In breve. Il contratto di soggiorno per lavoro è il contratto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 286/1998 tra datore di lavoro e lavoratore straniero. Contiene la garanzia dell’alloggio e l’impegno a pagare il viaggio di rientro. Si firma dopo l’ingresso in Italia, di norma in digitale, entro quindici giorni (art. 22, comma 6). Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della sua stipula.
Qui trovi che cos’è il contratto di soggiorno, chi lo firma, come e quando, che cosa succede dopo e quali norme sono cambiate dal 2023.
Aggiornato il 5 novembre 2026. Sono regole generali, non una consulenza personalizzata: la tua situazione può richiedere indicazioni diverse. Le fonti ufficiali in fondo sono state consultate il 5 novembre 2026. Alcune pagine ufficiali sono rimaste indietro (il Portale Immigrazione, 22 luglio 2024, descrive la firma allo Sportello Unico; note del 2025: otto giorni): vale la legge.
Che cos’è il contratto di soggiorno per lavoro?
L’art. 5-bis del testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) lo prevede per il lavoro subordinato tra un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, e un lavoratore non appartenente all’Unione europea o apolide. Il datore dichiara due cose: garantisce un alloggio al lavoratore e si impegna a pagare le spese del viaggio di rientro nel Paese di provenienza. Senza queste dichiarazioni il contratto non vale ai fini del permesso (art. 5-bis, commi 1 e 2).
Non coincide con il nulla osta né con il permesso: sono tre passaggi diversi.
- Il nulla osta è l’autorizzazione al lavoro che lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura rilascia al datore, di regola entro le quote del decreto flussi: vedi la guida sulla domanda del decreto flussi.
- Il contratto di soggiorno si firma dopo l’ingresso, ma il datore ne presenta già una proposta insieme alla richiesta di nulla osta, indicando tipo di contratto, orario e retribuzione (art. 30-bis, D.P.R. 394/1999). Le regole del rapporto di lavoro restano fuori da questa guida.
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula (art. 5, comma 3-bis).
Vedi anche i tipi di permesso di soggiorno.
Chi deve firmarlo e chi no?
È previsto per il lavoro subordinato. La tabella riassume le categorie verificate.
| Categoria | Serve? | Da sapere |
|---|---|---|
| Lavoro subordinato in quota, anche domestico artt. 5-bis e 22, c. 6 |
Sì | Firma entro quindici giorni dall’ingresso |
| Lavoro stagionale art. 24, commi 3 e 11 |
Sì | Stessa procedura e stesso termine: vedi il permesso per lavoro stagionale |
| Carta blu UE e lavoratori formati all’estero art. 27-quater, c. 9; art. 23 |
Sì | Sul Portale Servizi la firma digitale è attiva dal 19 giugno 2026; per la Carta blu vale il termine dell’art. 22, comma 6. Vedi Carta blu UE e lavoratori formati all’estero |
| Casi particolari art. 27, c. 1-ter |
Sì | Solo per i casi del comma 1-ter. Il comma indica otto giorni, non modificati dalla L. 179/2025: vedi il lavoro in casi particolari |
| Conversione di un permesso già in Italia art. 14, c. 6, D.P.R. 394/1999 |
Sì | Per i permessi di studio e stagionali le fonti ministeriali indicano la firma allo Sportello Unico alla convocazione: vedi i permessi convertibili in lavoro |
| Lavoro autonomo art. 5, c. 3-quater |
No | Il contratto è previsto per il lavoro subordinato: vedi il permesso per lavoro autonomo |
| Permesso per motivi familiari Ministero del Lavoro, 8 maggio 2018 |
Non risulta | Consente di lavorare senza conversione; la pagina cita il contratto solo per il permesso di lavoro: vedi il ricongiungimento familiare |
Per i trasferimenti intra-societari (ICT) un dossier di Camera e Senato (ottobre 2025) riferisce che l’art. 27-quinquies esclude l’obbligo di firmare il contratto; per ricercatori e altre categorie non abbiamo trovato una regola chiara. Non le trattiamo.
Come e quando si firma?
Per il lavoro subordinato la regola è nell’art. 22, comma 6, sostituito dal D.L. 145/2024. Entro quindici giorni dalla data di ingresso datore e lavoratore firmano con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, e il datore trasmette il contratto allo Sportello Unico per via telematica. Il lavoratore può firmare anche a mano: allora il datore firma digitalmente la copia informatica. Il termine era di otto giorni fino alla L. 179/2025, in vigore dal 2 dicembre 2025. La norma parla di giorni, senza precisare “lavorativi”.
Il Ministero dell’Interno descrive così il percorso per chi entra con il decreto flussi (nota del 2 settembre 2025):
- dopo il visto il datore riceve una PEC con le istruzioni; all’arrivo inserisce nell’area riservata del Portale Servizi (ALI) frontiera, data di ingresso e numero del visto;
- riceve per PEC il codice fiscale definitivo del lavoratore e poi il contratto da firmare;
- le parti firmano e il datore carica il documento sul Portale;
- lo Sportello Unico valida il contratto; se previsto, nello stesso percorso si firma l’accordo di integrazione;
- dopo la validazione del contratto e, se previsto, dell’accordo di integrazione il datore riceve per PEC i Moduli 1 e 2 per la richiesta del permesso.
Le note ministeriali non prevedono che il lavoratore si presenti allo Sportello Unico. Il flusso digitale è attivo dal 18 luglio 2025 per le pratiche del decreto flussi 2025 e dal 19 giugno 2026 anche per Carta blu UE e lavoratori formati all’estero (nota del 19 giugno 2026).
Con un nulla osta per lavoro subordinato o stagionale puoi già lavorare fino alla firma: l’art. 22, comma 6-bis, prevede che nelle more della sottoscrizione il nulla osta consenta di svolgere l’attività lavorativa. La firma resta necessaria per il permesso.
Che cosa deve garantire il datore di lavoro?
Alloggio e viaggio di rientro, come visto. Dal 18 dicembre 2025 la L. 182/2025 (art. 4) richiama per l’alloggio i parametri del decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, non più quelli dell’edilizia residenziale pubblica. Su come si dimostra che una casa è adatta vedi la guida sull’idoneità alloggiativa. Per i dormitori stabili di cantiere è ammessa un’autocertificazione del datore sui requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; per un albergo o una struttura ricettiva basta indicare la struttura ospitante (art. 22, comma 2, lett. b).
Se il datore vuole recuperare il costo dell’alloggio dalla retribuzione, la proposta di contratto deve prevederlo e indicarne l’importo. La trattenuta non può superare un terzo della retribuzione mensile e non è ammessa se il contratto collettivo nazionale ha già considerato l’alloggio (art. 30-bis, comma 4, D.P.R. 394/1999).
Che cosa succede dopo la firma?
Vai a un ufficio postale della rete Sportello Amico con il kit di primo ingresso. Il Ministero indica questi documenti: contratto firmato, Moduli 1 e 2 (modello 209), documento con il codice fiscale definitivo, il tuo documento personale e la pagina del passaporto con il visto. Poi la Questura segue la pratica e di norma ti convoca per fotografie e impronte (pagina ministeriale del 2021). Per controllare a che punto è la pratica vedi la guida sullo stato della pratica del permesso.
Attenzione ai termini. L’art. 5, comma 2, fissa otto giorni lavorativi dall’ingresso per chiedere il permesso, ma i Moduli 1 e 2 arrivano solo a validazione conclusa. Le fonti ufficiali lette non spiegano come i due termini si coordinino: appena ricevi i moduli presenta la richiesta e conserva le prove di ingresso, firma e invio.
La durata del permesso è quella del contratto, entro questi limiti (art. 5, comma 3-bis): nove mesi complessivi per il lavoro stagionale, un anno per il tempo determinato, due anni per il tempo indeterminato. Ogni rinnovo non supera tre anni: vedi la guida sul rinnovo.
Intanto occupati del codice fiscale, della tessera sanitaria e dell’iscrizione al servizio sanitario, a cui una pagina ministeriale del 2022 ammette chi attende il primo permesso per lavoro subordinato. La dichiarazione di presenza segue regole proprie. Per lavorare in attesa del permesso leggi la guida sulla ricevuta.
Che cosa succede se il contratto non viene firmato o inviato in tempo?
Se il contratto firmato non è trasmesso allo Sportello Unico entro il termine, il nulla osta è revocato, salvo forza maggiore o cause comunque non imputabili al lavoratore (art. 22, comma 5-ter). Per i rimedi leggi la guida su diniego e revoca del permesso. Per il datore c’è anche un effetto sulle richieste future: è irricevibile la richiesta di chi, nei tre anni precedenti, non ha firmato il contratto dopo una precedente richiesta di nulla osta, salvo che provi una causa a lui non imputabile (art. 22, comma 2-ter).
Se il datore non completa i passaggi, conserva le prove dell’ingresso e dei contatti con lui e rivolgiti subito allo Sportello Unico che segue la pratica.
Se il nulla osta contiene dati sbagliati, vedi la guida sul nulla osta sbagliato. Per un contratto già firmato o validato non abbiamo trovato una procedura ufficiale di correzione: chiedi allo Sportello Unico.
Quali norme sono cambiate dal 2023?
| Atto | Che cosa cambia | Quando |
|---|---|---|
| D.L. 20/2023, conv. L. 50/2023 | Il nulla osta consente di lavorare prima della firma (art. 22, c. 6-bis) | Pubblicato il 10 marzo 2023 |
| D.L. 145/2024, conv. L. 187/2024 | Firma digitale e invio telematico; revoca del nulla osta se il contratto non arriva; irricevibilità per il datore (art. 22, commi 2-ter, 5-ter e 6) | Dalle procedure del decreto flussi 2025 |
| D.L. 146/2025, conv. L. 179/2025 | Da otto a quindici giorni (art. 22, c. 6; art. 24, c. 11); invio anche tramite professionisti abilitati o organizzazioni datoriali (art. 24-bis, c. 2-bis) | 2 dicembre 2025 |
| L. 182/2025, art. 4 | Nuovo parametro per l’alloggio, prove semplificate per dormitori e strutture ricettive | 18 dicembre 2025 |
| D.Lgs. 83/2026 | Il datore informa subito il lavoratore di ogni comunicazione ricevuta sull’iter del nulla osta (art. 22, c. 5-quinquies) | Dal 22 maggio 2026 |
Domande frequenti
Entro quanti giorni si firma il contratto di soggiorno?
Entro quindici giorni dalla data di ingresso in Italia, per il lavoro subordinato (art. 22, comma 6, D.Lgs. 286/1998) e stagionale (art. 24, comma 11). Erano otto fino alla L. 179/2025, in vigore dal 2 dicembre 2025; alcune pagine ufficiali li riportano ancora.
Devo andare allo Sportello Unico per firmare?
Nella procedura digitale del decreto flussi no: il datore usa il Portale Servizi, riceve il contratto per PEC, lo fa firmare e lo carica; il lavoratore può firmare anche a mano. Per le conversioni di permessi di studio o stagionali già in Italia le fonti lette indicano la firma allo Sportello Unico.
Posso lavorare prima di firmare il contratto di soggiorno?
Sì, con un nulla osta per lavoro subordinato o stagionale: dal D.L. 20/2023 l’art. 22, comma 6-bis, prevede che nelle more della firma il nulla osta consenta di svolgere l’attività lavorativa. La firma resta necessaria, perché il permesso per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto (art. 5, comma 3-bis).
Che cosa succede se il contratto non viene inviato in tempo?
Il nulla osta è revocato, salvo forza maggiore o cause non imputabili al lavoratore (art. 22, comma 5-ter). Una nuova richiesta del datore è irricevibile se nei tre anni precedenti non ha firmato il contratto dopo una precedente richiesta di nulla osta, salvo che provi una causa a lui non imputabile (comma 2-ter).
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 286/1998, artt. 5 e 5-bis (vigente al 12 dicembre 2025) – Ministero degli Affari Esteri
- D.P.R. 394/1999, artt. 14 e 30-bis (vigente al 28 marzo 2024) – Ministero degli Affari Esteri
- D.L. 145/2024, art. 1 – Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024
- D.L. 146/2025, testo coordinato con la L. 179/2025 – Normattiva
- L. 182/2025, art. 4 – Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025
- D.Lgs. 83/2026, art. 1 – Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026
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