In breve. Il permesso di soggiorno casi speciali non è un unico documento: la dicitura “casi speciali” è scritta sui permessi per protezione sociale (art. 18 del Testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998), violenza domestica (art. 18-bis) e sfruttamento lavorativo (art. 18-ter). Li rilascia il questore su proposta o parere dell’autorità giudiziaria o su segnalazione di servizi sociali e centri specializzati; durano un anno e consentono di lavorare. L’esito dipende dalle autorità competenti.
Gli altri titoli sono nei tipi di permesso di soggiorno; protezione speciale, cure mediche e minori hanno guide a parte: protezione speciale, cure mediche e art. 31 per i minori.
Aggiornato il 1 novembre 2026.
Se hai bisogno di aiuto adesso, a chi puoi rivolgerti?
Se sei in pericolo immediato chiama il 112, numero di emergenza europeo gratuito. Il Dipartimento per le Pari Opportunità indica anche:
- 1522, per violenza e stalking: gratuito, attivo 24 ore su 24, in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco, anche in chat;
- 800 290 290, Numero Verde Antitratta: gratuito, anonimo, attivo ogni giorno 24 ore su 24, con personale multilingue.
Che cos’è il permesso di soggiorno casi speciali e quali permessi comprende?
Il Ministero del Lavoro usa l’espressione per tre permessi: protezione sociale (art. 18), violenza domestica (art. 18-bis) e sfruttamento lavorativo (art. 18-ter), che per legge portano la dicitura “casi speciali”. Per il Portale Immigrazione (pagina di novembre 2024) i “casi speciali” si chiedono in questura, non con il kit postale. Il Testo unico cita insieme a questi anche i permessi per calamità (art. 20-bis) e per atti di particolare valore civile (art. 42-bis), con nome e regole proprie.
| Permesso | Per chi | Chi avvia la procedura | Durata | Lavoro e conversione |
|---|---|---|---|---|
| Art. 18, protezione sociale | Violenza o grave sfruttamento, anche tratta | Procura, o ente del programma di assistenza (via sociale) | 1 anno, rinnovabile | Lavoro; si converte in lavoro o studio |
| Art. 18-bis, violenza domestica | Violenza in ambito domestico | Autorità giudiziaria, o servizi sociali e centri antiviolenza con il suo parere | 1 anno | Lavoro; si converte in lavoro o studio |
| Art. 18-ter, sfruttamento lavorativo | Lavoratori stranieri sfruttati che collaborano | Autorità giudiziaria che procede; parere dell’Ispettorato del lavoro | 1 anno, rinnovabile | Lavoro; si converte in lavoro o studio |
| Art. 20-bis, calamità | Calamità “contingente ed eccezionale” nel Paese d’origine | La persona, in questura | 6 mesi, rinnovabile una volta per 6 | Lavoro; non si converte in lavoro |
| Art. 42-bis, valore civile | Atti di particolare valore civile | Il prefetto propone, il Ministro dell’interno autorizza | 2 anni, rinnovabile | Studio e lavoro; si converte in lavoro |
Come funziona il permesso per protezione sociale (art. 18)?
Riguarda chi subisce violenza o grave sfruttamento, comprese le vittime di tratta, e rischia la propria sicurezza per sfuggire a chi lo controlla o per ciò che dichiara in un procedimento. Le strade sono due: la via giudiziaria, con il permesso rilasciato dal questore su proposta o parere del procuratore della Repubblica, di solito dopo una denuncia; la via sociale, senza denuncia, con l’assistenza di un ente del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
Che cos’è il periodo di recupero e riflessione di 45 giorni?
Lo prevede dal 16 luglio 2026 il D.Lgs. 115/2026. Se emergono indicatori oggettivi di tratta e ci sono i presupposti, gli enti del programma informano il questore, che rilascia un attestato nominativo valido 45 giorni: in questo tempo non si esegue un rimpatrio (salvo l’art. 13, comma 1, del Testo unico). Poi, se ci sono i presupposti, arriva il permesso; resta il diritto di chiedere protezione internazionale. Dopo 45 giorni dalla domanda la ricevuta consente di soggiornare e lavorare, se il ritardo non dipende da te, fino a un’eventuale comunicazione di motivi ostativi.
Come funziona il permesso per violenza domestica (art. 18-bis)?
Riguarda chi, in Italia, subisce violenza o abusi in famiglia o tra coniugi e partner, attuali o passati, anche se non convivono. La violenza deve emergere da indagini o procedimenti penali per reati come maltrattamenti, lesioni, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale e stalking, oppure da servizi sociali specializzati e centri antiviolenza. Serve un pericolo concreto e attuale per chi si sottrae alla violenza o collabora. La legge 50/2023 ha aggiunto la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis del codice penale). In ogni caso serve il parere dell’autorità giudiziaria.
Come funziona il permesso per sfruttamento lavorativo (art. 18-ter)?
Il D.L. 145/2024, convertito dalla legge 187/2024, l’ha creato al posto dell’art. 22, comma 12-quater. Vale per i lavoratori stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis del codice penale, il caporalato) che aiutano a far emergere i fatti e a individuare i responsabili: non serve una denuncia, ma un contributo utile al procedimento. Il questore lo rilascia su proposta dell’autorità giudiziaria che procede; se i fatti emergono da un’ispezione, dà un parere anche l’Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso può essere rilasciato anche ai membri del nucleo familiare della vittima.
E gli altri due permessi: calamità e valore civile?
Calamità (art. 20-bis). È per chi non può rientrare nel Paese d’origine, o restarvi, in sicurezza per una calamità “contingente ed eccezionale”. Dura sei mesi, rinnovabili una sola volta per altri sei; vale solo in Italia e consente di lavorare, ma non si converte in permesso di lavoro.
Atti di particolare valore civile (art. 42-bis). Il prefetto propone e il Ministro dell’interno autorizza, salvo rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; il questore rilascia il permesso. I casi sono quelli dell’art. 3 della legge 13/1958, per esempio salvare persone in grave pericolo. Dura due anni, è rinnovabile, consente studio e lavoro e può convertirsi in permesso di lavoro.
Come si presenta la domanda e con quali documenti?
Non sempre la procedura parte da te: per gli artt. 18, 18-bis e 18-ter proposta, parere o segnalazione arrivano al questore dall’autorità giudiziaria, dai servizi sociali o dall’ente del programma. Poi, di regola, vai in questura per impronte digitali e documenti, ricevi una ricevuta e ritiri il permesso. Per l’art. 18-ter non serve il certificato di idoneità alloggiativa; per gli altri documenti chiedi alla questura, perché le richieste possono variare.
Il Testo unico (art. 5, comma 2-ter) esclude il contributo per rilascio e rinnovo di questi permessi, ma la tabella dei costi del Portale Immigrazione (luglio 2024) non ne parla: chiedi alla questura quali importi pagare.
Che cosa consente il permesso: lavoro, salute, studio e aiuti economici?
- Lavoro e studio. Gli artt. 18, 18-bis e 18-ter permettono di lavorare, studiare e iscriversi ai centri per l’impiego, nel rispetto dell’età minima. Per l’art. 18-ter la ricevuta consente di lavorare in via temporanea: vedi lavorare con la ricevuta.
- Salute. Per l’art. 18 la circolare n. 5/2000 del Ministero della Sanità prevede l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale; per l’art. 18-ter basta anche la ricevuta (Integrazione Migranti). Per gli altri chiedi alla ASL (azienda sanitaria locale).
- Assegno di inclusione (ADI). Secondo il Ministero del Lavoro (21 maggio 2026) e la circolare INPS 58/2026, chi ha un permesso degli artt. 18, 18-bis o 18-ter è esonerato dai requisiti ordinari di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economici; restano gli altri requisiti dell’ADI (per esempio la composizione del nucleo familiare) e, per l’art. 18-ter, la circolare lega l’ADI all’ammissione alle misure di assistenza del D.L. 145/2024. Servono la registrazione al SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e un primo incontro con i servizi sociali entro 120 giorni dal patto di attivazione digitale. La domanda si fa online sul sito INPS o tramite patronato.
- Accoglienza e difesa. L’art. 18-ter può dare accesso al SAI (sistema di accoglienza e integrazione), se c’è posto, e chi contribuisce a far emergere il reato può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Reato di ingresso irregolare. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per ingresso e soggiorno irregolari (art. 10-bis, comma 6).
Che cosa succede alla scadenza: rinnovo, conversione, revoca e rifiuto?
- Rinnovo. Si chiede alla questura. Dopo il D.Lgs. 83/2026 (dal 22 maggio 2026) l’art. 5 del Testo unico indica di regola almeno 90 giorni prima della scadenza; molte pagine informative riportano ancora 60 giorni. Gli artt. 18 e 18-ter si rinnovano per un anno o per il tempo necessario all’inserimento socio-lavorativo o alla giustizia, e per l’art. 18-ter senza nuovo parere della Procura; per l’art. 18-bis le fonti consultate non indicano regole specifiche. Vedi il rinnovo del permesso.
- Conversione. Alla scadenza gli artt. 18, 18-bis e 18-ter possono diventare permesso di lavoro o di studio: vedi i permessi convertibili in lavoro. Per l’art. 18-ter la conversione in lavoro avviene fuori quota.
- Revoca. Il permesso può essere revocato se la condotta è incompatibile con la sua finalità o se mancano i presupposti; per l’art. 18-ter anche dopo una condanna per l’art. 603-bis, pure non definitiva.
- Rifiuto. Rifiuto o revoca si contestano davanti al giudice con termini brevi: porta subito il provvedimento a un’avvocata o a un avvocato.
Che cosa è cambiato dal 2018 al 2026?
- 2018–2024. D.L. 113/2018 (dicitura “casi speciali”, artt. 20-bis e 42-bis); D.L. 20/2023, legge 50/2023 (art. 20-bis ristretto, art. 18-bis esteso alla costrizione al matrimonio); D.L. 145/2024, legge 187/2024 (nasce l’art. 18-ter).
- 2025. D.L. 146/2025 (dal 4 ottobre; legge 179/2025 dal 2 dicembre): un anno per gli artt. 18 e 18-ter, ADI per gli artt. 18 e 18-bis, ruolo dell’Ispettorato.
- 2026. D.Lgs. 83/2026 (termini generali) e D.Lgs. 115/2026 (45 giorni). Il riepilogo della Camera dei deputati del D.L. 100/2026 sull’asilo non cita questi permessi.
Domande frequenti
Che cosa significa permesso di soggiorno casi speciali?
È la dicitura sui permessi per protezione sociale (art. 18), violenza domestica (art. 18-bis) e sfruttamento lavorativo (art. 18-ter). Calamità (art. 20-bis) e atti di particolare valore civile (art. 42-bis) sono permessi distinti del Testo unico, con regole proprie.
Devo fare denuncia per ottenere il permesso?
Dipende dal permesso. Per l’art. 18 esiste una via sociale senza denuncia, con un ente del programma di assistenza. Per l’art. 18-ter serve un contributo utile al procedimento. Per l’art. 18-bis serve il parere dell’autorità giudiziaria. Un’avvocata o un centro specializzato può valutare il tuo caso.
Quanto dura il permesso e permette di lavorare?
Gli artt. 18, 18-bis e 18-ter durano un anno (per gli artt. 18 e 18-ter dal 4 ottobre 2025, prima sei mesi), permettono di lavorare e, alla scadenza, possono convertirsi in permesso di lavoro o di studio. Quello per calamità dura sei mesi, rinnovabili una volta: consente di lavorare, ma non si converte.
Fonti ufficiali
- ADI per titolari di permesso di soggiorno per casi speciali – Ministero del Lavoro
- Vittime di sfruttamento lavorativo e permesso di soggiorno – Integrazione Migranti
- Permesso per vittime di violenza domestica – Integrazione Migranti
- D.L. 146/2025, art. 4 – Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2025
- D.Lgs. 115/2026, art. 8 – Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2026
- D.L. 113/2018, testo coordinato – Normattiva
- Numero Verde Antitratta – Dipartimento per le Pari Opportunità
- 1522, antiviolenza e antistalking – Dipartimento per le Pari Opportunità
Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026. Il testo consolidato degli artt. 18, 18-bis e 18-ter non era leggibile: la guida lo ricostruisce dalle leggi che li hanno modificati. Le pagine informative possono essere più vecchie della legge: verifica sempre le istruzioni aggiornate della questura competente.
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