In breve. Il visto per volontariato Italia è un visto nazionale di tipo D (da 91 a 365 giorni) con due voci sul portale del Ministero degli Esteri: “Contingente nazionale” (art. 27-bis del Testo unico) e “Servizio volontario europeo” (programmi europei autorizzati dall’Agenzia nazionale per i giovani, ANG). Per la quota nazionale il Ministero scrive che “allo stato” non si rilasciano né nulla osta né visti; i visti per volontariato riguardano programmi europei specifici. Dopo l’ingresso chiedi il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi.
Qui trovi le due strade, chi può partecipare, i passaggi dal consolato alla Questura, i costi e i punti su cui le pagine ufficiali tacciono. Per confrontare i visti vai alla pagina sui tipi di visto per l’Italia.
Aggiornato il 1 novembre 2026. Sono informazioni generali, non una consulenza sul tuo caso.
Visto per volontariato Italia: che cos’è e quali norme lo regolano?
È il visto con cui chi vive fuori dall’Unione europea entra in Italia per un programma di volontariato. Sul portale Il visto per l’Italia compare solo tra i visti di lunga durata (tipo D), con le voci “Volontariato – Contingente nazionale” e “Volontariato – Servizio volontario europeo”; tra i visti di breve durata (tipo C) non c’è.
Il decreto interministeriale 850/2011 include il volontariato tra i 21 motivi di ingresso, lo collega all’art. 27-bis del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e lo descrive come visto breve o lungo per non più di un anno. L’art. 27-bis è diverso dall’art. 27 sui lavoratori fuori quota: per quelle categorie vedi la guida sul lavoro in casi particolari (art. 27).
Chi può partecipare a un programma di volontariato?
Per la quota nazionale l’art. 27-bis, comma 2, nel testo sostituito dal D.Lgs. 71/2018 (che ha recepito la direttiva (UE) 2016/801), indica persone tra 25 e 35 anni; il decreto del 2011 diceva 20-30, ma prevale la legge più recente. Per i programmi europei i limiti dipendono dal programma: nel Corpo europeo di solidarietà il volontariato è per giovani tra 18 e 30 anni, con registrazione dai 17.
| Aspetto | Quota nazionale | Programmi europei |
|---|---|---|
| Voce sul portale | Contingente nazionale (14_26_D) | Servizio volontario europeo (14_27_D) |
| Chi autorizza | Nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione | Agenzia nazionale per i giovani |
| Età | 25-35 anni | Dipende dal programma (Corpo europeo di solidarietà: 18-30) |
| Durata | Di norma fino a un anno | Corpo europeo di solidarietà: da 2 settimane a 12 mesi |
| Indicazione del Ministero | “Allo stato” né nulla osta né visti | Visti rilasciati per programmi europei specifici |
| Dopo l’arrivo | Sportello Unico, poi kit postale | Solo kit postale |
Nel Corpo europeo di solidarietà conta il Paese in cui vivi: la pagina ufficiale non parla di cittadinanza. L’elenco della Commissione europea comprende i Paesi UE, quattro Paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Turchia) e alcuni non associati, tra cui Albania, Egitto, Marocco, Tunisia e Ucraina; certe opportunità sono più limitate. Se vivi in un Paese fuori elenco, questa strada non è prevista.
Le schede del Ministero parlano di “Gioventù in Azione – Servizio volontario europeo” e non spiegano come si colleghi al Corpo europeo di solidarietà: chiedi conferma all’ANG e al consolato.
La quota nazionale per i volontari funziona oggi?
Le schede “Diritti e doveri” del Ministero degli Esteri (edizione di maggio 2026) dicono che fino a tutto il 2015 non risultavano contingenti nazionali autorizzati per i volontari e che “allo stato” per questi ingressi non si rilasciano né nulla osta né visti. Le stesse frasi si leggono già in una scheda del Ministero con edizione di febbraio 2016: potrebbero essere state riprese senza aggiornamento.
Nelle schede non abbiamo trovato riferimenti alla riforma del 2025. L’art. 6 del decreto-legge 146/2025, convertito dalla legge 179/2025, ha stabilito che la quota non si fissa più ogni anno entro il 30 giugno ma per tre anni, con decreto del Ministro del Lavoro. Secondo il Portale Integrazione Migranti il decreto si adotta con i Ministeri dell’Interno e degli Esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Lo stesso decreto-legge ha previsto controlli sulle dichiarazioni dell’organizzazione promotrice per il nulla osta (dossier della Camera).
Nell’elenco degli atti sugli ingressi del Ministero del Lavoro, letto il 1 novembre 2026, non abbiamo trovato un decreto sulla quota dei volontari. Prima di partire chiedi al consolato e all’organizzazione se per il tuo programma esiste davvero un nulla osta.
Come si ottiene il visto, passo per passo?
- Chiarisci la strada. Chiedi all’organizzazione se l’ingresso è in quota nazionale (con nulla osta) o in un programma europeo (con autorizzazione dell’ANG). Nel Corpo europeo di solidarietà la partecipazione è gratuita: non possono chiederti una quota.
- Autorizzazione. Per la quota nazionale serve un nulla osta preventivo dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), l’ufficio della Prefettura per questi ingressi; secondo il decreto del 2011 va usato per il visto entro sei mesi. Per i programmi europei autorizza l’ANG.
- Consolato. Presenti la domanda di visto D alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana; ogni sede ha la sua lista di documenti e può chiedere un colloquio (vedi la guida al visto di ingresso).
- Costo. La tariffa consolare aggiornata al 2025 indica 116 euro per il visto D e non elenca riduzioni per il volontariato (per riduzioni ed esenzioni rinvia al Codice dei visti dell’UE); la sede comunica l’importo esatto.
- Decisione. Per i visti nazionali di lunga durata il Ministero indica 90 giorni dalla richiesta (art. 5, comma 8, D.P.R. 394/1999), anche di più se servono verifiche (vedi i tempi di rilascio del visto); per il volontariato le pagine lette non indicano un termine speciale.
- Ingresso. Il visto non assicura l’ingresso: alla frontiera si verificano di nuovo le condizioni.
Quali documenti, assicurazione e alloggio servono?
Le pagine ufficiali non danno un elenco unico per il volontariato. Per la quota nazionale l’art. 27-bis, comma 2, richiede una convenzione tra te e l’organizzazione promotrice e un nulla osta preventivo (li cita anche il decreto del 2011); il consolato può chiedere altri documenti o convocarti. Controlla la lista della tua sede.
Assicurazione. Le schede del Ministero indicano l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale per adozione, lavoro e motivi familiari, non per il volontariato; per gli altri motivi bastano una polizza privata o l’iscrizione volontaria. Per la quota nazionale, però, l’art. 27-bis, comma 2, lett. c), obbliga l’organizzazione promotrice a stipulare un’assicurazione per le spese sanitarie, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni legati all’attività. Il Corpo europeo di solidarietà include l’assicurazione, dalla partenza fino a due mesi dopo la fine dell’attività. Vedi anche la guida sull’assicurazione sanitaria per stranieri.
Alloggio. Le schede non fissano requisiti di alloggio. Per la quota nazionale la convenzione deve indicare le risorse per viaggio, vitto, alloggio e piccole spese, e l’organizzazione si assume le spese del soggiorno (art. 27-bis, comma 2, lett. b e d). Nel Corpo europeo di solidarietà viaggio, alloggio e vitto sono costi di base coperti dal progetto, più un’indennità per le spese personali.
Che cosa devi fare dopo l’arrivo in Italia?
Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso chiedi il permesso di soggiorno alla Questura (art. 5, comma 2, del Testo unico). Come spiega il Portale Immigrazione, ritiri il kit a banda gialla in un ufficio postale, lo consegni di persona allo Sportello Amico con il passaporto e ricevi una ricevuta con i codici per seguire la pratica; la Questura ti convoca per impronte digitali e foto.
In quota nazionale, prima del kit vai allo Sportello Unico che ha dato il nulla osta e ritiri il modulo del permesso; nei programmi europei questo passaggio non c’è. Vedi la guida alla richiesta del permesso di soggiorno e la pagina sui tipi di permesso di soggiorno.
- Costi. Per un permesso oltre tre mesi e fino a un anno le voci del Portale sommano 116,46 euro (16 di bollo, 30,46 di permesso elettronico, 40 di contributo, 30 di servizio postale; tabella del 22 luglio 2024). Nessuna pagina dice se per il volontariato valgano esenzioni.
- Comune. Devi chiedere l’iscrizione anagrafica al Comune dove vivi.
- Accordo di integrazione. Per il Ministero lo firma chi entra per la prima volta per un soggiorno lungo, con più di 16 anni, se chiede un permesso di almeno un anno.
- Schengen. Il visto D permette di muoverti nello spazio Schengen fino a 90 giorni ogni 180.
Quanto dura il permesso e si può lavorare?
Per la quota nazionale la legge è più precisa delle pagine informative: l’art. 27-bis, comma 5, del Testo unico (nel testo introdotto dal D.Lgs. 71/2018) prevede che il questore rilasci un permesso con la dicitura «volontario», per la durata del programma e di norma per non più di un anno. Per i programmi europei, invece, le pagine ufficiali non indicano né il nome né la durata del permesso: nell’indice del Portale Immigrazione (aggiornato al 4 novembre 2024) non c’è la voce “volontariato”. Conta la scadenza stampata sul documento.
Per la quota nazionale l’art. 27-bis, comma 2, dice che l’attività del volontario non può essere retribuita e che si rimborsano solo le spese effettivamente sostenute e documentate, mai a forfait. Le pagine ufficiali che abbiamo letto non dicono se il permesso si converte in permesso per lavoro o studio né se consente altri lavori. Prima di accettare un compenso o un contratto, chiedi alla Questura o a un professionista se è compatibile con il tuo permesso.
E se nessuna delle due strade fa al caso tuo?
Se non hai l’età, non vivi in un Paese coperto o non trovi un’organizzazione con nulla osta, il visto per volontariato Italia può non essere la strada giusta. Il portale non prevede un visto C per volontariato: per un progetto sotto i 91 giorni chiedi al consolato quale visto vale e non partire con un visto turistico senza averlo verificato. Altre strade: studio, tirocinio, vacanze-lavoro o ricerca scientifica. Se il visto viene rifiutato, leggi la guida sul visto rifiutato.
Domande frequenti
Esiste un visto per volontariato per l’Italia?
Sì, ma con limiti. Il portale del Ministero degli Esteri elenca due visti D di volontariato: quota nazionale (art. 27-bis) e Servizio volontario europeo. Per la quota nazionale il Ministero scrive che allo stato non si rilasciano né nulla osta né visti; i visti riguardano programmi europei specifici.
Il visto per volontariato è di tipo C o di tipo D?
Per il portale è un visto nazionale di tipo D, da 91 a 365 giorni: tra i visti di breve durata non c’è una voce per il volontariato. Se il tuo progetto dura meno di 91 giorni, chiedi al consolato quale visto vale.
Chi autorizza l’ingresso di un volontario?
Dipende dalla strada. Per la quota nazionale serve un nulla osta preventivo dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura; per i programmi europei autorizza l’Agenzia nazionale per i giovani. Poi il visto si chiede al consolato.
Quanto costano il visto e il permesso?
La tariffa consolare aggiornata al 2025 indica 116 euro per il visto nazionale di tipo D e non elenca riduzioni per il volontariato. Per un permesso oltre tre mesi e fino a un anno le voci del Portale Immigrazione sommano 116,46 euro (tabella del 22 luglio 2024).
Con il permesso per volontariato posso lavorare?
Per la quota nazionale l’art. 27-bis stabilisce che l’attività del volontario non può essere retribuita: si rimborsano solo le spese documentate. Le pagine ufficiali che abbiamo letto non spiegano se il permesso si converte in lavoro o studio. Prima di accettare un compenso o un contratto chiedi alla Questura o a un professionista: dipende dal caso.
Fonti ufficiali
- Volontariato – Contingente nazionale – Il visto per l’Italia, Ministero degli Affari Esteri
- Volontariato – Servizio volontario europeo – Il visto per l’Italia, Ministero degli Affari Esteri
- Diritti e doveri, lungo soggiorno, edizione maggio 2026 – Ministero degli Affari Esteri
- Decreto interministeriale 850/2011 sui tipi di visto – Ministero degli Affari Esteri
- Ingressi e soggiorno per lavoro, D.L. 146/2025 – Portale Integrazione Migranti
- Dossier sul decreto-legge 146/2025 – Camera dei deputati
- European Solidarity Corps, volunteering (in inglese) – Commissione europea
- Procedura per il permesso di soggiorno – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026. Le pagine del portale sul volontariato non hanno una data di aggiornamento e il Portale Immigrazione è anteriore alle riforme del 2025-2026. Per l’art. 27-bis abbiamo letto il testo introdotto dal D.Lgs. 71/2018; il testo coordinato in vigore non era consultabile. Verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Possiamo aiutarti a capire quale strada è realistica nel tuo caso, a controllare la lista del consolato e a preparare visto e permesso; SH Immigration Specialists non cerca programmi di volontariato e non è organizzazione promotrice o ospitante. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
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