite;
  • iscriversi all’INPS o ad un’altra Cassa Previdenziale: in funzione dell’attività svolta, bisognerà iscriversi ad una specifica forma di previdenza gestita dall’INPS oppure da altri enti previdenziali settoriali;
  • iscriversi all’INAIL: iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA): da effettuarsi presso il Comune (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) che verificherà il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Ad ogni modo, per quanto concerne gli aspetti tecnici propri dell’apertura dell’attività imprenditoriale, ti consiglio di rivolgerti ad un CAF oppure ad un commercialista.

Procedura permesso soggiorno lavoro autonomo

Gli step da seguire per richiedere il permesso di soggiorno lavoro autonomo sono i seguenti:

  1. analizzare attentamente la propria situazione e raccogliere i documenti necessari per essere pronti ad affrontare i passi successivi;
  2. in base all’attività che intendi svolgere, ottieni il nulla osta dell’Ordine professionale o quello della Camera di Commercio, l’attestazione dei parametri economico-finanziari della Camera di Commercio (solo se si tratta di attività imprenditoriale), il nulla osta della Questura;
  3. se ti trovi all’estero, sottoponi la documentazione al Consolato italiano per richiedere il visto di ingresso per lavoro autonomo;
  4. se ti trovi già in Italia ad altro titolo, sottoponi la documentazione alla Prefettura tramite il portale online ufficiale del Ministero dell’Interno;
  5. entro 8 giorni dall’ingresso in Italia con il visto per lavoro autonomo o dalla consegna dell’autorizzazione da parte della Prefettura, richiedi il permesso soggiorno lavoro autonomo alla Questura tramite kit postale;
  6. segui le indicazioni e ritira il tuo permesso di soggiorno per lavoro autonomo definitivo.

Costo permesso soggiorno lavoro autonomo

Il costo del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, essendo valido per due anni, è composto come segue:

  • €30,46 per il rilascio del PSE;
  • €50,00 per il contributo da permesso di soggiorno di validità fino a due anni;
  • €30,00 per la spedizione del kit postale;
  • €16,00 per la marca da bollo.

 

Questi sono i costi da affrontare per il rilascio e il rinnovo del permesso soggiorno lavoro autonomo, come per la maggior parte dei permessi di soggiorno.

Visto lavoro autonomo fuori quota art 27 TUI

Concludo la nostra guida ricordando che, seppure in modo molto limitato e specifico, vi è la possibilità di fare ingresso in Italia e quindi ottenere un permesso soggiorno lavoro autonomo anche al di fuori delle quote previste dal Decreto Flussi.

  • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • lettori universitari di scambio o di madre lingua;
  • professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
  • traduttori e interpreti;
  • collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
  • persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
  • lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
  • lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
  • i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;
  • lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
  • personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
  • ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
  • stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
  • giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
  • nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea;
  • persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
  • infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

FAQ – Permesso soggiorno lavoro autonomo

L’attestazione dei parametri non è richiesta nel caso di soggetti che

rivestono cariche sociali o soci prestatori d’opera di società o cooperative

già in attività, ma al suo posto si deve allegare:

  • copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro dal legale rappresentante della società, nella quale si indica che in virtù del contratto stipulato con la società stessa non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
  • dichiarazione del legale rappresentante della società che assicuri, per il socio prestatore d’opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi per le società di persone, o copia dell’ultimo bilancio depositato al Registro Imprese per le società di capitali, dal quale risulti l’entità dei proventi derivanti dall’attività della società.

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