In breve. Rinuncia cittadinanza italiana: è possibile se risiedi (o stai per risiedere) all’estero e hai già un’altra cittadinanza, con una dichiarazione formale che di regola si rende al consolato e per cui si pagano 250 euro più un diritto consolare. La cittadinanza si perde per legge solo in pochi casi, mentre acquistarne un’altra dal 16 agosto 1992 di regola non basta. La revoca è un’altra cosa: riguarda chi ha acquistato la cittadinanza e ha una condanna definitiva per specifici reati di terrorismo.
Forse ti chiedi se puoi perdere la cittadinanza italiana quando il passaporto scade, quando vivi a lungo all’estero o quando ne prendi un’altra. Di regola no: la legge elenca pochi casi. Qui trovi le differenze tra rinuncia, perdita e revoca, la procedura, i costi e le conseguenze.
Aggiornato il 1 novembre 2026. La guida descrive le regole generali, non è una consulenza personalizzata e non tratta le regole dell’altro Paese; la prassi cambia da consolato a consolato.
Che differenza c’è tra rinuncia, perdita, revoca e mancato acquisto?
Sono quattro situazioni diverse. Per vedere tutte le vie di acquisto e di perdita parti dalla pagina sui tipi di cittadinanza italiana.
| Situazione | Come funziona | Base di legge |
|---|---|---|
| Rinuncia | Scelta volontaria: fai una dichiarazione formale e devi avere un’altra cittadinanza | Art. 11; art. 14; art. 3, comma 4; art. 4, comma 1-ter |
| Perdita per legge | Avviene senza una tua dichiarazione, solo nei casi previsti | Art. 12; art. 3, comma 3 |
| Revoca | Decreto del Presidente della Repubblica dopo una condanna definitiva per terrorismo, per chi aveva acquistato la cittadinanza | Art. 10-bis |
| Mancato acquisto | Non è una perdita: chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato quella italiana, salvo eccezioni | Art. 3-bis |
Per la Corte costituzionale (sentenza 63/2026) l’art. 3-bis è una preclusione originaria all’acquisto, diversa dalla revoca e dalla perdita. Le regole sulla discendenza sono nella guida sulla cittadinanza iure sanguinis.
Chi può fare la rinuncia cittadinanza italiana e chi no?
Per l’art. 11 della legge 91/1992 chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può rinunciarvi se risiede o stabilisce la residenza all’estero. Servono quindi due condizioni insieme: avere già un’altra cittadinanza (i consolati chiedono di provarla, per esempio con il passaporto) e risiedere, o trasferire la residenza, all’estero.
Il testo dell’art. 11 non indica un’età, ma le pagine dei consolati di Lugano, Colonia e Berlino riservano questa rinuncia ai maggiorenni. La legge prevede anche altri casi, più rari:
- art. 14: chi è diventato italiano da minorenne perché conviveva con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza può rinunciare da maggiorenne, se ha un’altra cittadinanza (Lugano e Colonia: senza termine);
- art. 4, comma 1-ter: vale lo stesso per chi è diventato italiano con la dichiarazione dell’art. 4, comma 1-bis, introdotta nel 2025;
- art. 3, comma 4: l’adottato maggiorenne, se l’adozione è revocata per fatto imputabile all’adottante e ha o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare entro un anno dalla revoca.
Quando si perde la cittadinanza italiana senza rinunciare?
I casi di perdita per legge sono pochi. Il Ministero degli Esteri li chiama perdita automatica, perché non serve una tua dichiarazione:
- art. 12, comma 1: hai accettato un impiego o una carica pubblica presso uno Stato estero, un ente pubblico estero o un’organizzazione internazionale di cui l’Italia non fa parte, o hai prestato servizio militare per uno Stato estero, e non lasci l’incarico nel termine fissato dopo l’intimazione del Governo italiano;
- art. 12, comma 2: durante una guerra con uno Stato estero accetti o non lasci un impiego o una carica pubblica per quello Stato, presti servizio militare (senza esservi obbligato) o ne acquisti volontariamente la cittadinanza; la perdita avviene quando lo stato di guerra cessa;
- art. 3, comma 3: l’adozione che ti aveva dato la cittadinanza è revocata per un fatto imputabile a te e hai, o riacquisti, un’altra cittadinanza.
Nell’elenco non ci sono la scadenza del passaporto, la mancata iscrizione all’AIRE e la lunga residenza all’estero. Dal 16 agosto 1992 neppure l’acquisto di un’altra cittadinanza fa perdere, di regola, quella italiana (art. 11), salvi gli accordi internazionali: vedi la guida sulla doppia cittadinanza. Prima le regole erano diverse (per il Consolato di Parigi la legge 555/1912 faceva perdere la cittadinanza a chi ne acquistava volontariamente una straniera; secondo la circolare n. 9/2001 del Ministero degli Esteri serviva anche il trasferimento della residenza all’estero): se il tuo caso nasce da un acquisto precedente, chiedi un parere.
Come si fa la rinuncia: dove, con quali documenti e quanto costa?
Se risiedi all’estero, la dichiarazione si rende al consolato competente. Il consolato di Barcellona e il viceconsolato di Arona (Tenerife) aggiungono che, se risiedi in Italia, la dichiarazione si rende all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza; la pagina del Ministero degli Esteri non descrive questo caso, quindi chiedi prima al Comune o al consolato. In sintesi:
- Controlla i requisiti: altra cittadinanza, residenza all’estero e, secondo i consolati, maggiore età.
- Raccogli i documenti. Il Ministero degli Esteri elenca l’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano in cui l’atto è iscritto o trascritto, il certificato di cittadinanza italiana, la prova della cittadinanza straniera e, se richiesta, quella della residenza all’estero. I consolati aggiungono altro: documenti d’identità italiani, traduzione e apostille dei documenti stranieri (Londra, Edimburgo, vedi la guida sulla legalizzazione) o due testimoni che capiscano l’italiano (Sydney, Arona).
- Paga il contributo. L’art. 9-bis, comma 2, prevede 250 euro per le dichiarazioni di rinuncia, da versare con bonifico al Ministero dell’Interno (Berlino ed Edimburgo: non in consolato). I consolati chiedono la ricevuta del versamento all’appuntamento.
- Prendi appuntamento e firma. Colonia, Berlino e Sydney, per esempio, chiedono di presentarsi di persona su appuntamento, che di solito si prende per e-mail. Si paga anche il diritto consolare per l’atto di rinuncia: 50 euro nella tabella dei diritti consolari aggiornata dal 1° gennaio 2025 (art. 4, lettera b), con modalità che dipendono dal consolato.
Nessuna pagina consultata indica quanto duri la procedura né da quando la rinuncia produca effetto: chiedilo al consolato prima di firmare. L’art. 15, che fissa l’effetto dal giorno successivo, riguarda solo l’acquisto e il riacquisto.
Cos’è la revoca della cittadinanza e quando può essere disposta?
La revoca non dipende da una tua scelta: la dispone lo Stato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno (art. 10-bis). Riguarda la cittadinanza acquistata per matrimonio (art. 5), per concessione (art. 9) o con la dichiarazione dello straniero nato in Italia (art. 4, comma 2), e segue una condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione richiamati dalla norma (artt. 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale; art. 407, comma 2, lettera a, numero 4, del codice di procedura penale). La norma richiama solo la cittadinanza acquistata con questi articoli, non quella per nascita.
Con l’art. 9 del D.L. 48/2025, in vigore dal 12 aprile 2025 e convertito senza modifiche dalla legge 80/2025, il decreto può essere adottato entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza (da quando la condanna è definitiva) e solo se la persona ha o può acquisire un’altra cittadinanza. Prima il termine era di tre anni, che alcuni testi coordinati non aggiornati riportano ancora: vale il decreto-legge.
A metà ottobre 2026 il progetto di legge A.C. 2124-A era all’esame della Camera dei deputati. Secondo il dossier del 16 ottobre 2026, il testo della commissione amplierebbe l’elenco dei reati che portano alla revoca e prevederebbe un modo per riacquistare la cittadinanza dopo la revoca. Non è legge e può cambiare. Se ricevi un decreto di revoca, parlane subito con un avvocato.
Cosa succede ai figli minorenni?
Per il Ministero degli Esteri il minorenne non perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera. Un minorenne non può usare la rinuncia dell’art. 11 (Lugano, Colonia, Berlino). Da maggiorenne può rinunciare chi è diventato italiano da minore insieme al genitore (art. 14), se ha un’altra cittadinanza. Per l’acquisto vedi la guida sulla cittadinanza dei figli minorenni.
Cosa cambia dopo la rinuncia o la perdita?
- AIRE e documenti. La perdita della cittadinanza è uno dei motivi di cancellazione dall’AIRE, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Alcuni consolati ritirano o si fanno restituire passaporto e carta d’identità italiani (Berlino, Washington).
- Cittadinanza dell’Unione. Chi ha la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell’Unione europea. Se quella italiana è l’unica cittadinanza UE che hai, con essa perdi anche quella dell’Unione; la conservi se hai la cittadinanza di un altro Stato membro.
- Ingresso in Italia. Senza un’altra cittadinanza UE valgono le regole per i cittadini di Paesi terzi: fino a 90 giorni ogni 180 il visto serve o no secondo la nazionalità (regolamento UE 2018/1806); per soggiorni più lunghi serve un visto nazionale di tipo D. Vedi le guide sul visto di ingresso e sul permesso di soggiorno.
- Imposte. La cittadinanza non figura tra i criteri di residenza fiscale dell’art. 2, comma 2, del TUIR (testo del D.Lgs. 209/2023), che guarda a residenza, domicilio o presenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta; per gli effetti fiscali di un trasferimento o di una rinuncia rivolgiti a un consulente fiscale.
Si può riacquistare la cittadinanza italiana?
In molti casi sì. L’art. 13 prevede cinque ipotesi di riacquisto per chi ha perso la cittadinanza, tra cui la dichiarazione seguita dalla residenza in Italia entro un anno. Il riacquisto è escluso per chi l’ha persa per adozione revocata per fatto proprio (art. 3, comma 3) o per le ipotesi di guerra (art. 12, comma 2). In alcuni casi il Ministro dell’Interno può impedirlo entro un anno per gravi e comprovati motivi: l’esito non è scontato. La finestra speciale dell’art. 17 (dichiarazioni dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027) non vale per chi ha rinunciato dal 16 agosto 1992. Procedura e documenti sono nella guida sul riacquisto della cittadinanza italiana.
Domande frequenti
Posso fare la rinuncia cittadinanza italiana se vivo in Italia?
Di regola no. L’art. 11 permette la rinuncia a chi risiede o stabilisce la residenza all’estero e possiede un’altra cittadinanza. Se stai trasferendo la residenza fuori dall’Italia, chiedi al consolato o al Comune di residenza dove e come presentare la dichiarazione.
Acquistare un’altra cittadinanza mi fa perdere quella italiana?
Dal 16 agosto 1992, di regola no: l’art. 11 fa conservare la cittadinanza italiana a chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, salvo diverse disposizioni di accordi internazionali. Per gli acquisti anteriori le regole erano diverse, e conta anche la legge dell’altro Paese.
Se rinuncio io, i miei figli minorenni perdono la cittadinanza?
No. Secondo il Ministero degli Esteri il minorenne non perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono. Chi l’ha avuta da minore insieme al genitore può rinunciare da maggiorenne, se ha un’altra cittadinanza (art. 14), senza un termine indicato.
Dopo la rinuncia posso riavere la cittadinanza italiana?
L’art. 13 prevede il riacquisto per chi ha perso la cittadinanza, di regola con dichiarazione e residenza in Italia, ma in alcuni casi il Ministro dell’Interno può impedirlo per gravi e comprovati motivi. L’esito non è garantito. Nessuna pagina ufficiale consultata dice se la rinuncia si possa ritirare.
Fonti ufficiali
- Cittadinanza: perdita, rinuncia e riacquisto – Ministero degli Affari Esteri
- Legge 91/1992, testo coordinato al 24 maggio 2025 (art. 10-bis non aggiornato) – Consolato di Colonia
- Decreto-legge 48/2025, art. 9 (GU n. 85) – Gazzetta Ufficiale
- Ufficio II, Cittadinanza (revoca) – Ministero dell’Interno
- Rinuncia alla cittadinanza italiana – Consolato di Colonia
- Sentenza n. 63/2026 sull’art. 3-bis – Corte costituzionale
- Sentenza Tjebbes (C-221/17) su perdita della cittadinanza nazionale e dell’Unione (in inglese) – Corte di giustizia dell’Unione europea
- Acquisto e revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A), dossier – Camera dei deputati
Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026. I testi coordinati e le pagine dei consolati possono essere meno recenti della legge e le procedure cambiano da consolato a consolato: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
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Possiamo aiutarti a verificare se hai i requisiti per la rinuncia o per il riacquisto, a preparare i documenti e a capire a quale ufficio rivolgerti. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
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