Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: nulla osta e rinnovi

Indice

In breve. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione) è per i lavoratori non UE assunti in agricoltura o nel turismo-alberghiero con un nulla osta chiesto dal datore di lavoro. Dura quanto la stagione, al massimo nove mesi in dodici. Si può prorogare con un nuovo lavoro stagionale entro 60 giorni dalla fine del contratto, oppure convertire fuori quota dopo tre mesi di lavoro regolare.

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Aggiornato il 26 ottobre 2026. Sono regole generali da fonti ufficiali, non una consulenza personalizzata: verifica il tuo caso con lo Sportello Unico, con la Questura (l’ufficio di polizia che rilascia i permessi) o con un professionista.

Che cos’è il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?

È il titolo che permette a un cittadino non UE di lavorare in Italia per una stagione agricola o turistico-alberghiera. La base è l’articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998, di seguito “Testo unico”), riscritto dal D.Lgs. 203/2016 (direttiva europea 2014/36/UE) e modificato dal D.L. 145/2024 e dal D.L. 146/2025.

Non confondere tre passaggi: il nulla osta è l’autorizzazione al lavoro dello Sportello Unico per l’Immigrazione (ufficio della Prefettura), il visto permette l’ingresso e lo chiedi al consolato, il permesso di soggiorno lo rilascia la Questura. Tutti i titoli sono in Tipi di permesso di soggiorno in Italia.

Chi può ottenerlo e chi presenta la domanda?

Serve un’offerta di lavoro stagionale in Italia mentre vivi all’estero. La richiesta di nulla osta è nominativa e la presenta il datore di lavoro (vedi l’assunzione di lavoratori stranieri per aziende) o un’associazione di categoria: tu non puoi chiederla da solo. L’articolo 24 non si applica, tra gli altri, a chi risiede già in un altro Stato UE e ai familiari di cittadini UE.

Il nulla osta rientra nelle quote del Decreto Flussi (il decreto che fissa quanti lavoratori non UE possono entrare): per il 2027 la circolare 7185 del 1° ottobre 2026 prevede 89.000 ingressi stagionali. Precompilazione sul Portale ALI (la piattaforma online per le domande di ingresso per lavoro) dal 23 ottobre al 7 dicembre 2026, click day il 12 gennaio 2027 (agricoltura) e il 9 febbraio 2027 (turismo) dalle 9:00, domande fino al 31 dicembre 2027 nei limiti delle quote. Vedi date e click day e domanda.

Come funziona la procedura, dal nulla osta al permesso?

  1. Nulla osta. Lo Sportello Unico lo rilascia entro 20 giorni da quando la richiesta è assegnata alla quota (articolo 24, comma 2). Senza ostacoli scatta il silenzio-assenso, escluso dalla circolare 8047 per Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco: lì servono il parere favorevole della Questura e un controllo dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il datore deve poi confermare entro 15 giorni dalla comunicazione che i controlli sulla domanda di visto sono conclusi, altrimenti il nulla osta è revocato (articolo 22, comma 5-quinquies).
  2. Visto. Lo chiedi al consolato entro sei mesi dal nulla osta (decreto interministeriale 850/2011): tipo C fino a 90 giorni, tipo D oltre. I documenti possono variare da consolato a consolato.
  3. Ingresso e contratto. Con nulla osta e visto puoi lavorare subito (articolo 22, comma 6-bis). Entro 15 giorni dall’ingresso (erano 8 prima della L. 179/2025, di conversione del D.L. 146/2025) tu e il datore firmate il contratto di soggiorno con firma digitale, o tu a mano, e il datore lo trasmette allo Sportello Unico (articoli 22, comma 6, e 24, comma 11). Se non arriva in tempo il nulla osta può essere revocato, salvo forza maggiore o cause non imputabili a te.
  4. Permesso. Per legge si chiede al questore entro otto giorni lavorativi dall’ingresso (articolo 5, comma 2), con impronte digitali e fotografia. Dopo la trasmissione del contratto lo Sportello Unico segue gli adempimenti; l’INPS (istituto di previdenza sociale) ti iscrive d’ufficio alla piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Il Portale (22 luglio 2024) descrive ancora i Moduli 1 e 2 compilati allo Sportello Unico e il kit postale “a banda gialla”. Le fonti non spiegano come si coordinino gli otto giorni lavorativi e i 15 giorni del contratto: segui le istruzioni dello Sportello Unico e chiedi conferma se hai dubbi.

Quali documenti servono e quanto costa?

Per il permesso il Portale indica Moduli 1 e 2 firmati, fotocopia integrale del passaporto e quattro fotografie tessera su fondo bianco; per il rinnovo anche il contratto di soggiorno firmato e la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico. Secondo una notizia del Ministero del Lavoro del 2023 il codice fiscale provvisorio è generato sul Portale ALI e te lo comunica il datore: vedi il codice fiscale per stranieri.

La tabella del Portale (22 luglio 2024) indica 16 euro di marca da bollo, 30,46 euro per il permesso elettronico, un contributo di 40 euro per durate da oltre 3 mesi a 1 anno (50 euro oltre 1 anno e fino a 2) e 30 euro a Poste Italiane; per i permessi fino a 3 mesi non indica un contributo. Il visto ha una tariffa consolare. Gli importi possono cambiare.

Quanto dura il permesso e che cosa succede dopo la stagione?

L’autorizzazione dura quanto il lavoro richiesto, da 20 giorni a nove mesi, anche sommando brevi lavori con datori diversi (Portale). Il tetto di legge è nove mesi in ogni periodo di dodici (articoli 24, comma 7, e 5, comma 3-bis). Per soggiorni fino a 90 giorni la Commissione europea riferisce un visto dedicato; le pagine italiane non spiegano il permesso in quel caso.

Alla scadenza devi lasciare l’Italia, salvo un permesso non stagionale. Dopo la stagione hai tre strade:

Aspetto Nuovo lavoro stagionale Precedenza e pluriennale Conversione
Base di legge Art. 24, comma 8 Art. 24, commi 9 e 11; art. 5, comma 3-ter Art. 24, comma 10
Condizioni Offerta che inizia entro 60 giorni dalla fine del contratto, tramite SIISL Ammesso come stagionale negli ultimi cinque anni, permesso rispettato, uscita dall’Italia alla scadenza Almeno 3 mesi di lavoro regolare e offerta di almeno 20 ore settimanali
Quote e visto Nessun rientro per un nuovo visto Posti riservati: 5.000 (2026), 6.000 (2027), 7.000 (2028) Fuori quota, tutto l’anno
Durata Fino alla fine del nuovo contratto, entro 9 mesi su 12 Fino a 3 annualità, con validità indicata per ogni anno Quella del nuovo permesso per lavoro subordinato

Come si proroga o si rinnova il permesso?

Con un nuovo lavoro stagionale, presso lo stesso datore o un altro, il nulla osta si proroga e il permesso si rinnova fino alla fine del nuovo contratto, entro i nove mesi e senza un nuovo visto. Dal D.L. 145/2024 il lavoro deve iniziare entro 60 giorni dalla fine del precedente ed essere intermediato dalla piattaforma SIISL (articolo 24, comma 8); altrimenti devi lasciare l’Italia.

Per l’articolo 5, comma 4 (modificato dal D.Lgs. 83/2026, che si applica dal 22 maggio 2026) il rinnovo si chiede almeno 90 giorni prima della scadenza, “fatti salvi i diversi termini”; le pagine più vecchie indicano 60 giorni. Le fonti non chiariscono come il termine valga per i permessi brevi: chiedilo allo Sportello Unico. I rinnovi tardivi sono valutati caso per caso (vedi permesso scaduto); con la ricevuta si può in genere lavorare a determinate condizioni (lavorare con la ricevuta).

Che cosa sono il diritto di precedenza e il permesso pluriennale?

La precedenza spetta a chi è stato ammesso come stagionale negli ultimi cinque anni, ha rispettato il permesso ed è uscito dall’Italia alla scadenza: può rientrare per lavoro stagionale, con lo stesso datore o con un altro, prima di chi non è mai entrato legalmente per lavoro (articolo 24, comma 9). Per lui il datore può chiedere, per impieghi ripetitivi, un nulla osta pluriennale fino a tre annualità, nei posti riservati dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025; il permesso pluriennale si chiede alla Questura ed è revocato se non ti presenti alla frontiera esterna come previsto dal visto (articoli 24, comma 11, e 5, comma 3-ter).

Come si converte in un permesso per lavoro non stagionale?

Dopo il D.L. 145/2024 la conversione è fuori quota e si chiede in qualsiasi momento dell’anno (articolo 24, comma 10; circolare 9032/2024). Servono almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare e un’offerta a termine o a tempo indeterminato di almeno 20 ore settimanali. Integrazione Migranti indica, per l’agricoltura, in alternativa ai tre mesi, almeno 13 giornate al mese, 39 in tutto (circolare 5969/2023), ed esclude la conversione in lavoro autonomo.

La domanda si invia sul Portale ALI con SPID o CIE (identità digitale o carta d’identità elettronica; percorso “Conversioni fuori quota e progetti speciali”, modello VB), dal titolare del permesso o da un soggetto accreditato, come un patronato (ente di assistenza sociale). Sempre secondo Integrazione Migranti, in attesa si applica l’articolo 5, comma 9-bis: il nuovo lavoro può iniziare dopo l’invio del modello Unilav (la comunicazione obbligatoria di assunzione); per la legge serve anche la ricevuta della domanda. Sul permesso già scaduto Integrazione Migranti indica che la norma non prevede un termine perentorio e cita alcune sentenze: conviene presentare la domanda prima. Vedi i permessi convertibili in lavoro.

Quali diritti e limiti hai?

  • Lavoro. Il permesso vale per attività stagionali; il Portale precisa che il lavoro autonomo è consentito solo con i permessi non stagionali.
  • Condizioni. Secondo Your Europe retribuzione e orari devono essere paragonabili a quelli dei lavoratori nazionali. Se il datore offre l’alloggio, il canone non può superare un terzo della retribuzione né essere trattenuto in automatico (articolo 24, comma 3).
  • Perdita del lavoro. Non è motivo di revoca; puoi rendere la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), ma per i permessi stagionali non vale il minimo di un anno previsto per gli altri (articolo 22, comma 11). Vedi attesa occupazione.
  • Famiglia e salute. Il ricongiungimento richiede, tra l’altro, un permesso di almeno un anno, mentre questo dura al massimo nove mesi: verifica il caso (ricongiungimento familiare). Per il Servizio sanitario nazionale le fonti non trattano gli stagionali: chiedi all’ASL, l’azienda sanitaria locale (tessera sanitaria).

Quali problemi possono bloccare il nulla osta o il permesso?

  • Il datore. Il nulla osta può essere rifiutato o revocato se il datore è stato sanzionato per lavoro irregolare, è insolvente o inattivo, ha violato obblighi previdenziali, fiscali o di lavoro o ha licenziato per creare il posto (articolo 24, comma 12). Impiegare stagionali senza permesso valido espone il datore alle sanzioni dell’articolo 22 (articolo 24, comma 15).
  • Il permesso. Può essere rifiutato, non rinnovato o revocato se ottenuto con frode, se mancano le condizioni di ingresso e soggiorno o se resti per scopi diversi da quelli autorizzati (articolo 24, comma 13).
  • Le scadenze. Le domande che non rientrano in quota e i nulla osta senza visto decadono il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (D.P.C.M. 2 ottobre 2025, articolo 8). Per il visto negato non c’è preavviso di rigetto (articolo 4, comma 7-bis): vedi visto rifiutato.

Domande frequenti

Quanto dura il permesso di soggiorno per lavoro stagionale?

Quanto il lavoro stagionale richiesto: da 20 giorni a nove mesi in ogni periodo di dodici, anche sommando più contratti. Alla scadenza devi lasciare l’Italia, salvo proroga con un nuovo lavoro stagionale entro 60 giorni, conversione o un altro permesso.

Posso restare in Italia dopo la stagione?

Di regola no: alla scadenza devi lasciare l’Italia. Puoi restare con un altro titolo, per esempio la conversione in permesso per lavoro non stagionale dopo almeno tre mesi di lavoro regolare e con un’offerta di almeno 20 ore settimanali. Dipende dal caso e dall’ufficio.

Chi presenta la domanda di nulla osta per il lavoro stagionale?

Il datore di lavoro, o la sua associazione di categoria, online sul Portale ALI: nel 2027 il 12 gennaio per l’agricoltura e il 9 febbraio per il turismo. Il lavoratore non può chiederla da solo: chiede il visto dopo il nulla osta.

Quando posso iniziare a lavorare?

Dopo l’ingresso in Italia con nulla osta e visto: l’articolo 22, comma 6-bis, consente di lavorare anche prima della firma del contratto di soggiorno, da firmare entro 15 giorni dall’ingresso. Il datore deve fare la comunicazione obbligatoria di assunzione. Segui sempre le istruzioni dello Sportello Unico.

Fonti ufficiali

Le fonti sono state consultate il 26 ottobre 2026, come le altre pagine ufficiali citate nel testo. Le pagine del Portale Immigrazione risalgono al 2024 e possono non riflettere le modifiche recenti: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.

Come può aiutarti SH Immigration Specialists?

Possiamo aiutarti a controllare i documenti di ingresso, i termini del contratto di soggiorno e del permesso e a preparare proroga, rinnovo o conversione. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.

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