Accordo di integrazione e permesso a punti: crediti, test e verifica

Indice

In breve. L’accordo di integrazione, detto anche “permesso a punti”, è un patto a crediti con lo Stato (art. 4-bis del D.Lgs. 286/1998 e D.P.R. 179/2011). Lo firma chi ha più di 16 anni, entra in Italia per la prima volta e chiede un permesso di almeno un anno. Si parte da 16 crediti; dopo due anni ne servono 30, con italiano parlato A2. Con zero crediti la legge prevede revoca ed espulsione, salvo eccezioni.

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Qui trovi chi firma, come funzionano crediti e test, che cosa succede alla verifica e il legame con permesso UE e cittadinanza.

Aggiornato il 5 novembre 2026. Sono regole generali, non una consulenza personalizzata: il tuo caso può essere diverso, secondo il permesso e la data di ingresso. Le fonti ufficiali in fondo sono state consultate il 5 novembre 2026.

Che cos’è l’accordo di integrazione e quali norme lo regolano?

È un patto a crediti che lo straniero firma con lo Stato quando chiede il permesso di soggiorno. “Permesso a punti” è un modo di dire: la legge parla di accordo e di crediti, non di un permesso. Lo prevede l’art. 4-bis del D.Lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione, TUI); lo attua il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, in vigore dal 10 marzo 2012 e, su Normattiva, senza modifiche al 4 novembre 2026.

Di recente è cambiato l’art. 4-bis, non il regolamento. Il D.L. 145/2024 (L. 187/2024) ha aggiunto nel comma 2 il rinvio alle modalità di firma del contratto di soggiorno; il D.Lgs. 83/2026, applicabile dal 22 maggio 2026, ha ampliato nel comma 1-bis le informazioni su lavoro e permesso unico. Crediti e livelli di lingua restano invariati.

Chi deve firmare l’accordo e chi non è tenuto a farlo?

Secondo l’art. 1 del D.P.R. 179/2011 firma lo straniero che ha più di 16 anni, entra in Italia per la prima volta dopo il 10 marzo 2012 e chiede un permesso (art. 5 TUI) di almeno un anno. Tra 16 e 18 anni firmano anche i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, se regolarmente soggiornanti (art. 2, comma 2).

Non si firma, o l’accordo è sostituito, in tre casi (art. 2, commi 8 e 9): patologie o disabilità che limitano gravemente l’autosufficienza o causano gravi difficoltà di apprendimento della lingua e della cultura, certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; minori non accompagnati (vale il progetto di integrazione sociale e civile); vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento (vale il programma dell’art. 18 TUI: vedi i permessi per casi speciali).

L’elenco dell’art. 4-bis, comma 2 (per esempio asilo, motivi familiari, permesso UE di lungo periodo) serve a escludere revoca ed espulsione per chi perde tutti i crediti; il testo non dice che questi titolari non firmino. Il manuale del Ministero sull’integrazione (2021) va oltre: esclude questi titolari dalla verifica e indica i titolari di protezione internazionale tra chi non firma. Chiedi allo Sportello Unico o alla Questura come si applica al tuo caso e vedi i tipi di permesso di soggiorno.

Dove, quando e come si firma l’accordo?

Si firma insieme alla domanda del primo permesso (art. 4-bis, comma 2). Secondo il Portale Integrazione Migranti, per lavoro e ricongiungimento familiare si va allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, per gli altri motivi in Questura, che poi passa l’accordo allo Sportello Unico (art. 2, comma 11). Per lo Stato firma il prefetto o un suo delegato.

Il D.L. 145/2024 ha previsto che la stipula segua le modalità dell’art. 22, comma 6, TUI: firma digitale o altra firma elettronica qualificata (per il contratto di soggiorno il lavoratore può firmare anche a mano). Per i lavoratori che entrano con il decreto flussi, se l’accordo è dovuto, il Ministero dell’Interno ha descritto nel 2025 una procedura digitale: il datore di lavoro inserisce i dati nel Portale ALI; lo Sportello Unico genera l’accordo e lo restituisce con la firma dell’Amministrazione; il lavoratore lo firma, lo si carica e lo Sportello Unico lo convalida. Può partire insieme al contratto di soggiorno, da firmare entro quindici giorni dall’ingresso dopo la L. 179/2025. Vedi anche il permesso per lavoro subordinato.

A che cosa ti impegni e come funzionano sessione civica e test?

Con la firma ricevi 16 crediti, pari all’italiano parlato A1 e a una sufficiente conoscenza della vita civile (art. 2, comma 3). Ti impegni a raggiungere almeno l’italiano parlato A2, a conoscere Costituzione, istituzioni e vita civile, a garantire l’istruzione obbligatoria dei figli minori e ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (art. 2, commi 4 e 5).

Entro i tre mesi successivi alla firma partecipi a una sessione di formazione civica, gratuita, di 5–10 ore, curata dallo Sportello Unico (art. 3); la Prefettura può accordarsi con scuole e CPIA, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (art. 10). Se non partecipi, perdi 15 dei 16 crediti.

Per l’italiano non c’è un esame unico: il livello si prova con certificati di enti convenzionati con il Ministero degli Esteri e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, o con quelli di fine corso dei CPIA (art. 12). Senza documenti adatti puoi chiedere un test gratuito, anche in un CPIA (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Come si guadagnano e si perdono i crediti?

I valori sono negli Allegati B (crediti) e C (decurtazioni) del D.P.R. 179/2011. Ecco i principali:

Voce Crediti Da sapere
Italiano: A1, A2, B1
Allegato B, punto 1
10, 20, 26 se solo parlato; 14, 24, 28 per il livello completo Non si sommano: conta il più alto
Cultura civica: sufficiente, buona, elevata
Allegato B, punto 2
6, 9, 12 Non si sommano
Attività d’impresa, medico di base, volontariato
Allegato B, punti 10, 12, 13
4 ciascuno Medico: vedi la tessera sanitaria
Casa
Allegato B, punto 14
6 Affitto pluriennale, acquisto o mutuo
Corsi e titoli di studio
Allegato B, punti 3–8
da 4 a 64 Dal corso di 80 ore al dottorato
Condanne penali e misure di sicurezza, anche non definitive
Allegato C
da −2 a −25 Secondo la pena
Sanzioni amministrative o tributarie definitive
Allegato C
da −2 a −8 Da 10.000 euro in su

Alla verifica i 16 crediti iniziali restano solo se dimostri italiano parlato A1 e una sufficiente conoscenza civica (art. 4, comma 3). Esempio dall’Allegato B: italiano A2 non solo parlato (24) più cultura civica sufficiente (6) fanno 30; con l’A2 solo parlato (20) e la civica (6) si arriva a 26, e il medico di base (4) porta a 30. Conserva l’accordo firmato e i documenti che provano i crediti.

Quando e come si verifica l’accordo?

Un mese prima della fine dei due anni lo Sportello Unico ti avvisa e avvia la verifica (art. 6, comma 1). Hai quindici giorni per inviare i documenti sui crediti e sull’istruzione dei figli minori; senza documenti puoi chiedere il test gratuito. Con un permesso di un anno la sessione civica si controlla un mese prima della scadenza (comma 3). Per gravi motivi di salute o di famiglia, lavoro, formazione o studio all’estero puoi chiedere sospensione o proroga (art. 8). Puoi consultare la tua posizione nell’anagrafe nazionale degli accordi (art. 9, comma 3). Il manuale utente del sistema telematico degli Sportelli Unici descrive un’area “Accordo integrazione”, con accesso SPID, per convocazioni, documenti, test e crediti.

Crediti alla verifica Esito Effetto
30 o più, con italiano parlato A2 e conoscenza civica sufficiente
art. 6, comma 5, lett. a)
Adempimento Accordo estinto, con attestato del prefetto
Più di 0 e meno di 30, o livelli non raggiunti
art. 6, comma 5, lett. b)
Proroga di un anno Stesse condizioni; verifica finale sul triennio
0 o meno
art. 6, comma 5, lett. c)
Risoluzione per inadempimento Revoca o mancato rinnovo del permesso ed espulsione, con eccezioni

Che cosa succede se i crediti non bastano o arrivano a zero?

Dopo la proroga lo Sportello Unico controlla l’intero triennio. Se restano le condizioni della proroga, il prefetto dichiara l’“inadempimento parziale”: di per sé non comporta revoca o espulsione, ma l’autorità ne tiene conto nelle decisioni discrezionali del TUI (art. 6, comma 9).

Con zero crediti o meno il prefetto dispone la risoluzione: il permesso è revocato o non rinnovato e lo straniero è espulso (art. 6, comma 7; art. 4-bis, comma 2), salvo le eccezioni viste sopra. Se opera un divieto di espulsione previsto dal TUI, la risoluzione conta solo nelle decisioni discrezionali (comma 8). Chi non garantisce l’istruzione dei figli minori perde tutti i crediti e l’accordo si risolve, a meno che provi di essersi comunque adoperato (comma 4).

Risoluzione, revoca ed espulsione sono atti distinti, con rimedi propri: vedi le guide su diniego e revoca del permesso e su espulsione e divieto di reingresso e chiedi presto una valutazione legale.

Come si collega l’accordo al permesso UE e alla cittadinanza?

Per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo l’art. 9, comma 2-bis, TUI richiede un test di italiano, fissato al livello A2 da un decreto ministeriale, con alcuni esoneri. Tra questi il Ministero dell’Interno indica chi ha ottenuto, tra i crediti dell’accordo, il riconoscimento di un livello non inferiore ad A2 (pagina sul test; D.M. 7 dicembre 2021).

Per la cittadinanza per residenza l’art. 9.1 della L. 91/1992 chiede almeno il livello B1; titolo di studio o certificazione vanno attestati dai richiedenti che non hanno firmato l’accordo o non hanno il permesso UE. Il vademecum 2025 del Ministero dell’Interno riconosce l’esonero a chi ha il permesso UE e a chi ha firmato l’accordo entrando per ricongiungimento o coesione familiare, con attestazione della Prefettura. Vedi le guide sulla certificazione B1 e sulla cittadinanza per residenza.

Domande frequenti

L’accordo di integrazione è obbligatorio?

Sì, se hai più di 16 anni, entri in Italia per la prima volta e chiedi un permesso di almeno un anno: la firma è condizione necessaria per il rilascio (art. 4-bis, comma 2). Fanno eccezione gravi patologie o disabilità certificate, minori non accompagnati e vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento.

Quanti crediti servono per concludere l’accordo?

Si parte da 16 crediti. Dopo due anni ne servono almeno 30, con italiano parlato A2 e sufficiente conoscenza civica: il prefetto dichiara l’accordo estinto. Con più di zero e meno di 30 crediti è prorogato di un anno.

Che cosa succede se non vado alla sessione di formazione civica?

Perdi 15 dei 16 crediti iniziali (art. 3, comma 3, D.P.R. 179/2011). La sessione è gratuita, dura da 5 a 10 ore e va seguita entro i tre mesi successivi alla firma.

Posso perdere il permesso se ho meno di 30 crediti?

Non per questo solo motivo: con più di zero e meno di 30 crediti l’accordo è prorogato. Revoca ed espulsione sono previste con zero crediti o meno, salvo eccezioni per alcuni permessi e divieti di espulsione (art. 4-bis, comma 2; art. 6, commi 7 e 8).

Fonti ufficiali

Come può aiutarti SH Immigration Specialists?

SH Immigration Specialists offre assistenza amministrativa per raccogliere i documenti che provano i crediti e per capire le comunicazioni dello Sportello Unico. Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.

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