In breve. La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione scritta che chi ospita o dà alloggio a un cittadino straniero extra UE o apolide, anche se parente, deve inviare all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore (art. 7 del D.Lgs. 286/1998). Si usa il modulo ufficiale della Polizia di Stato, si allegano i documenti di identità e il titolo sull’immobile e si invia alla Questura, al Commissariato o, dove non ci sono, al Comune: di solito via PEC, raccomandata A/R o a mano. Chi non la fa rischia una sanzione da 500 a 3.500 euro.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Fonte normativa principale: articolo 7 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).
Dove si scarica il modulo della dichiarazione di ospitalità (PDF)?
Il modulo ufficiale della dichiarazione di ospitalità (comunicazione ai sensi dell’art. 7) è pubblicato dalla Polizia di Stato e si scarica gratuitamente in PDF:
- Scarica il modulo dichiarazione di ospitalità (PDF) — Polizia di Stato
- Versione del modulo pubblicata sul sito delle Questure
Alcune Questure pubblicano un proprio modello sulla loro pagina locale (per esempio la Questura di Prato usa il “Modello B”). Prima di inviare la comunicazione conviene aprire il sito della Questura della provincia in cui si trova l’immobile e usare il modulo indicato lì.

Cos’è la dichiarazione di ospitalità per stranieri?
La dichiarazione di ospitalità (chiamata anche comunicazione di ospitalità, modello o modulo di ospitalità) è l’atto con cui chi ospita informa l’autorità di pubblica sicurezza che uno straniero vive o alloggia in un certo immobile. È prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che dice:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
“La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
“Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro”.
Oltre a essere un obbligo, la dichiarazione è utile anche allo straniero: dimostra dove abita ed è spesso richiesta per le pratiche di soggiorno, come il rinnovo del permesso di soggiorno, il primo rilascio, la conversione e il ricongiungimento familiare.
Chi deve presentare la dichiarazione di ospitalità?
La deve presentare chi ha la disponibilità dell’abitazione e ospita lo straniero: il proprietario se vive lì, oppure l’inquilino o il comodatario. Le pagine delle Questure precisano che l’obbligo vale per chi offre alloggio o ospitalità anche per un solo giorno a un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, e per chi gli cede, anche in parte, la proprietà o il godimento di un immobile.
- Ospiti un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) cittadino extra UE: la dichiarazione serve lo stesso.
- Sei in affitto e ospiti qualcuno: la comunicazione la fai tu, non il proprietario di casa. Diverso è il caso dell’iscrizione anagrafica (residenza), per cui il Comune può chiedere il consenso del proprietario.
- Badante o collaboratrice domestica convivente: se vive in casa tua, il datore di lavoro deve comunicare l’ospitalità.
- Affitti o dai in comodato un immobile a uno straniero: anche la cessione dell’immobile va comunicata.
- Hotel, B&B, affittacamere e case vacanze non usano questo modulo: comunicano gli ospiti esclusivamente online con il servizio “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.
Le Questure parlano di ospitalità a cittadini extracomunitari o apolidi: se ospiti un cittadino italiano non devi fare la dichiarazione di ospitalità.
La dichiarazione può essere compilata e consegnata anche da un’altra persona per conto di chi ospita: in questo caso, secondo le indicazioni della Questura di Prato, il compilatore allega la delega o procura e un proprio documento. Per le società si indicano i dati del legale rappresentante.
Come si compila il modulo di ospitalità? Guida campo per campo
Il modulo ufficiale segue lo schema dell’art. 7, comma 2. Ecco cosa scrivere, sezione per sezione:
- Dati di chi ospita (dichiarante/cedente): nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, documento di identità e recapiti.
- Titolo della comunicazione: indica se si tratta di ospitalità (alloggio gratuito), di cessione in proprietà o di cessione in godimento (affitto, comodato) dell’immobile.
- Date: da quando lo straniero è ospitato e fino a quando. La comunicazione va fatta entro 48 ore dall’inizio, quindi la data di inizio non può essere più vecchia di due giorni rispetto all’invio.
- Dati dello straniero ospitato: generalità, cittadinanza ed estremi del passaporto o del documento di identificazione; se ha un permesso di soggiorno, i suoi estremi.
- Ubicazione dell’immobile: Comune, via, numero civico, piano, interno. Deve essere esatta.
- Luogo, data e firma di chi ospita.
Quali documenti allegare alla dichiarazione di ospitalità?
| Documento | Note |
|---|---|
| Modulo compilato e firmato | Quello pubblicato dalla Polizia di Stato o dalla Questura competente |
| Documento di identità di chi ospita | Copia fronte/retro |
| Documento dello straniero ospitato | Passaporto valido o permesso di soggiorno; per chi è entrato per turismo, le pagine del passaporto con dati anagrafici e visto o, se presente, timbro di ingresso |
| Titolo sull’immobile | Atto di proprietà, contratto di locazione registrato, comodato registrato, ecc. |
| Delega e documento del compilatore | Solo se il modulo è consegnato da una persona diversa da chi ospita |
Dove si fa la dichiarazione di ospitalità: Questura o Comune?
La dichiarazione va inviata all’autorità locale di pubblica sicurezza del luogo in cui si trova l’immobile:
- Questura (Ufficio Immigrazione), se l’immobile è nel Comune capoluogo di provincia;
- Commissariato di P.S., nei Comuni in cui è presente;
- Comune (il Sindaco come autorità locale di pubblica sicurezza), nei Comuni dove non c’è un ufficio della Polizia di Stato.
Ogni Questura indica sul proprio sito l’ufficio competente, gli indirizzi e gli orari. Prima di muoverti, cerca “dichiarazione di ospitalità” più il nome della tua Questura su questure.poliziadistato.it.
Come si invia: PEC, raccomandata o a mano?
Le modalità cambiano da Questura a Questura. Quelle più diffuse sono tre:
| Modalità | Come funziona | Prova dell’invio |
|---|---|---|
| PEC (dichiarazione di ospitalità online) | Si invia il modulo con gli allegati all’indirizzo PEC della Questura o del Commissariato. Alcune Questure chiedono un unico file PDF e un oggetto preciso. | Ricevute di accettazione e consegna della PEC |
| Raccomandata A/R | Si spedisce all’Ufficio Immigrazione della Questura o del Commissariato competente. | Ricevuta di ritorno |
| A mano | Si consegna allo sportello negli orari indicati, dove previsto. Non tutte le Questure lo accettano. | Copia timbrata |
Attenzione: la semplice email non vale. La Questura di Prato, per esempio, accetta solo PEC o raccomandata A/R e precisa che le comunicazioni inviate con posta elettronica ordinaria non possono essere accettate, perché non generano ricevute. Conserva sempre le ricevute: sono la prova di aver rispettato le 48 ore e spesso vengono chieste negli altri uffici.
Esempio di oggetto della PEC
La Questura di Prato chiede un oggetto di questo tipo, che è una buona traccia anche altrove: DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ IMMOBILE SITO IN [Comune] (via…) – OSPITANTE (cognome, nome, data e luogo di nascita) – OSPITATO (cognome, nome, data e luogo di nascita).
Entro quando va fatta e quanto dura?
La comunicazione va fatta entro 48 ore da quando lo straniero inizia ad abitare nell’immobile. La Questura di Catanzaro precisa che il termine decorre dal momento in cui lo straniero ha la disponibilità di fatto dell’immobile, indipendentemente dalla registrazione del contratto e dalla durata della locazione.
Nel modulo indichi tu il periodo di ospitalità: può avere una data di fine o essere senza scadenza. Se l’ospitalità cambia (nuovo indirizzo, nuovo ospite, cessione dell’immobile), serve una nuova comunicazione per la nuova situazione.
Cosa significa dichiarazione di ospitalità gratuita?
Si parla di ospitalità gratuita quando lo straniero vive con te senza pagare un affitto, senza un contratto scritto. È il caso più comune: un familiare, un amico, il partner. In questo caso nel modulo selezioni l’ospitalità come titolo e alleghi il tuo titolo sull’immobile (proprietà o contratto di affitto). Se invece lo straniero paga un affitto con contratto registrato, si tratta di cessione in godimento dell’immobile.
Che differenza c’è tra dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato?
Sono due comunicazioni diverse, spesso confuse:
| Dichiarazione di ospitalità | Cessione di fabbricato | |
|---|---|---|
| Norma | Art. 7 D.Lgs. 286/1998 | Art. 12 D.L. 59/1978 |
| Riguarda | Stranieri extra UE e apolidi ospitati o a cui si cede un immobile | Chiunque ceda l’uso esclusivo di un immobile, anche a cittadini italiani, nei casi previsti |
| Termine | 48 ore | 48 ore |
| Ufficio | Questura / Commissariato / Comune | Ufficio indicato dalla Questura (es. Divisione Anticrimine) o Comune |
La comunicazione di cessione di fabbricato è stata in gran parte assorbita dalla registrazione dei contratti (vendita, locazione) all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo resta quando il godimento è concesso con un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione. Per questo Questure e Prefetture, in alcune pratiche, chiedono la cessione di fabbricato anche per l’ospitalità, che di solito è verbale.

Puoi scaricare il modulo di cessione di fabbricato dal sito della Polizia di Stato.
Quando lo straniero non è ancora in Italia, per pratiche come ricongiungimento familiare o decreto flussi si usa di solito un’autodichiarazione di impegno a fornire l’alloggio e a presentare la cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità dopo l’arrivo.
Dichiarazione di ospitalità e residenza: che rapporto c’è?
La dichiarazione di ospitalità dimostra la disponibilità di un alloggio, ma non è l’iscrizione anagrafica. La residenza si chiede al Comune con una procedura separata. In molti casi la dichiarazione di ospitalità è uno dei documenti utili quando lo straniero non ha un contratto di affitto a proprio nome. Per i dettagli leggi la guida alla residenza in Italia per stranieri.
Quali sono gli errori più comuni?
- Superare le 48 ore: il termine parte dall’inizio dell’ospitalità, non dall’appuntamento in Questura.
- Inviare una email normale invece della PEC: non genera ricevute e può non essere accettata.
- Mandare il modulo all’ufficio sbagliato: conta il luogo dell’immobile, non la residenza di chi ospita.
- Dimenticare gli allegati, in particolare il titolo sull’immobile e il documento dello straniero.
- Indirizzo incompleto (senza interno o piano).
- Non conservare le ricevute: possono servire per il permesso di soggiorno, il rinnovo e il ricongiungimento.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va presentata la dichiarazione di ospitalità?
Entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, come prevede l’articolo 7 del D.Lgs. 286/1998. Il termine vale anche se l’ospite è un parente. Chi non rispetta l’obbligo rischia una sanzione amministrativa da 500 a 3.500 euro.
Dove trovo il modulo della dichiarazione di ospitalità in PDF?
Sul sito della Polizia di Stato, che pubblica il modulo per la comunicazione ai sensi dell’art. 7. Alcune Questure pubblicano un proprio modello: conviene sempre usare quello indicato dalla Questura della provincia in cui si trova l’immobile.
Si può fare la dichiarazione di ospitalità online?
Sì, nella maggior parte delle Questure si può inviare via PEC all’indirizzo indicato sul loro sito, con modulo e allegati in PDF. Una normale email non basta, perché non produce ricevute di accettazione e consegna.
Devo presentarla se ospito una badante convivente?
Sì. Se una badante o collaboratrice domestica straniera vive in casa tua, devi comunicare l’ospitalità entro 48 ore alla Questura, al Commissariato o, dove non presenti, al Comune, con le stesse modalità previste per qualsiasi altro ospite straniero.
Serve la dichiarazione di ospitalità se ospito un cittadino italiano?
No. La dichiarazione di ospitalità riguarda cittadini stranieri extracomunitari e apolidi. La comunicazione di cessione di fabbricato, invece, può riguardare anche cittadini italiani quando si concede l’uso esclusivo di un immobile con un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione.
Gli hotel e i B&B devono fare la dichiarazione di ospitalità?
No, non con questo modulo. Le strutture ricettive, compresi B&B, affittacamere e case vacanze, comunicano i propri ospiti solo online tramite il servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato.
Chi ospita deve essere il proprietario di casa?
No. Deve presentarla chi ha la disponibilità dell’abitazione e ospita lo straniero, anche se è in affitto o in comodato. In quel caso allega il proprio contratto come titolo sull’immobile.
Fonti ufficiali
- Art. 7 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) — Normattiva
- Modulo comunicazione di ospitalità (art. 7) — Polizia di Stato
- Modulo dichiarazione di ospitalità — Questure Polizia di Stato
- Questura di Prato — Cessione fabbricato e comunicazione di ospitalità
- Questura di Catanzaro — Dichiarazione di ospitalità: informazioni e modello
- Modulo cessione di fabbricato — Polizia di Stato
Le fonti sono state consultate il 19 ottobre 2026. Moduli, uffici e modalità di invio cambiano da provincia a provincia: verifica sempre le istruzioni aggiornate della Questura competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
SH Immigration Specialists ti aiuta a compilare e inviare la dichiarazione di ospitalità e la cessione di fabbricato all’ufficio giusto, e controlla che siano coerenti con la pratica a cui servono: permesso di soggiorno, rinnovo, ricongiungimento o residenza. Siamo presenti a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze e Venezia-Mestre, e seguiamo pratiche anche online. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists: trovi le informazioni nella pagina avvocato immigrazione. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Hai un caso come questo? Parlane con un consulente specializzato
In 30 minuti un consulente specializzato di SH Immigration Specialists analizza la tua situazione e ti dice cosa fare, quali documenti servono e quali errori evitare. Online da ogni Paese o in uno dei nostri 8 uffici in Italia, anche in arabo, hindi e urdu.
Vuoi che ce ne occupiamo noi? Scopri il servizio permesso di soggiorno.
Uffici a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze, Venezia-Mestre; online in tutta Italia e dall’estero.
Pagamento online sicuro con Stripe. SH Immigration Specialists non è uno studio legale: ricorsi e consulenza legale sono seguiti dalle avvocate del team.
Quali altre guide possono esserti utili?
- Dichiarazione di presenza e primo ingresso dello straniero
- Residenza in Italia per stranieri extracomunitari
- Ricongiungimento familiare: requisiti, reddito, documenti e procedura
- Rinnovo del permesso di soggiorno: quando, costi e documenti
- Ricongiungimento familiare con cittadino italiano: requisiti e documenti


















