In breve. Chi cerca “art 27 lavoro casi particolari” trova l’elenco chiuso di casi dell’articolo 27 del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), in cui un lavoratore extra UE può entrare per lavoro fuori dalle quote del Decreto Flussi. Di regola il datore di lavoro chiede il nulla osta allo Sportello Unico, poi il lavoratore chiede il visto (in genere il visto nazionale D) e, dopo l’arrivo, il permesso di soggiorno. Per alcune categorie decide però un’altra autorità o basta una comunicazione.
Qui trovi le categorie, chi presenta la domanda, i passaggi comuni e le guide del sito sui casi principali.
Aggiornato il 1 novembre 2026. Sono regole generali da fonti ufficiali, non una consulenza personalizzata: verifica il tuo caso con lo Sportello Unico per l’Immigrazione (l’ufficio della Prefettura che tratta i nulla osta) o con un professionista.
Art 27 lavoro casi particolari: chi può entrare fuori quota?
L’articolo 27 del D.Lgs. 286/1998 (il Testo unico) elenca in modo tassativo i casi in cui un cittadino extra UE può entrare per lavoro fuori quota, cioè senza rientrare nei numeri annuali del Decreto Flussi, il decreto che fissa quanti lavoratori non UE possono entrare (Ministero dell’Interno). Le norme di attuazione sono nell’articolo 40 del D.P.R. 394/1999.
Fuori quota significa niente click day: le domande si presentano durante l’anno e di regola non c’è un tetto numerico, salvo per tirocini, sport e volontariato, che hanno limiti propri (Integrazione Migranti); anche i visti per vacanze-lavoro sono concessi ogni anno in numero determinato, in base agli accordi bilaterali (Integrazione Migranti). Le domande in quota seguono invece le date del Decreto Flussi 2027. Tutti i tipi di visto sono in Tipi di visto per l’Italia.
Quali categorie rientrano e quale guida leggere?
Il comma 1 elenca le categorie per lettera. La tabella indica il documento che apre la pratica, secondo i modelli del Ministero dell’Interno, e rinvia alla guida del sito.
| Categoria | Documento e chi presenta | Guida |
|---|---|---|
| a) Dirigenti e personale altamente specializzato | Nulla osta (Modello D) o comunicazione (CD) del datore di lavoro | Modello D |
| b, c, d, e, r-bis) Lettori universitari, professori, traduttori e interpreti, collaboratori familiari (a tempo pieno da almeno un anno all’estero presso cittadini italiani o UE che si trasferiscono in Italia), infermieri | Nulla osta del datore di lavoro (Modelli E, F o CF, G, H, O); infermieri: titolo riconosciuto dal Ministero della Salute | Guida generale per le aziende |
| f) Formazione professionale e tirocini | Modello I per l’addestramento; i tirocini hanno procedura e limiti propri | Visto per tirocinio |
| h) Marittimi | Richiesta formale della compagnia di navigazione, con contratto e certificato di iscrizione della nave | Rinnovo del permesso per marittimi |
| i) Lavoratori distaccati da un datore estero per un appalto | Nulla osta (Modello M); con datore UE, comunicazione (M2, comma 1-bis) | Modello M |
| i-bis) Dipendenti da almeno 12 mesi negli ultimi 48 di imprese con sede in Italia o di società extra UE da esse partecipate, per lavorare nelle sedi italiane | Nulla osta o comunicazione del datore di lavoro (comma 1-ter) | Distacco di lavoratori |
| l, m, n, o) Spettacolo: circhi, personale artistico e tecnico, ballerini, artisti, musicisti | Nulla osta del Ministero del Lavoro (Modello A primo ingresso, B proroga), chiesto dal datore di lavoro | Visto per artisti |
| p) Sportivi professionisti presso società italiane | Assenso nominativo del CONI al posto del nulla osta, entro il tetto annuale (comma 5-bis) | — |
| q) Giornalisti corrispondenti accreditati | Approvazione del Servizio stampa del Ministero degli Esteri, poi visto e permesso | — |
| q-bis) Nomadi digitali e lavoratori da remoto | Nessun nulla osta dello Sportello Unico: visto al consolato e permesso in Questura | Visto nomadi digitali |
| r) Scambi di giovani, alla pari, vacanze-lavoro | Modello N per scambi e alla pari; vacanze-lavoro secondo gli accordi bilaterali | Visto vacanze lavoro |
| Comma 1-octies) Discendenti di italiani da Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Canada, Venezuela, Uruguay | Ingresso per lavoro subordinato fuori quota (decreto del 17 novembre 2025) | — |
La lettera g) (compiti specifici, Modelli L e CL) è stata soppressa dall’articolo 4 del D.Lgs. 253/2016, in vigore dall’11 gennaio 2017, ma la pagina del Ministero dell’Interno e l’elenco dei modelli la riportano ancora. Se il tuo caso sembra rientrarvi, chiedi allo Sportello Unico quale procedura usare.
Serve sempre il nulla osta dello Sportello Unico?
Non sempre. Il caso di base è il nulla osta, l’autorizzazione al lavoro che lo Sportello Unico rilascia dopo i pareri della Questura (l’ufficio di polizia che rilascia i permessi) e dell’ufficio del lavoro. Per le lettere a), c) e i-bis) il comma 1-ter prevede, a condizioni da verificare con lo Sportello, una comunicazione telematica del datore di lavoro al posto del nulla osta; lo Sportello la inoltra alla Questura e poi al consolato (dossier della Camera). Spettacolo, sport, marittimi e giornalisti passano da altre autorità, indicate nella tabella; per nomadi digitali e lavoratori da remoto il nulla osta dello Sportello non serve (Integrazione Migranti).
Quali ingressi per lavoro non sono nell’articolo 27, comma 1?
Hanno articoli propri il volontariato (27-bis), i ricercatori (27-ter, visto per ricerca scientifica), la Carta blu UE (27-quater, guida alla Carta blu) e i trasferimenti intra-societari ICT (27-quinquies e 27-sexies, guida ICT). Il visto per motivi religiosi è un tipo di visto a sé: il decreto interministeriale 850/2011 cita solo l’articolo 4, comma 3, del Testo unico (guida). I nulla osta ordinari degli articoli 22 e 24 rientrano invece nelle quote.
Come funziona il percorso comune, dalla domanda al permesso?
- Domanda. Il datore di lavoro la invia online sul Portale ALI (accesso con SPID o CIE) allo Sportello Unico, con contratto conforme ai contratti collettivi e impegni su retribuzione, alloggio e spese di rientro in caso di espulsione. Dal 2025 le sue dichiarazioni sono soggette a controlli di veridicità (comma 1.1).
- Visto. Il nulla osta arriva al consolato per via telematica; il lavoratore chiede il visto nazionale D (da 91 a 365 giorni; per i soggiorni brevi esiste il visto C), rilasciato solo se il nulla osta risulta nel sistema. La tariffa consolare (aggiornata al 2025) indica 116 euro per il visto D; i documenti possono variare da consolato a consolato. Il tempo concesso per usare il nulla osta varia secondo le fonti (vedi le domande frequenti).
- Ingresso e contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno (l’impegno del datore su alloggio e rientro, necessario per il permesso) va firmato e trasmesso allo Sportello entro otto giorni dall’ingresso: lo prevedono il comma 1-ter, per i casi con comunicazione, e la pagina del Ministero. Per i nulla osta ordinari dell’articolo 22 i giorni sono quindici dal 2 dicembre 2025 (L. 179/2025), che non ha modificato il comma 1-ter. Per gli altri casi dell’articolo 27 le fonti non chiariscono se valgano otto o quindici giorni: rispetta il termine più breve e chiedi conferma.
- Permesso. La richiesta al questore va fatta entro otto giorni lavorativi dall’ingresso (articolo 5, comma 2), con il kit di Poste Italiane (Moduli 1 e 2) e la fotocopia del passaporto; seguono le impronte in Questura (richiesta del permesso).
Che cosa è cambiato nel 2025 e nel 2026?
I decreti del 2024 e del 2025 non hanno cambiato l’elenco delle lettere del comma 1, ma hanno toccato le regole intorno:
- D.L. 145/2024 (L. 187/2024). Per i casi con comunicazione, il contratto di soggiorno firmato in digitale si trasmette allo Sportello entro otto giorni dall’ingresso (comma 1-ter).
- D.L. 146/2025, nel testo convertito dalla L. 179/2025. Il nuovo comma 1.1 prevede controlli di veridicità sulle dichiarazioni del datore di lavoro (articolo 71 del D.P.R. 445/2000), con controlli analoghi negli articoli 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies. Le nuove regole sui termini del nulla osta e i 15 giorni per il contratto riguardano gli articoli 22 e 24, non il 27 (dossier della Camera).
- D.L. 36/2025 (L. 74/2025). Il comma 1-octies porta fuori quota i discendenti di cittadini italiani di alcuni Paesi; il decreto del 17 novembre 2025 (GU n. 273 del 24 novembre 2025) ne indica sette. La legge e il decreto rinviano alle procedure dell’articolo 22 (nulla osta dello Sportello Unico); le pagine ufficiali non ne descrivono i dettagli, quindi segui le istruzioni dello Sportello Unico.
- D.Lgs. 83/2026 (si applica dal 22 maggio 2026). Non modifica l’articolo 27, ma lo richiama nell’articolo 5, comma 8.2, lettera d), del Testo unico per escludere dalla regola sul “permesso unico lavoro” le lettere a), h), i), i-bis), q-bis), le persone “alla pari” della lettera r) e i commi 1-quinquies e 1-septies.
Domande frequenti
L’art 27 lavoro casi particolari vale fuori dalle quote del Decreto Flussi?
Sì: le categorie dell’articolo 27, comma 1, entrano fuori dalle quote annuali e non dipendono dai click day. Tirocini, sport, volontariato e vacanze-lavoro hanno però limiti numerici propri. Ogni categoria ha requisiti, modello e documenti specifici.
Serve sempre il nulla osta dello Sportello Unico prima del visto?
Non sempre. È il caso di base, ma per le lettere a), c) e i-bis) può bastare una comunicazione del datore di lavoro, per spettacolo, sport, marittimi e giornalisti decidono altre autorità e per nomadi digitali e lavoratori da remoto non è previsto. Controlla la categoria nella tabella e le istruzioni dello Sportello.
Quanto tempo ho per usare il nulla osta e chiedere il visto?
Il decreto interministeriale 850/2011 prevede quattro mesi dall’emissione per il nulla osta dell’articolo 27, contro sei per gli articoli 22 e 24. La pagina del Ministero dell’Interno indica invece 180 giorni dalla notizia del rilascio. Le fonti non concordano: conferma il termine con il consolato.
Il D.Lgs. 83/2026 ha cambiato l’articolo 27?
Non ne modifica il testo. Lo richiama nell’articolo 5, comma 8.2, del Testo unico per escludere alcune lettere dalla regola sul permesso unico lavoro (rilascio entro 30 giorni dalla domanda completa). Dal 22 maggio 2026 il termine per chiedere il rinnovo e quello di decisione sono in generale di 90 giorni; le pagine più vecchie indicano 60.
Fonti ufficiali
- Art. 27 T.U. Immigrazione, casi particolari – Ministero dell’Interno (DLCI)
- Modelli dello Sportello Unico (aprile 2025) – Ministero dell’Interno (DLCI)
- Casi particolari previsti (Codice 17) – Portale Immigrazione
- Decreto interministeriale 850/2011 sui tipi di visto – Ministero degli Affari Esteri
- Dossier sul D.L. 145/2024, con testo a fronte dell’art. 27 – Camera dei deputati
- Dossier sul D.L. 146/2025 – Camera dei deputati
- D.Lgs. 83/2026 (GU n. 115 del 20 maggio 2026) – Gazzetta Ufficiale
- Discendenti di italiani, ingressi fuori quota (27 novembre 2025) – Ministero del Lavoro
Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026, come le altre pagine ufficiali citate nel testo. Le pagine del Portale Immigrazione risalgono al 2024 e possono non riflettere le modifiche recenti: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
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