Cittadinanza per concessione e meriti speciali: cos’è e chi può ottenerla

Indice

In breve. La cittadinanza per meriti speciali è la concessione eccezionale dell’art. 9, comma 2, della legge 91/1992: un decreto del Presidente della Repubblica può concederla a uno straniero che ha reso “eminenti servizi all’Italia” o quando ricorre un “eccezionale interesse dello Stato”. Non è un diritto e, secondo una scheda del Ministero degli esteri, non parte da una domanda dell’interessato ma da una proposta di enti o personalità. Le altre vie (residenza, matrimonio, discendenza) hanno regole e domande diverse.

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Qui trovi cosa dice la legge, chi decide, come si svolge la procedura secondo le fonti ufficiali e quali alternative esistono, più il caso distinto dei familiari delle vittime di crolli stradali (legge 63/2025). Tutte le vie di acquisto sono nella pagina Tipi di cittadinanza italiana; il quadro generale è nella guida ufficiale alla cittadinanza italiana.

Aggiornato il 1 novembre 2026. La guida descrive regole e passaggi ufficiali: non è una consulenza personalizzata e non valuta singoli casi.

Che cos’è la cittadinanza per meriti speciali?

È la seconda ipotesi di concessione dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il comma 1 riguarda chi vive legalmente in Italia per un certo numero di anni, secondo la categoria: è la cittadinanza per residenza, che qui non ripetiamo. Il comma 2 è una strada a parte: la cittadinanza “può essere concessa” a chi ha reso eminenti servizi all’Italia o quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato.

La legge non usa l’espressione “meriti speciali”: è il titolo che il Ministero degli affari esteri dà a questa via in una sua scheda, ed è il nome che usiamo qui. I dossier del Parlamento la descrivono come una via per “casi eccezionali”, legata al merito o all’interesse dello Stato.

Chi decide e quali organi intervengono?

Secondo il testo vigente dell’art. 9, comma 2, servono:

  • una proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
  • il parere del Consiglio di Stato (l’organo che dà pareri giuridici al Governo);
  • la deliberazione del Consiglio dei ministri;
  • un decreto del Presidente della Repubblica (DPR).

Come si svolge la procedura?

Le pagine del Ministero dell’interno consultate (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione) non nominano i meriti speciali: descrivono la domanda online con SPID (identità digitale) o CIE (carta d’identità elettronica) per la concessione ordinaria. L’unica descrizione ufficiale trovata è una scheda del Ministero degli affari esteri, pubblicata sul sito del Consolato d’Italia a Nizza. Secondo la scheda:

  1. Proposta. L’avvio non richiede un atto dell’interessato: serve una proposta di enti, personalità pubbliche, associazioni e simili, che dimostri una valutazione diffusa sul fatto che la persona abbia i requisiti di legge.
  2. Pareri e assenso. Si acquisiscono i pareri degli organismi di sicurezza e, per chi risiede in Italia, della Prefettura (l’ufficio territoriale del Ministero dell’interno) del luogo di residenza. Serve anche la dichiarazione con cui l’interessato accetta di acquistare la cittadinanza.
  3. Decreto. Si arriva al decreto presidenziale con le tappe indicate sopra.
  4. Giuramento. Il decreto non ha effetto senza il giuramento di fedeltà alla Repubblica (art. 10); chi vive all’estero lo presta davanti al consolato competente.

La scheda non è datata e le pagine ministeriali consultate non la confermano né la smentiscono. Le fonti non indicano alcun modulo, elenco di documenti o sportello per questa via: per la prassi attuale rivolgiti al Ministero dell’interno, che propone il decreto. Le fonti non descrivono rimedi specifici (ricorso, termini) in caso di mancata concessione; per il rigetto della concessione per residenza vedi la guida sulla cittadinanza per residenza.

Chi può ottenerla e cosa significa “eminenti servizi”?

La legge non definisce “eminenti servizi all’Italia” né “eccezionale interesse dello Stato”, non elenca categorie di persone e non fissa soglie. Nelle pagine ufficiali consultate non ci sono esempi di casi concreti né numeri: le pagine statistiche del Dipartimento non riportano dati per tipo di concessione.

Il comma 2 non indica anni di residenza, reddito o certificazioni, e la scheda del Ministero degli esteri considera anche chi vive all’estero. Resta un punto aperto: l’art. 9.1 (l’articolo sulla lingua) subordina al livello B1 di italiano la concessione “ai sensi degli articoli 5 e 9”, senza indicare un comma, e le fonti non spiegano se e come il requisito si applichi ai meriti speciali. Sul B1 in generale vedi la guida sulla certificazione B1 per la cittadinanza.

Quanto costa e quanto tempo richiede?

L’art. 9-bis prevede 250 euro per le istanze o dichiarazioni di concessione della cittadinanza. Per i meriti speciali, dove manca un’istanza dell’interessato, le fonti consultate non dicono se e come il contributo venga richiesto.

Per questa via non risultano nemmeno tempi ufficiali. Il termine di 24 mesi, prorogabili fino a 36, dell’art. 9-ter riguarda i procedimenti degli artt. 5 e 9 e decorre dalla presentazione della domanda; le fonti non spiegano come si applichi quando la domanda non c’è.

In cosa è diversa dalla cittadinanza per residenza?

Aspetto Residenza (art. 9, comma 1) Meriti speciali (art. 9, comma 2)
Chi avvia la procedura La persona, con domanda online sul portale del Ministero dell’interno Secondo la scheda del Ministero degli esteri: una proposta di enti, personalità o associazioni; l’interessato dà il suo assenso
Cosa deve esserci Anni di residenza legale per categoria, livello B1, integrazione, reddito e condotta (vedi la guida) Eminenti servizi all’Italia o eccezionale interesse dello Stato; il testo non indica anni di residenza
Chi decide DPR, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno Lo stesso, più la deliberazione del Consiglio dei ministri e il concerto con il Ministro degli esteri
Termine di legge 24 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter) Nessun termine ufficiale trovato
Dopo il decreto Giuramento entro sei mesi dalla notifica (art. 10) Lo stesso; davanti al consolato se si vive all’estero

Cosa succede dopo il decreto?

Il decreto non ha effetto se entro sei mesi dalla notifica non presti il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi (art. 10). Diventi cittadino italiano dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste (art. 15); per questa via la scheda indica il giorno dopo il giuramento.

  • Cittadinanza d’origine. Gli artt. 9 e 10 non chiedono di rinunciarvi, ma conta anche la legge dell’altro Paese: vedi doppia cittadinanza in Italia.
  • Figli minorenni. L’art. 14 estende l’acquisto ai figli minorenni conviventi; dal 24 maggio 2025 serve anche che risiedano legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita, se hanno meno di due anni). Vedi cittadinanza dei figli minorenni.
  • Revoca. La cittadinanza acquisita con l’art. 9 può essere revocata con decreto presidenziale dopo una condanna definitiva per i reati elencati dall’art. 10-bis, tra cui il terrorismo. Vedi perdita e rinuncia.

Esiste un caso speciale per i familiari delle vittime di crolli stradali?

Sì, ma non passa dai meriti speciali. L’art. 7 della legge 15 aprile 2025, n. 63 (benefici per le vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale) prevede che la cittadinanza possa essere concessa ai sensi dell’art. 9, comma 1. Secondo la circolare del Ministero dell’interno n. 28896 del 13 giugno 2025:

  • riguarda coniuge straniero, parte dell’unione civile o convivente stabile (legge 76/2016, art. 1, comma 36), figli, genitori, fratelli e sorelle di una vittima, di cittadinanza non italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso;
  • servono cinque anni di residenza legale al momento della concessione; la domanda può essere presentata già dopo tre anni, ma il decreto non può essere emesso prima dei cinque;
  • la cittadinanza “può essere concessa”: restano gli accertamenti usuali su integrazione e condotta;
  • gli eventi (dal 13 agosto 2018 in poi) e i beneficiari sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM): le fonti consultate non dicono quali siano stati adottati.

La circolare non descrive portale, documenti o importi: per la procedura ordinaria vedi la guida sulla cittadinanza per residenza.

Quali alternative esistono se non rientri nei meriti speciali?

  • Residenza (art. 9, comma 1). Tra le categorie c’è chi ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, per almeno cinque anni (lett. c).
  • Matrimonio (art. 5). Vedi cittadinanza per matrimonio.
  • Discendenza. Per i discendenti di cittadini italiani: cittadinanza iure sanguinis.

Cosa è cambiato nel 2025 e cosa può cambiare?

Nell’art. 9 la legge 74/2025 (in vigore dal 24 maggio 2025) ha toccato solo il comma 1, alle lettere a e a-bis: il comma 2 è rimasto com’era. La legge 63/2025 ha aggiunto il caso dei familiari delle vittime di crolli.

Il dossier della Camera del 16 ottobre 2026 sul testo della Commissione del progetto di legge A.C. 2124-A (acquisto e revoca della cittadinanza; esame in Commissione concluso il 14 ottobre 2026) non prevede modifiche al comma 2, ma tocca altre norme, tra cui gli artt. 9.1 (lingua), 9-ter (termine del procedimento) e 10 (giuramento). Non è una legge e il testo può cambiare: finché non è in Gazzetta Ufficiale valgono le regole di questa guida.

Domande frequenti

Posso chiedere io la cittadinanza per meriti speciali?

Le fonti consultate non descrivono un modulo, un portale o uno sportello per farlo. Una scheda del Ministero degli esteri dice che serve una proposta di enti, personalità pubbliche o associazioni, non un atto dell’interessato, seguita dal suo assenso. La domanda online riguarda invece le vie ordinarie.

Chi decide la cittadinanza per meriti speciali?

Un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, dopo il parere del Consiglio di Stato e la deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 9, comma 2). Non è un diritto: la legge dice che la cittadinanza “può essere concessa”.

Servono anni di residenza in Italia?

Il testo dell’art. 9, comma 2, non indica anni di residenza, reddito o certificazioni: parla solo di eminenti servizi all’Italia o di eccezionale interesse dello Stato. L’art. 9.1 (l’articolo sulla lingua) richiede però il livello B1 per le concessioni “ai sensi degli articoli 5 e 9” e le fonti non spiegano come si applichi qui.

Devo rinunciare alla mia cittadinanza d’origine?

Gli artt. 9 e 10 della legge italiana non chiedono di rinunciarvi: dopo il decreto serve il giuramento entro sei mesi dalla notifica. Che tu possa tenerla dipende però anche dalla legge dell’altro Paese, da verificare prima di accettare la concessione.

Fonti ufficiali

Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026. La scheda del Ministero degli esteri non è datata e alcune pagine ministeriali possono non recepire le leggi del 2025: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.

Come può aiutarti SH Immigration Specialists?

Per i meriti speciali le fonti non descrivono una domanda da preparare, ma per le vie ordinarie SH Immigration Specialists può aiutarti con la parte amministrativa: verifica dei requisiti, raccolta dei documenti e assistenza nella domanda. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.

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