In breve. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione tutela il lavoratore non UE che perde il lavoro: secondo l’articolo 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998 la perdita del posto non è motivo di revoca del permesso e, anche se ti sei dimesso, puoi rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Gli effetti della DID durano per il periodo residuo del permesso e, salvo i permessi per lavoro stagionale, per almeno un anno, o più a lungo finché dura il sostegno al reddito. Studenti e ricercatori hanno permessi analoghi da 9 a 12 mesi.
Se perdi il lavoro mentre hai un permesso per lavoro subordinato, la legge ti protegge, con regole precise. Qui trovi durata, domanda, costi, rinnovo e i permessi analoghi per studenti e ricercatori.
Aggiornato il 19 ottobre 2026. La guida spiega le regole generali da fonti ufficiali: non è una consulenza personalizzata e il tuo caso va verificato con la Questura (l’ufficio di polizia che rilascia i permessi) o con un professionista.
Che cos’è il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
È il permesso che consente a un lavoratore straniero non UE di restare regolarmente in Italia mentre cerca un nuovo lavoro dopo aver perso il precedente. La base di legge è l’articolo 22, comma 11, del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998, di seguito “Testo unico”); il Portale Immigrazione del Ministero dell’Interno lo chiama “Codice 05 – Attesa occupazione”.
Non è un visto e non si chiede dall’estero: riguarda chi è già in Italia con un permesso per lavoro subordinato. Il Portale non richiede un nuovo nulla osta (l’autorizzazione al lavoro dello Sportello Unico per l’Immigrazione) né un nuovo contratto. Per il permesso di partenza vedi la guida sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato; per confrontare tutti i titoli vai a Tipi di permesso di soggiorno in Italia.
Chi può ottenerlo e quanto dura?
Il caso principale è quello del lavoratore con permesso per lavoro subordinato (da dipendente) che perde il posto: la legge precisa che vale anche per le dimissioni. In sintesi:
- la perdita del lavoro non è motivo di revoca del permesso, né del tuo né di quello dei familiari regolarmente soggiornanti;
- puoi rendere la DID al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);
- gli effetti della DID durano per il periodo residuo del permesso e, salvo i permessi per lavoro stagionale, per almeno un anno o, se più lungo, per tutta la durata del sostegno al reddito che percepisci;
- poi valgono i requisiti di reddito dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.
Secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2016 il minimo di un anno non limita i rinnovi. La legge prevede inoltre una priorità rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari, con modalità fissate dal regolamento di attuazione.
Come si dimostra di essere disoccupato: che cos’è la DID?
La DID è la dichiarazione con cui dici di essere disoccupato e disponibile a lavorare: per il Ministero del Lavoro segna l’inizio formale dello stato di disoccupazione. Si rilascia online sul Portale per le politiche attive del lavoro (pagina “Servizi Lavoro”, servizio “Did online”), sui portali regionali dove previsti, oppure di persona al centro per l’impiego (CPI), l’ufficio pubblico che aiuta a cercare lavoro. La DID online è acquisita “con riserva”: al primo contatto con il CPI confermi stato e identità.
Alla domanda di permesso alleghi la certificazione della dichiarazione resa al CPI oppure, se ricevi un sostegno al reddito, la comunicazione dell’INPS che lo attesta. Un esempio di sostegno è la NASpI, che la scheda INPS descrive per chi perde involontariamente il lavoro: le sue condizioni sono distinte da quelle del permesso, che copre anche le dimissioni.
Come e dove si chiede?
Per questo permesso il Portale prevede richieste di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato, da presentare agli uffici postali della rete Sportello Amico con il kit postale “a banda gialla” (il plico di moduli che si ritira alle Poste e si riconsegna compilato). In pratica:
- compili i Moduli 1 e 2 e alleghi la fotocopia di tutto il passaporto, la certificazione della DID o la comunicazione INPS e, per rinnovo, aggiornamento o conversione, la copia del permesso in corso;
- compri la marca da bollo e paghi i bollettini;
- consegni il kit allo sportello (solo l’interessato, con il passaporto) e ricevi una ricevuta con i codici per seguire la pratica online;
- vai in Questura nel giorno indicato per le impronte, con quattro fotografie tessera su fondo bianco.
Non tutte le pratiche passano dalle Poste: il Portale elenca tra quelle presentate in Questura anche il “permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni”. Per farti seguire nella compilazione vedi la pagina sulla richiesta del permesso di soggiorno.
Quando va presentata la richiesta e che cosa è cambiato nel 2026?
Il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, che attua la direttiva UE 2024/1233 sul permesso unico di lavoro, è nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 e si applica dal 22 maggio 2026. Per questo permesso conta quanto segue:
- l’articolo 22, comma 11, non è stato modificato: il testo riprodotto in Gazzetta parla di DID, non più di “liste di collocamento”, come fanno ancora alcuni testi meno recenti;
- l’articolo 5, comma 4, del Testo unico prevede ora che il rinnovo si chieda almeno 90 giorni prima della scadenza, non più 60;
- il termine per rilasciare, rinnovare o convertire un permesso è di 90 giorni dalla domanda, non più 60, se ci sono i requisiti (salvo regole speciali, come i 30 giorni dal completamento della domanda previsti per il permesso unico).
Le pagine informative consultate (Portale Immigrazione, luglio 2024; informativa generale del Portale, ed. 10/20) sono anteriori e indicano termini da 30 a 90 giorni a seconda del permesso: presenta la richiesta con il maggiore anticipo possibile e chiedi alla Questura quale termine applica. Con la ricevuta puoi in genere restare e lavorare a determinate condizioni (art. 5, comma 9-bis): vedi la guida sul lavoro con la ricevuta del permesso di soggiorno.
Quanto costa?
Secondo la tabella del Portale Immigrazione (ultimo aggiornamento: 22 luglio 2024) servono una marca da bollo da 16 euro, 30,46 euro per il permesso elettronico, 30 euro per il servizio di Poste Italiane e un contributo di 40 euro (durata da oltre 3 mesi a 1 anno) o di 50 euro (oltre 1 anno e fino a 2 anni). Per aggiornamento, conversione e duplicato il bollettino è di 30,46 euro, senza contributo. Gli importi possono cambiare: controlla la tabella prima di pagare.
Che cosa succede alla scadenza e se trovi un nuovo lavoro?
Finito il periodo previsto dalla legge, per rinnovare serve un reddito annuo da fonti lecite almeno pari all’assegno sociale (articolo 29, comma 3, lettera b); secondo la circolare del 2016 si può sommare il reddito dei familiari conviventi. Se hai un nuovo contratto, la Questura valuta se produrrà quel reddito (tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato) ed esamina ogni caso singolarmente, anche in base all’inserimento sociale.
Se trovi un nuovo lavoro, chiedi alla Questura come aggiornare il permesso: il Portale prevede richieste di conversione e di aggiornamento ma non elenca i documenti. Vedi le guide sui permessi che si convertono in lavoro e sul rinnovo del permesso di soggiorno.
Esistono altri permessi per attesa occupazione?
Oltre al permesso per chi perde il lavoro, il Testo unico ne prevede due per cercare lavoro o avviare un’impresa dopo gli studi o dopo la ricerca.
| Aspetto | Chi perde il lavoro | Studente (alla scadenza del permesso per studio) | Ricercatore (alla scadenza del permesso per ricerca) |
|---|---|---|---|
| Base di legge | Art. 22, comma 11 (Codice 05) | Art. 39-bis.1 (Codice 30) | Art. 27-ter, comma 9-bis (Codice 28) |
| Durata | Residuo del permesso e almeno 1 anno (non stagionali); più a lungo se dura il sostegno al reddito | Da 9 a 12 mesi | Da 9 a 12 mesi |
| Condizioni | DID; poi reddito ex art. 29, comma 3, lett. b) | Titolo conseguito in Italia; reddito; copertura sanitaria; DID | Ricerca completata; reddito; copertura sanitaria; DID |
| Dopo | Rinnovo se ci sono i requisiti | Conversione in permesso per lavoro, se ci sono i requisiti | Come per gli studenti; permessi dei familiari rinnovati per la stessa durata |
Per gli studenti serve un titolo conseguito in Italia (dottorato, master universitario, laurea, diploma accademico o di tecnico superiore); per i ricercatori l’attestazione dell’ente di ricerca. Vedi le guide su permesso di soggiorno per studio, conversione da studio a lavoro e ricerca scientifica.
Per il lavoro autonomo e i motivi familiari, nelle pagine del Portale consultate non compare un permesso di attesa occupazione dedicato: verifica il tuo caso con la Questura o con un professionista. Per i familiari la legge estende solo la tutela dalla revoca. Sul lavoro in proprio vedi il permesso per lavoro autonomo.
Quali problemi pratici possono presentarsi?
- Permesso già scaduto. Secondo Integrazione Migranti il rinnovo si può chiedere anche entro 60 giorni dalla scadenza (con un’eccezione per cause di forza maggiore); passato questo termine, senza richiesta, si è considerati irregolari. Vedi la guida sul permesso scaduto.
- Prassi diverse. Documenti richiesti, durata concessa e termini possono variare da una Questura all’altra.
- Rifiuto o preavviso di rigetto. I termini di legge per rispondere a un preavviso e per un eventuale ricorso vanno rispettati: leggi la guida sul preavviso di rigetto. Per l’assistenza legale vedi avvocato per il permesso di soggiorno.
Domande frequenti
Quanto dura il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Gli effetti della DID durano per il periodo residuo del permesso e, salvo il lavoro stagionale, per almeno un anno, o più a lungo finché dura il sostegno al reddito, per esempio la NASpI. La durata indicata sul permesso dipende dal caso: chiedila alla Questura.
Se mi dimetto perdo il permesso di soggiorno?
Non automaticamente: la perdita del lavoro non è motivo di revoca del permesso e, anche in caso di dimissioni, puoi rendere la DID. Alla fine del periodo tutelato valgono però i requisiti di reddito dell’articolo 29, comma 3, lettera b). La NASpI segue invece le regole dell’INPS, che la riserva a chi perde il lavoro involontariamente.
Come dimostro alla Questura di essere disoccupato?
Alleghi la certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego oppure la comunicazione INPS sul sostegno al reddito. La DID si rilascia online sul portale del Ministero del Lavoro, su alcuni portali regionali o al centro per l’impiego.
Quanto costa il permesso per attesa occupazione?
Secondo la tabella del Portale Immigrazione del 22 luglio 2024: marca da bollo da 16 euro, 30,46 euro per il permesso elettronico, 30 euro a Poste Italiane e contributo di 40 o 50 euro. Gli importi possono cambiare.
Fonti ufficiali
- Codice 05 – Attesa occupazione – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- Codice 30 – Studente, ricerca lavoro (art. 39-bis.1) – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- Codice 28 – Ricercatore, ricerca lavoro (art. 27-ter) – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- Tabelle dei costi – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 – Gazzetta Ufficiale
- D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 – Gazzetta Ufficiale
- Circolare del Ministero dell’Interno prot. 4084 del 3 ottobre 2016 – Ministero del Lavoro
- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) – Ministero del Lavoro
Le fonti sono state consultate il 19 ottobre 2026, come le pagine INPS e Integrazione Migranti citate nel testo. Le pagine del Portale Immigrazione risalgono al 2024 e possono non riflettere le modifiche del 2026: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Possiamo aiutarti a verificare i requisiti, a preparare la DID e i documenti del kit postale e a seguire la pratica fino agli appuntamenti in Questura. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione dello studio legale di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
Questo contenuto offre informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
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