In breve. Ospitare un tirocinante extra UE significa accogliere in azienda, di regola da 3 a 12 mesi, una persona non europea che vive all’estero, con un progetto formativo approvato dalla Regione e un soggetto promotore diverso dall’ospitante. L’ospitante dà vitto e alloggio, sostiene le spese di viaggio per l’eventuale rientro forzato, paga l’indennità prevista dalle regole regionali, nomina un tutor e fa la comunicazione obbligatoria. Il tirocinante non è un dipendente.
Qui trovi chi può ospitare e chi deve fare il promotore, che cosa deve garantire l’ospitante, i limiti sul numero di tirocinanti, assicurazioni, registri e comunicazioni, che cosa fare se il tirocinio si prolunga o si interrompe e come assumere la persona dopo il tirocinio. Il percorso del tirocinante è nelle guide al tirocinio extra UE e al visto per tirocinio.
Aggiornato il 30 ottobre 2026. Sono regole generali, non una consulenza sul tuo caso: gran parte della disciplina è regionale e cambia da Regione a Regione, quindi ti rimandiamo spesso al promotore e alla Regione.
Chi può ospitare un tirocinante extra UE e chi deve fare il promotore?
Secondo il vademecum del Ministero del Lavoro può ospitare qualsiasi soggetto pubblico o privato, anche una persona fisica. In Lazio la disciplina regionale cita imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali. L’ospitante deve essere in regola con le norme su salute e sicurezza sul lavoro e sul collocamento obbligatorio. Il vademecum esclude il tirocinio quando:
- nella stessa unità operativa è in corso una cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti, salvo accordi sindacali;
- nei 12 mesi precedenti, nella stessa unità operativa, ci sono stati licenziamenti per le stesse attività (tra gli altri per giustificato motivo oggettivo o collettivi);
- sono in corso procedure concorsuali, salvo accordi sindacali.
Il soggetto promotore è un ente autorizzato, per esempio un centro di formazione accreditato, un servizio per l’impiego, un’università, una scuola o un ITS, una cooperativa sociale; le Regioni possono integrare l’elenco. Per lo stesso tirocinio promotore e ospitante non possono coincidere. Il promotore presenta il progetto alla Regione; tu firmi con lui la convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale (PFI). SH Immigration Specialists non cerca tirocini, non vende offerte e non agisce come soggetto promotore.
Che cosa deve garantire l’ospitante?
- Vitto e alloggio: idonei, anche condivisi con altre persone, a tuo carico; non rientrano nell’indennità.
- Viaggio di rientro: il Ministero del Lavoro indica l’obbligo, verso lo Stato, di pagare le spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza; il vademecum e i testi di Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta parlano di rientro “forzato” o “coattivo”, e Piemonte e Valle d’Aosta ammettono un accordo diverso con il promotore. Scrivi in convenzione chi paga che cosa.
- Indennità di partecipazione: la fissano le Regioni e va scritta in euro nella convenzione. Esempio del Lazio (pagina regionale aggiornata all’11 aprile 2022): minimo di 400 euro lordi al mese a carico dell’ospitante, pagati per intero con partecipazione di almeno il 70% nel mese. Altre Regioni hanno regole proprie.
- Tutor aziendale: accompagna il tirocinante per tutto il tirocinio, sostiene le attività del PFI, aggiorna la documentazione e contribuisce alla relazione finale. Ogni tutor segue al massimo tre tirocinanti alla volta.
- Formazione di base: il vademecum prevede moduli su organizzazione e sicurezza del lavoro e, se non posseduto, sull’italiano di livello A1; diverse Regioni li mettono a carico dell’ospitante.
Quali passaggi deve seguire l’azienda?
Il tirocinio rientra in un contingente triennale di ingressi: a ottobre 2026 non abbiamo trovato un decreto per il triennio 2026-2028, quindi chiedi al promotore e alla Regione se i visti sono disponibili prima di avviare il progetto.
| Fase | Che cosa fa l’ospitante |
|---|---|
| Prima del progetto | Controlla di poter ospitare, sceglie un promotore autorizzato, firma convenzione e PFI, nomina il tutor aziendale. |
| Approvazione | Il promotore presenta la domanda alla Regione, che decide entro 60 giorni; il “visto” della Regione sul PFI vale 6 mesi. |
| Prima dell’arrivo | Prepara vitto e alloggio e scrive in convenzione chi paga le spese di rientro. Il tirocinante chiede il visto al consolato; l’Ambasciata a Bogotá, per esempio, vuole nel progetto le polizze INAIL e di responsabilità civile. |
| Arrivo | Il tirocinante chiede il permesso entro otto giorni lavorativi dall’ingresso; il tirocinio parte entro 15 giorni dalla richiesta e l’ospitante fa la comunicazione obbligatoria. |
| Durante | Versa l’indennità, tiene il registro presenze firmato con il tirocinante, assicura tutor e formazione richiesti dalla Regione. |
| Alla fine | Con il promotore presenta la relazione finale entro 60 giorni; il tirocinante riceve un’attestazione dell’attività svolta. |
Quanti tirocinanti si possono ospitare?
Un tetto nazionale al numero di tirocinanti extra UE per ospitante non l’abbiamo trovato: il vademecum non lo indica, mentre Lazio e Valle d’Aosta rinviano a regole regionali generali sui tirocini, che non abbiamo letto. Il Ministero del Lavoro ricorda che la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 720-726) chiede nuove linee guida con limiti numerici legati alla dimensione d’impresa, ma non abbiamo trovato una fonte ufficiale che le dica adottate o applicabili a questi tirocini.
L’art. 4-bis del D.L. 62/2026, inserito dalla legge di conversione 112/2026 (Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026), limita a 12 mesi complessivi per gruppo di imprese la durata dei tirocini extracurricolari dei commi 720-726; il testo non cita gli stranieri residenti all’estero. Chiedi alla Regione quali limiti valgono per te.
Quali assicurazioni servono?
Per il vademecum il promotore garantisce la copertura INAIL contro gli infortuni e l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, ma la convenzione può attribuire l’obbligo al promotore o all’ospitante: scrivi chi lo assolve. L’Ambasciata a Bogotá chiede che il progetto comprenda le polizze INAIL e di responsabilità civile. Come si attiva la copertura INAIL nel dettaglio non lo abbiamo verificato: chiedilo al promotore.
Quali comunicazioni e registri vanno tenuti?
- Comunicazione obbligatoria: spetta all’ospitante, anche se il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Il vademecum la prevede in modalità telematica per l’attivazione e per ogni proroga; il Lazio indica anche la cessazione. Il vademecum non indica un termine; secondo una nota del Ministero del Lavoro del 4 gennaio 2007 la comunicazione va inviata entro il giorno prima dell’inizio (art. 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, richiamato dal Lazio). Piemonte e Valle d’Aosta chiedono la comunicazione di avvio entro 15 giorni dalla richiesta del permesso, da confermare subito al promotore.
- Registro presenze: va tenuto aggiornato, con date, orari di entrata e uscita, pause, attività svolte e firme del tirocinante e del tutor aziendale.
- Relazione finale: entro 60 giorni dalla fine del tirocinio la presenta alla Regione il promotore, con l’ospitante.
- Informazioni alla Regione: il promotore comunica visto concesso o negato, arrivo in Italia, avvio e esito.
Che cosa fare se il tirocinio si prolunga o si interrompe?
La durata massima è di 12 mesi, proroghe comprese. La proroga deve essere adeguatamente motivata dall’ospitante e comporta un PFI aggiornato; l’ospitante informa il tirocinante e fa la comunicazione obbligatoria. Lo stesso tirocinante non può fare più di un tirocinio presso lo stesso ospitante, salvo proroghe o rinnovi entro i 12 mesi. Con la proroga può servire il rinnovo del permesso del tirocinante: vedi la guida al visto per tirocinio.
Il vademecum non regola l’interruzione anticipata. Il Lazio prevede che l’ospitante comunichi la cessazione e che il promotore informi la Regione dell’esito; la Valle d’Aosta, se il tirocinante rinuncia, che il promotore avvisi chi ha ricevuto convenzione e PFI. Non abbiamo trovato una pagina ufficiale che spieghi che cosa succede al permesso di soggiorno se il tirocinio finisce prima: chiedi al promotore, alla Regione o alla Questura.
Che cosa non può fare l’ospitante?
- Usare il tirocinante come dipendente: il tirocinio non è un rapporto di lavoro e il vademecum elenca anche divieti di sostituire lavoratori.
- Attivare un tirocinio per attività che non richiedono un periodo formativo o per mansioni elementari, generiche e ripetitive.
- Usarlo per lavoro domestico o di cura in ambito familiare.
Se ti serve un lavoratore, di regola la strada è l’ingresso per lavoro, non il tirocinio. Le sanzioni specifiche che abbiamo trovato per questi tirocini sono regionali: il Lazio sospende fino a 24 mesi la possibilità di attivare tirocini dopo un accertamento definitivo di violazione degli obblighi dell’ospitante, il Piemonte prevede la decadenza del visto regionale e un divieto da 12 a 36 mesi di presentare progetti per tirocinanti extra UE. Il vademecum non indica sanzioni. Per i tirocini extracurricolari in generale la legge di bilancio 2022 prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro se l’indennità non viene pagata (pagina del Ministero del Lavoro); le pagine ufficiali non dicono se si applichi anche a questi tirocini.
Si può assumere il tirocinante dopo il tirocinio?
Non è automatico. Al termine l’ospitante può prorogare il tirocinio, entro i 12 mesi, oppure proporre un contratto di lavoro subordinato; in entrambi i casi fa la comunicazione obbligatoria. Il tirocinante può chiedere la conversione del permesso in permesso per lavoro solo dopo la conclusione del tirocinio e finché il permesso è valido (art. 14, comma 6, D.P.R. 394/1999). Su quote e modelli di domanda le fonti ufficiali non concordano: lo spieghiamo nella guida al tirocinio extra UE; le regole generali sono nella guida alla conversione da studio a lavoro.
Per assumere un lavoratore dall’estero senza passare dal tirocinio vedi l’assunzione di lavoratori stranieri, la domanda di Decreto Flussi e la guida ad assumere lavoratori formati all’estero. I permessi che consentono di lavorare sono nella guida ai permessi convertibili in lavoro; per tutti i titoli vai ai tipi di permesso di soggiorno.
Domande frequenti
Un’azienda può ospitare un tirocinante extra UE?
Sì, se un soggetto promotore autorizzato, diverso dall’ospitante, attiva con l’azienda un progetto formativo approvato dalla Regione. L’ospitante deve essere in regola con sicurezza sul lavoro e collocamento obbligatorio e non deve trovarsi nei casi di esclusione indicati dal vademecum. Il tirocinio rientra in un contingente di ingressi.
Chi paga indennità, vitto, alloggio e viaggio di rientro?
L’ospitante garantisce vitto e alloggio e, per il vademecum, le spese di viaggio per l’eventuale rientro forzato nel Paese di provenienza; paga anche l’indennità fissata dalla Regione, per esempio 400 euro lordi al mese nel Lazio. Piemonte e Valle d’Aosta ammettono un accordo diverso sul rientro con il promotore.
Quanti tirocinanti extra UE può avere un’azienda?
Ogni tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti alla volta. Un tetto nazionale al numero per ospitante non lo abbiamo trovato: i limiti dipendono dalle regole regionali, quindi chiedili alla Regione e al promotore prima di avviare il progetto.
Si può assumere il tirocinante alla fine del tirocinio?
Non è automatico: dopo la conclusione del tirocinio il permesso può essere convertito in permesso per lavoro, se è ancora valido e ci sono i requisiti del lavoro scelto. La domanda va presentata allo Sportello Unico e l’esito dipende dalle autorità competenti.
Fonti ufficiali
- Tirocini formativi – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Vademecum sui tirocini per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo (settembre 2022) – Ministero del Lavoro
- Tirocinio, linee guida e comunicazione obbligatoria – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Cos’è un tirocinio formativo? Come si entra in Italia per svolgere un tirocinio? – Integrazione Migranti
- Decreto ministeriale 28 giugno 2023, contingente 2023/2025 per corsi e tirocini – Ministero del Lavoro
- D.P.R. 394/1999, regolamento di attuazione (testo vigente al 28 marzo 2024) – Ministero degli Affari Esteri
- Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, legge 112/2026 (art. 4-bis sui tirocini extracurricolari)
- Visto di studio per tirocinio formativo extracurricolare (esempio) – Ambasciata d’Italia a Bogotá
Le fonti sono state consultate il 30 ottobre 2026. Gli esempi di Lazio, Piemonte e Valle d’Aosta vengono dalle delibere e dalle pagine delle rispettive Regioni, lette lo stesso giorno. Le pagine ufficiali possono essere più vecchie della legge e le Regioni cambiano le proprie regole: verifica le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Quando promotore e ospitante esistono già, possiamo aiutarti a controllare requisiti e documenti, a seguire i passaggi di immigrazione del tirocinante (visto e permesso di soggiorno) e, dopo il tirocinio, la conversione in lavoro. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Hai un caso come questo? Parlane con un consulente specializzato
In 30 minuti un consulente specializzato di SH Immigration Specialists analizza la tua situazione e ti dice cosa fare, quali documenti servono e quali errori evitare. Online da ogni Paese o in uno dei nostri 8 uffici in Italia, anche in arabo, hindi e urdu.
Vuoi che ce ne occupiamo noi? Scopri il servizio permesso di soggiorno.
Uffici a Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Brescia, Firenze, Venezia-Mestre; online in tutta Italia e dall’estero.
Pagamento online sicuro con Stripe. SH Immigration Specialists non è uno studio legale: ricorsi e consulenza legale sono seguiti dalle avvocate del team.


















