Ricongiungimento familiare con cittadino italiano – Guida ufficiale

Indice

Nella nostra guida sul ricongiungimento familiare, ti abbiamo già spiegato i requisiti e la procedura per il ricongiungimento tra un cittadino straniero soggiornante in Italia e i suoi familiari.
Il ricongiungimento familiare con cittadino italiano o con un cittadino UE, si rivolge ai familiari stranieri di cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia o che stanno rimpatriando. Segue principi simili ma con notevoli semplificazioni e garanzie aggiuntive.

Diritto del ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Partiamo, come sempre, dai fatti; da ciò che è scritto e da cui scaturiscono i diritti dei cittadini e i doveri della Pubblica Amministrazione nei loro confronti.
Il cardine giuridico del ricongiungimento familiare con cittadino italiano nel nostro Paese è il D.Lgs n. 30 del 2007 denominato “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
Qui sono contenute le informazioni di base da cui, successivamente, sono state prodotte circolari e sentenze che hanno definito e stanno man mano chiarendo i dettagli dei casi più specifici, come vedremo in seguito.
Ovviamente, anche il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione, TUI) contiene importanti indicazioni in materia, in particolare l’art.19, il quale determina il divieto all’espulsione di alcuni familiari di cittadini italiani per cui è previsto il rilascio del permesso di soggiorno.

Per quali familiari è possibile il ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Il ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano estende a più gradi di parentela il diritto all’unità familiare, rispetto ad un normale ricongiungimento con cittadino straniero.
Innanzitutto, l’Art. 2 del D.Lgs n. 30 del 2007 definisce come “familiare” del cittadino dell’Unione:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera;

L’Art. 3 estende poi il diritto. “Lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

  1. ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
  2. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

 

Ricongiungimento familiare moglie, coniuge e partner unito civilmente

Come previsto dall’Art. 2, il ricongiungimento familiare con cittadino italiano è garantito al coniuge o partner unito civilmente.
Secondo l’Art. 3, anche il partner (convivente di fatto) con cui il cittadino dell’Unione Europea abbia una relazione stabile, debitamente attestata da documentazione ufficiale, ha diritto al ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano.
Attenzione, la convivenza di fatto presuppone la convivenza, pertanto anche la residenza del familiare straniero, che però è impossibile registrare senza un permesso di soggiorno. Questo argomento merita di essere trattato a parte, per cui ti consiglio di leggere la nostra guida dedicata.

Ricongiungimento familiare extracomunitario figli

Hanno diritto al ricongiungimento familiare con cittadino italiano i discendenti diretti (figli, anche adottati o affidati, nipoti ecc.) di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente.
La definizione di “familiare a carico” non è chiara, ma si possono tenere in considerazione i seguenti aspetti:

  • il versamento di somme di denaro per un periodo considerevole (anche qui definizione poco chiara) è idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di dipendenza reale e non è necessario stabilire le ragioni di questa dipendenza;
  • il fatto che il familiare a carico sia in grado e potenzialmente interessato a lavorare nello Stato membro ospitante, non è motivo di impedimento, come anche il fatto che abbia già delle risorse proprie (Sentenza Reyes del 16.01.2014, causa C-423/12).

 

Ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano genitori

Gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico, e quelli del coniuge, o partner dello stesso sesso unito civilmente hanno diritto al ricongiungimento familiare cittadino italiano.
Anche qui, con “a carico”, vale la stessa interpretazione data sopra.

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano fratelli, cugini e nipoti

A qualsiasi altro familiare, di qualunque grado, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione oppure, se per gravi motivi di salute deve farsi assistere dal cittadino dell’Unione, viene agevolato l’ingresso.
Attenzione, però, trattandosi di un’agevolazione e non di un diritto, capita spesso che i Consolati rigettino le domande di visto ai fratelli di cittadini italiani con la motivazione che “vi sono ragionevoli dubbi sull’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto”. In questo caso si può solo ripetere la domanda, fornendo migliori prove a supporto della domanda di visto, oppure fare ricorso al TAR del Lazio.
Se invece, il fratello di un cittadino italiano, si trova già in Italia ad altro titolo (per turismo, con o senza visto, o con un altro tipo di permesso di soggiorno) può effettuare la coesione familiare con cittadino italiano ai sensi dell’art. 19 del TUI.

Ricongiungimento familiare di cittadino italiano art 19

L’Art. 19 comma 2 lett. c) del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. Chi sono, quindi, i parenti entro il secondo grado?

Permesso di soggiorno per fratello di cittadino italiano

Ricordiamo che, questo specifico comma non garantisce nessun diritto particolare all’ingresso nel territorio ma, in caso di convivenza, anche ai parenti entro il secondo grado conviventi con il cittadino italiano è concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Non si tratta della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, riservata ai familiari che abbiamo visto più sopra, bensì di uno speciale permesso di soggiorno italiano.
Attenzione, la convivenza è un requisito cruciale.
I gradi di parentela sono i seguenti:

  • Primo grado: genitori e figli;
  • Secondo grado: nonni, nipoti, fratelli e sorelle.

 

Requisiti ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Il ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano prevede il possesso di pochi requisiti:

  • Residenza in Italia del cittadino italiano o UE;
  • Reddito sufficiente, che è utile per ottenere la carta di soggiorno di familiare di cittadino UE valida 5 anni, in caso contrario viene rilasciato un permesso di soggiorno di 2 anni;
  • Legame familiare.

A differenza di un normale ricongiungimento familiare con cittadino straniero:

  • NON è richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare della Prefettura;
  • NON è necessario un visto di ingresso, se dal Paese di provenienza si può entrare in Italia senza visto;
  • NON è richiesto un alloggio idoneo.

 

Documenti ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano

I documenti per ricongiungimento familiare con cittadino italiano servono a dimostrare il possesso dei requisiti:

    • passaporto o documento equivalente, in corso di validità;
    • documento ufficiale (es. certificato di matrimonio o di nascita) che attesti la qualità di familiare, legalizzato o apostillato e tradotto in italiano;
    • se richiesto, prove di essere familiare a carico oppure affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione;
    • documento di identità del cittadino dell’Unione;
  • dichiarazione di ospitalità;
    • certificato di stato di famiglia del cittadino dell’Unione (per dimostrare di non avere altro coniuge sul territorio; viene rilasciato dal comune di residenza);
  • dichiarazione di convivenza;
  • attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
  • dimostrazione di risorse economiche sufficienti dello straniero o del cittadino dell’Unione se il richiedente è a suo carico (in caso di mancata dimostrazione del reddito, verrà rilasciato un permesso di 2 anni);
  • 4 fototessere;
  • marca da bollo da €16,00.

Se il richiedente visto è un minore di anni 18, è necessaria l’autorizzazione al viaggio e alla richiesta di visto, sottoscritta ufficialmente da entrambi i genitori.

Procedura ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Lo ribadisco ancora una volta: per il ricongiungimento familiare con cittadino italiano non è richiesto il nulla osta da parte della Prefettura.

  • Il ricongiungimento familiare extracomunitario con cittadino italiano inizia, quando necessario, dalla richiesta del visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano (visto lettera “D”);
  • Richiesta di rilascio permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, tramite kit postale, portale PrenotaFacile o direttamente in Questura:
  • Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia per coloro che entrano con visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano;
  • Trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia per coloro che sono entrati in Italia per altra motivazione, in assenza del visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano;
  • In qualsiasi momento per coloro che sono già in possesso di un valido titolo di soggiorno nazionale rilasciato per altra motivazione e desiderano sostituirlo.
  • Come per le altre tipologie di permesso di soggiorno, verrà rilasciato un appuntamento per fotosegnalamento e relativa ricevuta, da tenere con sé e che autorizza la permanenza sul territorio nazionale;
  • Il giorno dell’appuntamento si dovranno mostrare i documenti in originale e 4 fotografie in formato fototessera;
  • Consegna del permesso di soggiorno.

Ricongiungimento familiare extracomunitario

Differenza tra cittadino italiano statico e mobile

A partire dal 1° giugno 2024, sono entrate in vigore importanti modifiche nella procedura di ricongiungimento familiare con cittadino italiano e dell’Unione Europea.
Le nuove disposizioni, introdotte con la modifica dell’art. 23 del D.L. 30/2007, introducono una distinzione tra

  • cittadini mobili: si tratta dei cittadini provenienti da altri Stati UE o di cittadini italiani che hanno risieduto in un altro Stato UE (chi risiede al di fuori dell’UE non è quindi considerato mobile);
  • cittadini statici: sono i cittadini italiani che hanno sempre risieduto in Italia o al di fuori dell’UE.

Questa distinzione non dovrebbe preoccuparvi, siccome i requisiti rimangono invariati ma cambia il titolo di soggiorno rilasciato:

  • Ai familiari stranieri di cittadini italiani mobili viene rilasciata la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” che ha validità di 5 anni.
  • Ai familiari stranieri di cittadini italiani statici viene rilasciato il nuovo “Permesso di soggiorno elettronico quinquennale per motivi familiari”, introdotto dal Decreto Legge n. 69/2023 in attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea;
  • Ai familiari stranieri conviventi con parenti entro il 2°grado o con il coniuge di nazionalità italiana, che non possono richiedere la carta di soggiorno per familiari UE o il permesso di soggiorno quinquennale previsti dal Decreto Legislativo n. 30/2007 per mancanza dei requisiti (ad es. per insufficienti risorse economiche, per il grado del legame familiare, ecc) viene rilasciato un permesso di soggiorno elettronico di durata annuale o biennale, ai sensi dell’art.19 del TUI.

Tempistiche

Le tempistiche per richiedere il visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano e il permesso di soggiorno variano a seconda del Consolato e della Questura di riferimento.
In genere, però, possiamo affermare che il visto viene rilasciato entro due mesi dalla richiesta di appuntamento al Consolato mentre, il permesso di soggiorno, entro 9 mesi dalla richiesta di appuntamento alla Questura.
È possibile anticipare o spostare l’appuntamento per il fotosegnalamento e il rilascio del permesso di soggiorno se vi sono validi motivi da presentare alla Questura.

Visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Le nuove norme prevedono il rilascio di un visto nazionale (VN) per motivi familiari, come previsto dal D.I. 850/2011, Allegato A, punto 10, con le seguenti caratteristiche:

  • Durata di 365 giorni con ingressi multipli;
  • Il visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano è gratuito, come previsto dall’art. 5, comma 3 del D.L. 30/2007;
  • Obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;
  • Non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura.

 

Requisiti visto per familiare di cittadino italiano

I requisiti necessari per ottenere il visto per familiare di cittadino italiano sono gli stessi della procedura che ti ho spiegato sopra. I familiari sono gli stessi individuati dall’articolo 2 del D.Lgs n. 30 del 2007.
Ricorda che, per gli altri familiari, è prevista una agevolazione all’ingresso e, pertanto, il visto per familiare di cittadino non è garantito. Se l’Ambasciata italiana nutre dei dubbi e rifiuta la tua richiesta, non ti rimane che tentare nuovamente o fare ricorso.

Documenti visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano

I documenti richiesti per il visto per familiare di cittadino italiano sono i seguenti:

  • Modulo di richiesta di visto Nazionale compilato e firmato;
  • Due fotografie recenti;
  • Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) e una fotocopia del passaporto;
  • Fotocopia della carta d’identità del Paese di residenza;
  • Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata oppure atto di matrimonio o nascita (a seconda della parentela) o unione civile trascritta in Italia(Originale e fotocopia);
  • Fotocopia del passaporto italiano/comunitario in corso di validità del familiare che desidera realizzare il ricongiungimento familiare;
  • Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare e un indirizzo di residenza o prenotazione alberghiera per le prime 10 notti in Italia;
  • Prenotazione di sola andata con destinazione finale Italia;
  • Dimostrazione del carico economico, ove previsto, tramite prova di entrate economiche regolari da parte del familiare residente in Italia.

Differenze con visto turistico per familiare di cittadino italiano

Per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano o UE per periodi inferiori a 3 mesi, continueranno a essere rilasciati i visti per turismo con trattamento agevolato e gratuità ma con verifica del rapporto di parentela.
Per i familiari non contemplati nell’art. 2 del D.L. 30/2007, le richieste saranno valutate come ordinarie domande di visto turistico per familiare di cittadino italiano.

Costo visto per familiare straniero di cittadino italiano

Il visto per familiare straniero di cittadino italiano come anche il visto turistico per familiare di cittadino italiano è rilasciato gratuitamente, come previsto dall’art. 5 comma 3 D.Lgs. 30/2007).

Procedura visto familiare al seguito di cittadino italiano

Dopo l’ingresso in Italia con il visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano hai 8 giorni di tempo per richiedere il permesso di soggiorno alla Questura del luogo in cui ti stabilisci.
I documenti da consegnare alla Questura sono gli stessi che vengono rilasciati in Ambasciata.
Durante il periodo di elaborazione della domanda, il familiare può soggiornare regolarmente in Italia grazie alla ricevuta della richiesta postale.

Rigetto visto per familiare di cittadino italiano

Anche per i familiari di cittadini italiani che avrebbero pieno diritto al ricongiungimento familiare con cittadino italiano, l’Ambasciata può negare il visto di ingresso.
Come nel caso del ricongiungimento familiare moglie, se l’Ambasciata sospetta che si tratti di un finto matrimonio, potrebbe rifiutare il visto per familiare straniero di cittadino italiano.
In questo caso devi scegliere se tentare con una nuova richiesta o se fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Roma per far valere il diritto all’ingresso.

Coesione familiare con cittadino italiano

La coesione familiare con cittadino italiano è il termine tecnico con cui si definisce il ricongiungimento familiare extracomunitario eseguito direttamente in Italia, senza alcun nulla osta (come avviene nel ricongiungimento familiare con un cittadino straniero non italiano) né visto di ingresso (o visto di ingresso ad altro titolo).

Permesso di soggiorno senza visto di ingresso

A seguito della reintroduzione del visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano, non essendo stato specificato, ci si è giustamente chiesti se sia ancora possibile l’ipotesi della coesione familiare.
I dubbi sollevati dall’avvocato Giulia Pierin nel suo interessante e approfondito articolo “Abbiamo iniziato a discriminare i familiari dei cittadini italiani? Il mistero dell’Art. 23 d.lgs. n. 30/2007” sono leciti.
Perlomeno, è stato chiarito che, i familiari ricongiungibili per i cittadini italiani statici sono i medesimi dei cittadini italiani mobili e dei cittadini UE. Il che pare sensato, altrimenti ci saremmo trovati innanzi a un rovesciamento del diritto, per cui un cittadino straniero (proveniente da Stato UE) avrebbe avuto maggiori diritti rispetto ad un cittadino italiano.
Rimane però aperta la questione sulla piena fattibilità della coesione familiare con cittadino italiano, direttamente in Italia. Sappiamo che l’art.19 del TUI dichiara inespellibili alcuni familiari stranieri di cittadini italiani ma non ci basta: questo vale per una cerchia più ristretta di familiari rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 30/2007.
A rigor di logica, però, siccome la coesione familiare direttamente in Italia di un cittadino straniero familiare di un cittadino straniero regolarmente soggiornante rimane invariata a seconda che il familiare da ricongiungere si trovi o meno in Italia, dovrebbe rimanere invariata anche la coesione familiare con cittadino italiano.
In altre parole, lo straniero che ha i requisiti per il ricongiungimento familiare con cittadino italiano e che si trova già in Italia per turismo (con o senza visto) o ad altro titolo, dovrebbe avere diritto alla piena coesione familiare con cittadino italiano, come se fosse in possesso del visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano.

Carta di soggiorno permanente Art.17 D.lgs 30/2007

Dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni, chi possiede la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (Art.10 D.lgs 30/2007), può richiedere la carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. Art.17 D.lgs 30/2007, della validità di 10 anni.
Ci tengo a sottolineare che, a differenza della richiesta di cittadinanza italiana, non è richiesta una residenza continuativa, ma un soggiorno continuativo. Se, per qualsiasi ragione, dovessi avere un “buco di residenza”, ciò non influisce sul tuo diritto (infatti il certificato storico di residenza non è richiesto).
La carta di soggiorno permanente è utile per espletare alcune formalità amministrative, ad esempio non sarai più tenuto a dimostrare alle autorità competenti che hai un lavoro o disponi di risorse sufficienti.
l diritto al soggiorno permanente del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali:

  • il pensionamento;
  • la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente;
  • l’esercizio dell’attività lavorativa in un altro Stato membro.

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano guida

FAQ – Ricongiungimento familiare con cittadino italiano

Per la richiesta di visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano puoi scaricare qui la lettera di invito per familiare cittadino unione europea (il cui vero nome è dichiarazione di garanzia alloggio).

Per richiedere il visto turistico per familiare di cittadino italiano devi compilare il modulo di visto nazionale.

I fratelli e le sorelle hanno diritto al permesso di soggiorno per fratello di cittadino italiano se convivono insieme. Questo, però, non significa che il visto di ingresso è garantito.

Come spiegato nell’articolo, questa categoria di familiari rientra nelle categorie di persone a cui viene agevolato l’ingresso, ma non garantito. Se hai la cittadinanza italiana puoi portare tuo fratello in Italia solo con il visto turistico, non con il visto ricongiungimento familiare con cittadino italiano.

Molto spesso i Consolati rigettano le richieste di visto per fratelli e sorelle di cittadini italiani con la sola motivazione che “vi sono ragionevoli dubbi sull’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto”.

In questi casi devi ritentare oppure fare ricorso.

Un familiare di cittadino italiano per art 19 è inespellibile se è parente entro il 2° grado e vi è convivenza. I fratelli e le sorelle hanno diritto al permesso di soggiorno per fratello di cittadino italiano se convivono insieme. Quindi, se per qualsiasi ragione tuo fratello o sorella si trova in Italia (con o senza visto di qualsiasi tipologia, regolarmente o irregolarmente) e convive con te, che sei cittadino italiano (anche naturalizzato), hanno diritto al permesso di soggiorno art.19.

No, per il ricongiungimento familiare con il cittadino italiano non è necessaria la dimostrazione di alcun reddito, né che la propria abitazione sia conforme ai requisiti previsti per l’idoneità alloggiativa, né presentare l’assicurazione sanitaria.

Tuttavia, per il rilascio della Carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell’Unione, sarà necessario dimostrare le proprie capacità economiche in Italia, altrimenti verrà rilasciato un permesso di soggiorno biennale ai sensi dell’art.19.

Secondo l’art. 12 del D.Lgs del 2007, il divorzio e l’annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione, non comportano la perdita del diritto al soggiorno a patto che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente;
  • il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno 1 anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
  • il coniuge straniero ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
  • l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
  • il coniuge straniero beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore se l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Secondo l’art. 11 del D.Lgs del 2007, il decesso o la partenza del cittadino dell’Unione, non comportano la perdita del diritto al soggiorno, se si verificano queste situazioni:

  • abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente;
  • abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione;
  • dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata od autonoma;
  • dispongano per sé e per i familiari di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato;
  • dispongano di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato;
  • dimostrino di fare parte di un nucleo familiare, già costituito nello Stato, cui una persona soddisfi tali condizioni.

In quanto moglie straniera di cittadino italiano, godi di tutti i diritti per il ricongiungimento coniuge, i quali sono validi anche per il marito, come illustrato in questo articolo.

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