In breve. Quando cambi casa, passaporto o dati personali, le autorità hanno bisogno dei dati aggiornati. Chi è iscritto all’anagrafe dichiara il nuovo indirizzo al Comune entro 20 giorni e il Comune avvisa la Questura; chi non è iscritto avvisa il questore entro 15 giorni. Il nuovo passaporto si comunica di norma con l’istanza di aggiornamento (Modulo 1) consegnata all’ufficio postale.
Qui trovi che cosa comunicare, a chi e con quali termini, i documenti per l’aggiornamento e i casi che questa guida non riguarda.
Aggiornato il 4 novembre 2026. Sono regole generali, non una consulenza personalizzata: la tua situazione può richiedere indicazioni diverse. Le fonti ufficiali in fondo sono state consultate il 4 novembre 2026; alcune pagine del Portale Immigrazione sono ferme al 22 luglio 2024.
Che cosa significa aggiornare il permesso di soggiorno?
Aggiornare il permesso non vuol dire rinnovarlo né chiederne un duplicato: vuol dire comunicare alla Questura che alcuni dati sono cambiati. Il Portale Immigrazione del Ministero dell’Interno prevede una richiesta apposita, con due codici: 04 per il permesso di soggiorno e 03 per la carta di soggiorno. L’elenco del Portale per i cittadini extracomunitari indica come casi il cambio di domicilio, il cambio di stato civile, l’inserimento di figli e il cambio di passaporto.
La richiesta riguarda un permesso ancora valido: per il Portale, aggiornamento e conversione si chiedono “per i permessi di soggiorno in corso di validità”. Se il tuo permesso è scaduto, leggi la guida sul permesso di soggiorno scaduto; per una nuova scadenza serve il rinnovo. Vedi anche i tipi di permesso di soggiorno.
Residenza e domicilio: che differenza c’è?
La residenza è il luogo di dimora abituale, accertato dal Comune e iscritto in anagrafe, il registro dei residenti. Il domicilio è, per il codice civile, il luogo in cui hai la sede principale dei tuoi affari e interessi (glossario del Ministero della Giustizia): spesso coincide con la residenza. Il Modulo 1 chiede provincia e comune di “domicilio”, e il testo unico parla di “domicilio abituale”.
Che cosa devi comunicare e a chi?
Dipende da che cosa cambia e da come risulti registrato. La tabella riassume ciò che abbiamo verificato nelle fonti ufficiali.
| Che cosa cambia | Chi comunica e a chi | Termine |
|---|---|---|
| Indirizzo, se sei iscritto all’anagrafe art. 6, c. 7, D.Lgs. 286/1998; art. 13 D.P.R. 223/1989 |
Tu, al Comune; il Comune avvisa d’ufficio la Questura | 20 giorni dal trasferimento; il Comune avvisa la Questura entro 15 giorni |
| Domicilio, se non sei iscritto all’anagrafe art. 6, c. 8, D.Lgs. 286/1998 |
Tu, al questore competente per territorio | 15 giorni |
| Casa in cui vivi art. 7 D.Lgs. 286/1998 |
Chi ti ospita o ti cede l’immobile, all’autorità locale di pubblica sicurezza | 48 ore |
| Nuovo passaporto Portale Immigrazione, codici 03 e 04 |
Tu, alla Questura, con l’istanza di aggiornamento | Nessun termine indicato |
| Nome, cognome, nascita, cittadinanza Portale Immigrazione |
Tu, alla Questura, con la dichiarazione del consolato | Nessun termine indicato |
| Stato civile, figli Portale Immigrazione |
Tu, alla Questura, con l’istanza di aggiornamento | Nessun termine indicato |
“Nessun termine indicato” significa che non l’abbiamo trovato né nella legge né nelle pagine ufficiali che abbiamo letto. Il testo unico sull’immigrazione distingue due strade: l’anagrafe per chi è iscritto (art. 6, comma 7) e la comunicazione diretta al questore “fuori dei casi” del comma 7 (comma 8).
Come comunichi un cambio di residenza o di domicilio?
Se sei iscritto all’anagrafe
La Prefettura di Roma indica che, per cambiare Comune, presenti la richiesta al nuovo Comune entro 20 giorni dal trasferimento, con documento d’identità valido e permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo. Per cambiare indirizzo nello stesso Comune ti rivolgi all’ufficio anagrafe. Trovi i dettagli nella guida sulla residenza in Italia per stranieri.
È la legge a prevedere che il Comune informi la Questura (art. 6, comma 7, del testo unico): iscrizioni, variazioni e cancellazioni sono comunicate d’ufficio entro 15 giorni (art. 15, comma 5, D.P.R. 394/1999). Se la tua Questura indica una procedura diversa, segui le sue istruzioni.
Se non sei iscritto all’anagrafe
Devi comunicare al questore, entro 15 giorni, le variazioni del tuo domicilio abituale (art. 6, comma 8). Per il Portale basta compilare il Modulo 1, che vale come autocertificazione, e allegare la copia del passaporto. L’iscrizione in anagrafe richiede in genere un permesso di validità superiore a tre mesi (Prefettura di Roma).
Che cosa deve fare chi ti ospita o ti affitta casa
Chi ti dà alloggio, ti ospita o ti cede un immobile deve darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore; per chi non lo fa è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.500 euro (art. 7, commi 1 e 2-bis). L’obbligo è suo, non tuo, ma conviene verificare che sia stato assolto: vedi la guida sulla dichiarazione di ospitalità.
Come comunichi un nuovo passaporto o un cambio di dati personali?
Per il passaporto il Portale prevede l’aggiornamento con il Modulo 1 e la copia del nuovo passaporto. Non abbiamo trovato una norma o una pagina ufficiale che fissi un termine: se non sai se farlo subito o in occasione del rinnovo, chiedi alla Questura competente. Nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza devono coincidere tra passaporto e permesso (Prefettura di Roma); se cambiano, serve la dichiarazione della rappresentanza diplomatica o consolare del tuo Paese. Se non puoi ottenere un passaporto, leggi la guida sul titolo di viaggio per stranieri.
Per ogni istanza servono il Modulo 1 firmato e la copia di tutto il passaporto o del documento equipollente. In più:
| Caso | Documenti aggiuntivi | Da sapere |
|---|---|---|
| Cambio di domicilio | Nessuno | Il Modulo 1 vale come autocertificazione |
| Nuovo passaporto | Copia del nuovo passaporto | Nessun termine indicato |
| Figlio minore nato in Italia | Nessuno | Viene inserito nel permesso del genitore |
| Figlio minore entrato con visto familiare | Copia del passaporto con cui è entrato | Dai 14 anni serve un permesso proprio |
| Nome, cognome, nascita, cittadinanza | Dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare | Deve attestare che si tratta della stessa persona |
| Stato civile | Il Portale non elenca documenti | Chiedi indicazioni alla Questura |
Come si presenta la richiesta di aggiornamento?
- Ritira il kit a banda gialla, disponibile in tutti gli uffici postali, oppure chiedi a un Patronato o a un Comune abilitato di compilare l’istanza gratuitamente. In ogni caso l’istanza si consegna a uno sportello postale della rete Sportello Amico.
- Compila il Modulo 1 in stampatello, con penna nera, e firmalo: senza firma l’istanza non viene accettata.
- Allega la copia di tutto il passaporto, la copia del permesso da aggiornare e i documenti del tuo caso.
- Paga quanto previsto. La tabella costi del Portale (ultimo aggiornamento 22 luglio 2024) indica per l’aggiornamento un bollettino da 30,46 euro, senza contributo, più un bollettino da 30,46 euro per ogni figlio minore di 14 anni inserito nell’istanza del genitore. Elenca poi in generale una marca da bollo da 16 euro e 30 euro per il servizio postale, senza dire quando si applicano: controlla gli importi vigenti prima di pagare.
- Consegna la busta aperta, di persona e con il passaporto: l’istanza può essere presentata solo dall’interessato. Per chi non può recarsi all’ufficio postale il Portale prevede che l’amministratore di sostegno, il tutore legale o l’incaricato dal Tribunale si rivolga alla Questura competente.
- Conserva la ricevuta: riporta il Codice Assicurata e il Codice Ologramma per seguire la pratica nell’area riservata del Portale.
Il Portale spiega che, quando non c’è un appuntamento immediato, la Questura convoca con lettera raccomandata: un indirizzo aggiornato ti evita di perdere la convocazione. Non abbiamo trovato un invio online dell’istanza di aggiornamento: l’area riservata serve a seguire la pratica.
Che cosa succede se non aggiorni?
L’art. 6 del testo unico non collega una sanzione a questo obbligo di comunicazione (comma 8), e non abbiamo trovato sanzioni per il mancato aggiornamento del passaporto. Contano però le regole anagrafiche. Per i cittadini italiani, non dichiarare il cambio di abitazione entro i 20 giorni previsti dall’art. 13 del D.P.R. 223/1989 espone a una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, ridotta se la dichiarazione tardiva arriva entro 90 giorni e prima di un accertamento (circolare DAIT n. 35/2024). La circolare non nomina gli stranieri: per le variazioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti il testo unico richiama le stesse condizioni dei cittadini italiani (art. 6, comma 7), ma non abbiamo trovato una fonte ufficiale che dica come questa sanzione si applichi a loro. Per il tuo caso chiedi al Comune.
Dopo ogni rinnovo del permesso devi ribadire la dimora abituale al Comune entro 60 giorni. Se passa un anno dalla scadenza del permesso senza rinnovo, il Comune ti invita a provvedere entro 30 giorni e può cancellarti dall’anagrafe (art. 15 D.P.R. 394/1999).
Che cosa non copre questa guida?
- Rinnovo e permesso scaduto: vedi la guida sul rinnovo del permesso di soggiorno.
- Conversione in un altro tipo di permesso: vedi i permessi convertibili in lavoro.
- Duplicato per smarrimento, furto o deterioramento: ha una procedura separata sul Portale.
- Ricongiungimento familiare: vedi la guida sul ricongiungimento familiare.
- Richiedenti protezione internazionale: seguono regole proprie, vedi la guida su protezione internazionale e asilo.
Per la carta di soggiorno il Portale prevede anche l’aggiornamento delle fotografie ogni cinque anni, con il solo Modulo 1, e per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo parla di un documento d’identità valido al massimo cinque anni. Per il permesso UE il testo unico in vigore (art. 9, comma 2) fissa invece la validità in dieci anni, cinque per i minori di 18 anni, con rinnovo automatico alla scadenza, previa domanda corredata di nuove fotografie. Le pagine del Portale sono ferme al 22 luglio 2024: in caso di dubbio chiedi alla Questura e leggi le guide sul permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e sulla carta di soggiorno.
Domande frequenti
Devo comunicare alla Questura il cambio di residenza?
Se sei iscritto all’anagrafe, dichiari il cambio al Comune e il Comune informa d’ufficio la Questura. Se non sei iscritto, devi comunicare al questore le variazioni del domicilio abituale entro 15 giorni (art. 6, commi 7 e 8, D.Lgs. 286/1998).
Entro quanto devo comunicare il nuovo passaporto?
Non abbiamo trovato un termine fissato da una norma o da una pagina ufficiale. Il Portale Immigrazione descrive l’aggiornamento con il Modulo 1 e la copia del nuovo passaporto: per sapere se presentarlo subito o in occasione del rinnovo del permesso, chiedi alla Questura competente.
Posso aggiornare un permesso scaduto?
Il Portale indica che aggiornamento e conversione si chiedono per permessi in corso di validità. Se il permesso è scaduto la strada è diversa: leggi la guida sul permesso scaduto e sul rinnovo tardivo, oppure chiedi indicazioni alla Questura competente.
Quanto costa l’aggiornamento?
Secondo la tabella costi del Portale, aggiornata al 22 luglio 2024, serve un bollettino da 30,46 euro (uno in più per ogni figlio minore di 14 anni inserito nell’istanza) e non è previsto alcun contributo. La tabella cita anche marca da bollo (16 euro) e servizio postale (30 euro) senza dire quando si applicano: verifica prima di pagare.
Fonti ufficiali
- Codici 03 e 04: aggiornamento della carta e del permesso di soggiorno – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- La procedura: kit, sportello postale e ricevuta – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- Tabella costi per permessi e carte di soggiorno – Portale Immigrazione, Ministero dell’Interno
- D.Lgs. 286/1998, testo unico sull’immigrazione, artt. 6, 7 e 9 (testo vigente al 12 dicembre 2025) – Ministero degli Affari Esteri
- D.P.R. 394/1999, art. 15 (testo vigente al 28 marzo 2024) – Ministero degli Affari Esteri
- Stranieri e anagrafe – Prefettura di Roma, Ministero dell’Interno
- Circolare DAIT n. 35/2024 sulle sanzioni per gli obblighi anagrafici – Ministero dell’Interno
- Domicilio (glossario) – Ministero della Giustizia
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