In breve. Il tirocinio extra UE è un periodo di formazione e orientamento in Italia per un cittadino non europeo che vive all’estero. Non è un rapporto di lavoro e non richiede il nulla osta al lavoro, ma un visto per studio o formazione. Servono un soggetto promotore, un’azienda ospitante e un progetto formativo approvato dalla Regione; dura da 3 a 12 mesi, proroghe comprese.
Qui trovi chi può partecipare, chi fa che cosa, i passaggi, durata, indennità, contingente di ingressi, permesso e passaggio al lavoro. La legge italiana parla di “tirocinio” (in inglese traineeship); sui siti in inglese lo trovi spesso come internship.
Aggiornato il 30 ottobre 2026. Sono regole generali, non una consulenza sul tuo caso: ogni Regione e ogni consolato applica le norme con modalità proprie.
Che cos’è un tirocinio extra UE e che cosa non è?
Per il Ministero del Lavoro il tirocinio è un periodo di formazione e orientamento al lavoro, non un rapporto di lavoro. Il tirocinante non è un dipendente: riceve un’indennità di partecipazione fissata dalle Regioni e l’ospitante gli fornisce vitto e alloggio.
Qui “tirocinio extra UE” indica il tirocinio formativo e di orientamento di un cittadino non UE che vive all’estero e viene in Italia per completare un percorso di formazione iniziato nel suo Paese. Non serve il nulla osta al lavoro dello Sportello Unico per l’Immigrazione, ma un visto per studio o formazione.
Chi può fare un tirocinio extra UE e chi no?
- Può farlo chi è cittadino di un Paese non UE e risiede all’estero.
- Il tirocinio serve a completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d’origine; in Piemonte, per esempio, possono partecipare anche disoccupati e inoccupati.
- Nelle discipline regionali che abbiamo letto (Piemonte e Lazio) sono esclusi i cittadini UE e gli stranieri extra UE già regolarmente soggiornanti in Italia, che seguono le regole generali sui tirocini.
Quali norme regolano il tirocinio extra UE?
La base è l’art. 27, comma 1, lettera f) del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e l’art. 40, comma 9, lettera a) del suo regolamento (D.P.R. 394/1999). Le regole operative sono nelle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014, che ogni Regione recepisce con una delibera propria. Il permesso di soggiorno si fonda sull’art. 39-bis del Testo unico.
Nel 2026 le Regioni applicano ancora queste regole: ne sono esempi la determina del Piemonte del 15 maggio 2026 e il decreto della Calabria del 3 giugno 2026. La novità nazionale sui tirocini extracurricolari, il tetto di 12 mesi per gruppo di imprese dell’art. 4-bis del D.L. 62/2026 (convertito dalla L. 112/2026), non cita gli stranieri residenti all’estero.
Chi fa che cosa nel tirocinio extra UE?
| Chi | Che cosa fa |
|---|---|
| Tirocinante | Chiede il visto al consolato, entra in Italia, chiede il permesso di soggiorno e segue il progetto. |
| Soggetto promotore | Ente autorizzato (per esempio centro di formazione accreditato, servizio per l’impiego, università, scuola o ITS, cooperativa sociale). Firma la convenzione con l’ospitante, scrive con lui il progetto formativo, nomina un tutor, presenta la domanda alla Regione e la relazione finale. |
| Soggetto ospitante | Azienda o ente dove si svolge il tirocinio. Nomina un tutor aziendale, dà vitto e alloggio, paga le spese di rientro e l’indennità secondo le regole regionali, fa la comunicazione obbligatoria e tiene il registro presenze. |
| Regione o Provincia autonoma | Esamina il progetto e vi appone il suo “visto”; fissa regole locali e indennità. |
| Consolato | Rilascia il visto d’ingresso. |
| Poste e Questura | Ricevono la richiesta di permesso di soggiorno: kit postale, poi appuntamento in Questura. |
Lo stesso soggetto non può essere promotore e ospitante dello stesso tirocinio. Ogni tutor può seguire al massimo tre tirocinanti alla volta. SH Immigration Specialists non cerca tirocini, non vende offerte e non agisce come soggetto promotore.
Come funziona il percorso, passo per passo?
- Promotore e ospitante. Il promotore stipula la convenzione con l’ospitante e redige con lui il Progetto formativo individuale (PFI).
- Visto della Regione. Il promotore presenta la domanda alla Regione o Provincia autonoma, che decide entro 60 giorni; la richiesta di integrazioni sospende il termine. Il “visto” sul PFI approva il progetto, non è il visto d’ingresso, e vale 6 mesi.
- Visto d’ingresso. Lo chiedi al consolato italiano del Paese dove vivi, con passaporto, copia della convenzione, PFI approvato dalla Regione e prova dei mezzi di sussistenza. Il termine di legge per decidere è di 90 giorni, e può servire più tempo se il consolato fa verifiche. Dettagli nella guida al visto per tirocinio.
- Permesso di soggiorno. Va chiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
- Avvio. Il tirocinio deve iniziare entro 15 giorni dalla richiesta del permesso.
- Durante il tirocinio. L’ospitante fa la comunicazione obbligatoria e tiene un registro presenze firmato; il promotore informa la Regione di visto, arrivo e avvio.
- Alla fine. Promotore e ospitante presentano la relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione e il tirocinante riceve un’attestazione dell’attività svolta.
Le aziende trovano gli obblighi nella guida a ospitare un tirocinante extra UE.
Quanto dura un tirocinio extra UE?
Di regola da 3 a 12 mesi, proroghe comprese. Meno di tre mesi è possibile solo per motivi comprovati, valutati caso per caso dalla Regione. Lo stesso tirocinante non può fare più di un tirocinio presso lo stesso ospitante, salvo proroghe o rinnovi entro i 12 mesi; la proroga richiede una motivazione e un PFI aggiornato.
Che cosa spetta al tirocinante: indennità, vitto, alloggio e viaggio?
- Indennità di partecipazione: la fissano le norme regionali e va scritta in euro nella convenzione. Esempio del Lazio (pagina regionale aggiornata all’11 aprile 2022): minimo di 400 euro lordi al mese, con partecipazione di almeno il 70% nel mese. Altre Regioni hanno regole proprie.
- Vitto e alloggio: sono a carico dell’ospitante e non rientrano nell’indennità.
- Viaggio di rientro: il Ministero del Lavoro indica che l’ospitante ha l’obbligo, verso lo Stato, di pagare le spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza. Il vademecum e alcune Regioni parlano di rientro forzato; il Piemonte ammette un accordo diverso con il promotore, da scrivere in convenzione.
Esiste un limite di ingressi per i tirocini?
Sì: i visti per tirocinio rientrano in un contingente triennale fissato con decreto, fuori dalle quote annuali del Decreto Flussi. L’ultimo decreto che abbiamo trovato è quello del 28 giugno 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023), per il triennio 2023-2025: 7.500 ingressi per i tirocini e 7.500 per i corsi di formazione professionale.
A ottobre 2026 non abbiamo trovato sulle pagine ufficiali un decreto per il triennio 2026-2028: prima di partire chiedi a Regione e promotore se e come i visti sono disponibili. I tirocini curricolari, previsti dal piano di studi, non sono soggetti al contingente.
Che cosa non può essere un tirocinio?
- Un’attività che non richiede un periodo formativo.
- Mansioni elementari, generiche e ripetitive.
- Lavoro domestico o di cura in ambito familiare.
- La sostituzione di lavoratori dipendenti.
Se l’azienda ha bisogno di un lavoratore, la strada è l’ingresso per lavoro, non il tirocinio.
Quale permesso di soggiorno si ottiene e si può lavorare?
Si ottiene un permesso per motivi di studio o tirocinio (art. 39-bis del Testo unico). La richiesta si fa con il kit postale, con passaporto, convenzione vistata dal consolato e polizza sanitaria o contro gli infortuni valida in Italia per tutta la durata del permesso. Per un permesso di durata superiore a tre mesi e fino a un anno il Portale Immigrazione indica 116,46 euro in totale (tabelle del 22 luglio 2024): verifica gli importi prima di pagare.
Il permesso per studio o formazione consente anche un lavoro subordinato fino a 20 ore a settimana, con tetto di 1.040 ore l’anno (art. 14, comma 4, D.P.R. 394/1999). Il tirocinio in sé non è lavoro e, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, i limiti del lavoro subordinato non si applicano ai tirocini di chi ha un permesso per studio. Per le regole generali vedi il permesso di soggiorno per studio e la richiesta del permesso di soggiorno.
Dopo il tirocinio si può restare a lavorare?
Il permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, ma solo dopo la conclusione del tirocinio e finché è ancora valido (art. 14, comma 6, D.P.R. 394/1999). La domanda si presenta online allo Sportello Unico per l’Immigrazione con SPID e servono i requisiti del lavoro scelto, per esempio un’offerta di lavoro.
Sulle quote le fonti ufficiali non coincidono. L’art. 6, comma 1 del Testo unico, dopo il D.L. 20/2023, prevede la conversione dei permessi per studio e formazione al di fuori delle quote. Integrazione Migranti (7 luglio 2023) e il Ministero del Lavoro (notizia dell’8 agosto 2023) citano espressamente anche il permesso per tirocinio e parlano di conversione “senza limiti numerici”. La pagina del Ministero sui tirocini, il vademecum del 2022 e lo stesso art. 14, comma 6 del D.P.R. 394/1999 parlano ancora di quote. Prevale la legge, ma le pagine ufficiali possono differire: verifica il tuo caso.
Approfondisci nelle guide alla conversione da studio a lavoro e ai permessi che si convertono in lavoro. Per i datori di lavoro: assunzione di lavoratori stranieri.
E se sono già in Italia?
Con un permesso che abilita al lavoro puoi fare tirocini alle stesse condizioni degli italiani, secondo le regole regionali. Con un permesso per studio o formazione professionale puoi fare i tirocini curricolari e anche quelli extracurricolari finalizzati all’inserimento lavorativo, compatibilmente con il percorso di studio, come indica una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro pubblicata dal Ministero.
Quali alternative esistono al tirocinio?
- Un corso universitario o di istruzione superiore: visto per studio.
- Un corso di formazione professionale riconosciuto, anch’esso nel contingente (fino a 24 mesi).
- Un tirocinio curricolare, se sei già iscritto a un corso e il tirocinio è nel piano di studi.
- Un lavoro vero e proprio, con nulla osta: vedi la domanda di Decreto Flussi oppure, dopo un programma di formazione approvato nel Paese d’origine, assumere lavoratori formati all’estero.
Panoramica dei titoli: tipi di permesso di soggiorno.
Perché le regole cambiano da Regione a Regione e da consolato a consolato?
Le Regioni decidono modelli, tempi dei nuclei di valutazione, indennità e rapporto tra ospitanti e tirocinanti. I consolati elencano documenti diversi: per esempio l’Ambasciata a Bogotá e il Consolato a Parigi chiedono la certificazione B2 della lingua del tirocinio, mentre nelle pagine di Dhaka e Boston non l’abbiamo trovata. Confronta sempre quello che chiedono promotore, Regione e consolato.
Domande frequenti
Posso fare un tirocinio in Italia se vivo fuori dall’Unione europea?
Di regola sì, se un soggetto promotore autorizzato e un’azienda ospitante attivano un progetto formativo approvato dalla Regione e ottieni il visto per studio o formazione. Il tirocinio completa un percorso iniziato nel tuo Paese ed è soggetto a un contingente di ingressi stabilito con decreto.
Il tirocinio extra UE è un lavoro?
No. Per il Ministero del Lavoro è un periodo di formazione e orientamento, non un rapporto di lavoro. Il tirocinante riceve un’indennità fissata dalle Regioni, più vitto e alloggio dall’ospitante. Chi deve svolgere un lavoro vero e proprio segue le procedure di ingresso per lavoro.
Dopo il tirocinio posso restare in Italia?
Non è automatico. Il permesso per tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro dopo la conclusione del tirocinio, se è ancora valido e ci sono i requisiti del lavoro scelto. La domanda va presentata allo Sportello Unico e l’esito dipende dalle autorità competenti.
Quanto spetta al tirocinante ogni mese?
L’indennità è fissata dalle Regioni e indicata nella convenzione. Nel Lazio, per esempio, il minimo è di 400 euro lordi al mese con almeno il 70% di partecipazione; vitto e alloggio sono a carico dell’ospitante e non rientrano nell’indennità. Altre Regioni possono avere importi diversi.
Fonti ufficiali
- Tirocini formativi – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Vademecum sui tirocini per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo (settembre 2022) – Ministero del Lavoro
- Decreto ministeriale 28 giugno 2023, contingente 2023/2025 per corsi e tirocini – Ministero del Lavoro
- L’accesso ai corsi di formazione professionale e ai tirocini – Integrazione Migranti
- Codice 33, permesso di soggiorno per tirocinante – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- D.P.R. 394/1999, regolamento di attuazione (testo vigente al 28 marzo 2024) – Ministero degli Affari Esteri
- Conversione del permesso da studio a lavoro dopo il decreto Cutro – Integrazione Migranti
- Ingressi dall’estero per tirocini e corsi di formazione (notizia dell’8 agosto 2023) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, legge 112/2026 (art. 4-bis sui tirocini extracurricolari)
Le fonti sono state consultate il 30 ottobre 2026. Le pagine ufficiali possono essere più vecchie della legge e le Regioni cambiano le proprie regole: verifica le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Quando un soggetto promotore e un ospitante esistono già, possiamo aiutarti a controllare requisiti e documenti, a preparare il visto e la richiesta di permesso di soggiorno e a seguire la conversione in lavoro. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
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