In breve. Il visto di transito Italia può essere di due tipi: il visto di transito aeroportuale (tipo A), che serve solo ai cittadini dei Paesi elencati dal Ministero degli Affari Esteri per fare scalo in un aeroporto italiano senza entrare in Italia, e il visto “Transito” (tipo C) per attraversare il territorio Schengen. Si chiedono all’ambasciata o al consolato e la tassa europea è di regola di 90 euro (45 euro per i bambini da 6 a meno di 12 anni). Alcune categorie sono esenti.
Aggiornato il 1 novembre 2026. Questa guida dà le regole generali, non una valutazione del tuo caso: l’elenco dei Paesi e i documenti esatti li fissano il Ministero e la sede consolare che riceve la domanda.
Visto di transito Italia: quali tipi esistono e che differenza c’è?
Con “visto di transito” si indicano due documenti diversi, previsti dal Codice dei visti dell’UE (Regolamento CE n. 810/2009) e, per l’Italia, dal decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011. Lo schema è questo:
| Visto | Quando serve | Cosa consente |
|---|---|---|
| Tipo A, transito aeroportuale (VTA) | Scalo in Italia restando nella zona internazionale dell’aeroporto, se sei cittadino di un Paese dell’elenco e non sei esente | Passare dalle zone internazionali degli aeroporti durante scali o tratte di volo; non consente di entrare nello spazio Schengen |
| Tipo C, “Transito” | Attraversi il territorio Schengen da un Paese non UE a un altro e hai l’obbligo di visto | Attraversare il territorio degli Stati Schengen; la destinazione finale deve essere garantita e i requisiti sono simili al visto turistico |
| Nessun visto di transito | Il tuo Paese non è nell’elenco, sei esente o non hai l’obbligo di visto | Può comunque servire il visto per la destinazione finale |
Il tipo D è il visto nazionale per i soggiorni oltre 90 giorni e non è di transito. Un tipo B non compare nelle classificazioni ufficiali consultate (Ministero degli Esteri e decreto n. 850/2011): il transito sul territorio rientra nel tipo C. Le stesse fonti non dicono per quanto tempo è valido un visto di transito: chiedilo alla sede competente.
Per gli altri visti vai a Tipi di visto per l’Italia: elenco completo, requisiti e guide.
Chi ha bisogno del visto di transito aeroportuale per l’Italia?
Dipende dalla cittadinanza, non dal motivo del viaggio. Il Codice dei visti (art. 3) prevede un elenco comune a tutti gli Stati Schengen (allegato IV, richiamato dal decreto n. 850/2011) e, in caso di urgenza dovuta a un afflusso massiccio di migranti irregolari, consente a ogni Stato di imporre il requisito anche ad altri Paesi, notificandolo alla Commissione. Per l’Italia il Ministero degli Affari Esteri pubblica un unico elenco di 16 Paesi: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Senegal, Siria, Tagikistan e Uzbekistan.
La pagina non indica la data dell’ultimo aggiornamento e non distingue tra elenco comune e nazionale. Gli elenchi cambiano e ogni Stato ha il proprio: se fai scalo in un altro Paese Schengen valgono le sue regole (la Commissione europea pubblica una tabella dei requisiti aggiuntivi dei singoli Stati, in inglese). Controlla anche Vistoperitalia, il portale del Ministero, e chiedi conferma alla compagnia aerea. Se la tua cittadinanza non è nell’elenco, di regola non ti serve il visto di transito aeroportuale per l’Italia.
Chi è esente dal visto di transito aeroportuale?
Anche se sei cittadino di un Paese dell’elenco, secondo il Ministero non ti serve il visto se:
- hai un visto Schengen uniforme valido (tipo C), un visto nazionale di lungo soggiorno (tipo D) o un permesso di soggiorno di uno Stato membro;
- hai uno dei permessi di soggiorno di Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti elencati nell’allegato V del Codice dei visti (garantiscono la riammissione incondizionata), o un permesso di uno Stato UE che non partecipa al Codice dei visti o non applica ancora pienamente Schengen (il Ministero cita Cipro, il manuale della Commissione anche l’Irlanda);
- hai un visto valido di uno di quegli Stati UE, del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti e viaggi verso quel Paese o verso un altro Paese terzo, oppure rientri da quel Paese dopo averlo usato;
- sei familiare di un cittadino dell’Unione europea;
- hai un passaporto diplomatico;
- sei membro dell’equipaggio di un aereo e cittadino di uno Stato parte della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale.
Il manuale della Commissione europea (in inglese) aggiunge dettagli: tra i permessi esenti elenca quelli del Regno Unito che garantiscono la riammissione; un visto scaduto non esenta se rientri da un Paese diverso da quello di rilascio; un visto del Regno Unito non esenta; se il viaggio inizia e finisce fuori dall’UE, il familiare di un cittadino UE dovrebbe essere accompagnato da lui.
Quando serve invece il visto di transito di tipo C?
Quando non resti nella zona internazionale dell’aeroporto ma attraversi il territorio Schengen per andare da un Paese non UE a un altro, e la tua cittadinanza ha l’obbligo di visto per varcare le frontiere esterne (l’elenco, basato sul Regolamento UE 2018/1806, è nella pagina del Ministero). Secondo il decreto n. 850/2011 (allegato A, punto 17) devono essere garantiti l’ingresso nel Paese di destinazione finale, con l’eventuale visto, e un passaggio dai territori Schengen ragionevolmente necessario. Valgono i requisiti minimi del visto turistico (mezzi di sussistenza, biglietto o prenotazione, alloggio, assicurazione sanitaria): vedi Visto turistico Italia: requisiti, documenti, costi e tempi. Rientrano nel tipo C anche i marittimi stranieri che si imbarcano o sbarcano in porti italiani o Schengen, con la conferma della presenza della nave da parte della Capitaneria di porto (l’autorità portuale).
Il visto di tipo A non permette di entrare nello spazio Schengen. Se il tuo itinerario ti obbliga a lasciare la zona internazionale, per esempio perché cambi aeroporto, le pagine ufficiali consultate non danno una regola per ogni caso: chiedi al consolato e alla compagnia aerea quale visto serve prima di comprare i biglietti. Potrebbe servire un visto di tipo C. Solo in casi eccezionali un visto per transito o breve soggiorno può essere rilasciato alla frontiera (art. 35 del Codice dei visti).
Dove, quando e come si chiede il visto di transito Italia?
Dove. Se lo scalo è in Italia, la domanda va a una rappresentanza italiana: in generale quella competente per il luogo in cui risiedi legalmente. Per il manuale della Commissione, con un solo scalo è competente lo Stato dell’aeroporto; con più scali, quello del primo aeroporto di transito. Se lo Stato competente non ha una sede nel tuo Paese, per i visti uniformi può rappresentarlo un altro Stato Schengen.
Quando. Di regola almeno 15 giorni di calendario prima del viaggio e non più di sei mesi prima (nove per i marittimi in servizio). Nei casi urgenti motivati le sedi dovrebbero accettare domande anche più tardi.
- Verifica se ti serve il visto (elenco del Ministero e Vistoperitalia, i cui testi sono offerti solo a titolo informativo).
- Prenota l’appuntamento, di norma fissato entro 15 giorni.
- Compila e firma il modulo, in un solo esemplare, e prepara fotografia formato tessera, documento di viaggio e tassa.
- Presentati di persona: puoi essere sentito sul viaggio e, di regola, ti vengono prese le impronte digitali (artt. 13 e 47 del Codice dei visti).
- La sede valuta la domanda e, prima di decidere, fa i controlli di sicurezza consultando il VIS, il sistema informativo visti.
Quali documenti servono?
Per il visto di transito aeroportuale il decreto n. 850/2011 (allegato A, punto 16) prevede un passaporto o altro documento di viaggio valido (per il Ministero, con spazio per apporre il visto); il visto d’ingresso per il Paese di destinazione finale, se richiesto; il biglietto aereo o la prenotazione. Si aggiungono modulo, fotografia e tassa. La sede può chiedere altri documenti o un colloquio: segui l’elenco dell’ambasciata o del consolato. Per il visto C “Transito” valgono i requisiti descritti sopra.
Quanto costa e quanto tempo ci vuole?
La tassa europea è di regola di 90 euro per chi ha almeno 12 anni, qualunque sia il tipo di visto Schengen (A o C), e di 45 euro per i bambini da 6 a meno di 12 anni; sotto i 6 anni non si paga (importi in vigore dall’11 giugno 2024). Ci sono esenzioni, per esempio per familiari di cittadini UE, alunni e studenti in viaggio di studio, ricercatori. Un centro visti esterno può chiedere un compenso di servizio separato.
Per i visti Schengen il Ministero indica 15 giorni, prorogabili nei casi previsti fino a 45 (art. 23 del Codice dei visti); la pagina sui termini non tratta il transito aeroportuale e i tempi reali dipendono dalla sede. La consultazione preventiva tra Stati Schengen (art. 22) non si applica ai visti di transito aeroportuale.
Cosa succede se il visto viene rifiutato?
Per il Ministero il rifiuto deve essere motivato e comunicato in una lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo; si può fare ricorso al TAR del Lazio (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla notifica, notificandolo all’Avvocatura dello Stato. La pagina del Ministero non distingue il visto di transito aeroportuale dagli altri. Vedi Visto rifiutato per l’Italia: motivi, ricorso e cosa fare.
Cosa cambia con EES ed ETIAS?
L’EES (Entry/Exit System) registra i cittadini extra UE in soggiorno breve ogni volta che attraversano le frontiere esterne dei 29 Paesi partecipanti. Secondo la Commissione europea è partito il 12 ottobre 2025 ed è pienamente operativo dal 10 aprile 2026. Le pagine consultate non trattano chi resta nella zona internazionale di transito: chiedi alla sede.
L’ETIAS è l’autorizzazione di viaggio online per chi viaggia senza visto; non è un visto. La pagina ETIAS della Commissione (in inglese, datata 6 ottobre 2025) la descrive come non ancora in funzione, con la data di avvio da comunicare alcuni mesi prima; in una notizia del 28 aprile 2026 (in inglese) la Commissione la dava prevista nell’ultimo trimestre del 2026, con la data esatta da comunicare più avanti. Il 1 novembre 2026 non abbiamo trovato una data di avvio nelle pagine ufficiali consultate: prima di viaggiare controlla lo stato aggiornato sul sito ufficiale dell’UE.
Domande frequenti
Chi deve avere il visto di transito aeroportuale per l’Italia?
Lo devono avere i cittadini dei 16 Paesi dell’elenco del Ministero degli Affari Esteri che fanno scalo in un aeroporto italiano senza entrare in Italia. Non serve alle categorie esenti, per esempio a chi ha un visto Schengen o un permesso di soggiorno di uno Stato membro.
Quanto costa il visto di transito e quanto tempo ci vuole?
La tassa europea è di regola di 90 euro dai 12 anni, qualunque sia il tipo di visto Schengen, e di 45 euro per i bambini da 6 a meno di 12 anni. Il Ministero indica per i visti Schengen 15 giorni, prorogabili fino a 45, ma non tratta il transito aeroportuale: i tempi reali dipendono dalla sede.
Con il visto di transito aeroportuale posso uscire dall’aeroporto?
No: il visto di tipo A consente solo di passare dalle zone internazionali degli aeroporti e non permette di entrare nello spazio Schengen. Se il viaggio ti obbliga a lasciare quell’area, chiedi al consolato e alla compagnia aerea quale visto serve prima di partire: potrebbe servire un visto di tipo C.
Il visto di transito di tipo B esiste ancora?
Nelle classificazioni ufficiali consultate, cioè quella del Ministero degli Esteri e il decreto n. 850/2011, un tipo B non compare. Per attraversare il territorio Schengen nel viaggio tra due Paesi non UE si chiede il visto “Transito”, che è un visto Schengen uniforme di tipo C.
Fonti ufficiali
- Paesi soggetti a visto di transito aeroportuale – Ministero degli Affari Esteri
- Tipologie di visto e durata – Ministero degli Affari Esteri
- Decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 – Ministero degli Affari Esteri
- Competenza al rilascio del visto – Ministero degli Affari Esteri
- Procedura di rilascio dei visti – Ministero degli Affari Esteri
- Manuale sul trattamento delle domande di visto, C(2024) 4319 – Commissione europea (in inglese)
- Politica dei visti – Commissione europea (in inglese)
- Sistema di ingressi e uscite (EES) – Commissione europea (in inglese)
Le fonti sono state consultate il 1 novembre 2026. Gli elenchi dei Paesi, gli importi e le procedure cambiano e possono variare da sede a sede: verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’ufficio competente.
Come può aiutarti SH Immigration Specialists?
Sul piano amministrativo possiamo aiutarti a controllare se ti serve un visto di transito, a preparare i documenti e a seguire la domanda (vedi Visto di ingresso). Per gli aspetti legali, come ricorsi e consulenza legale, puoi contare sulle avvocate specializzate in immigrazione di SH Immigration Specialists. L’esito dipende dalle autorità competenti. Per una valutazione scrivici dalla pagina contatti.
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